La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con una sentenza storica – la numero 9479 del 6 aprile 2023 – ha enunciato un importantissimo principio di diritto per il quale in alcune situazioni sarà possibile effettivamente ottenere la sospensione del pignoramento immobiliare anche per molto tempo, sospensione finalizzata a che il debitore esecutato possa opporre il decreto ingiuntivo non opposto anche a distanza di molti anni.

Per ottenere il blocco del pignoramento da parte del Giudice dell’Esecuzione sarà infatti necessario:

Che il creditore procedente o un creditore intervenuto siano muniti di un decreto ingiuntivo non opposto
Che il decreto sia stato concesso malgrado la presenza di clausole abusive che, se valutate, ne avrebbero modificato l’entità o avrebbero portato alla mancata emissione.

Il principio era già stato affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in almeno due occasioni. Secondo i giudici europei, lo Stato italiano deve garantire ai consumatori la possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo delle banche anche se questo non è stato contestato a suo tempo e pertanto è divenuto definitivo. Deve farlo, in particolare, tutte le volte in cui il credito che ha dato vita all’esecuzione forzata si basa su un contratto abusivo, contenente cioè clausole vessatorie.

Il cosiddetto “giudicato” – ossia il fatto che una sentenza o un decreto ingiuntivo sia divenuto definitivo e perciò non più impugnabile – non può essere un limite alla tutela dei cittadini. Pertanto per il giudice dell’esecuzione – quello cioè dinanzi al quale si svolge la procedura di pignoramento immobiliare – deve poter rimettere in gioco tutto il processo e bloccare l’asta giudiziaria se, alla base di tutto ciò, c’è la violazione delle norme europee che tutelano il consumatore.

Quindi, in presenza di un contratto bancario (una fideiussione, un mutuo, un’apertura di credito o qualsiasi altro contratto) che contenga clausole vessatorie, il debitore può opporsi anche a pignoramento già in corso e rimettere tutto in discussione.

La straordinarietà di tale affermazione si comprende solo se si conosce la regola generale del nostro processo anche nota con il termine tecnico: “giudicato”. In forza di tale principio, il debitore che non abbia presentato opposizione contro un decreto ingiuntivo o non abbia fatto appello contro una sentenza a lui sfavorevole, non può più presentare un’opposizione quando ormai è partito il pignoramento, anche se solo in quella sede dovesse accorgersi dell’illegittimità del contratto firmato con la banca.

Così, molti cittadini si trovano oggi ad avere le case all’asta solo perché, al momento della notifica degli atti giudiziari non hanno inteso difendersi (a volte per ignoranza, a volte per incompetenza, altre per eccessiva leggerezza).

Condizioni per poter bloccare il pignoramento della casa

Il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione può applicarsi solo in presenza delle seguenti condizioni:

il debitore deve essere un consumatore: sicché il contratto con la banca non deve essere stato sottoscritto per ragioni lavorative, imprenditoriali o professionali;
il contratto sottoscritto dal debitore con la banca deve contenere almeno una clausola vessatoria;
l’asta giudiziaria non deve essersi già conclusa con il provvedimento di assegnazione dell’immobile al miglior offerente.

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