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L’Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova guida, aggiornata al mese di maggio 2024, su come pagare a rate le cartelle esattoriali, fornendo tutte le istruzioni sulla rateizzazione ordinaria, straordinaria, su come richiederla e come si effettua il pagamento.

Un vademecum completo pronto a rispondere e chiarire qualsiasi dubbio, realizzato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione insieme all’Agenzia delle entrate.

L’obiettivo è agevolare il contribuente negli adempimenti fiscali, avendo in un unico documento tutte le informazioni utili, a partire dai servizi digitali disponibili, fino alla normativa di riferimento.

Facciamo il punto sui contenuti della guida.

Quando è possibile pagare a rate le cartelle esattoriali

Il primo passo è capire cosa è possibile rateizzare e cosa no. Durante il corso degli anni, sempre più contribuenti hanno deciso di optare per la rateizzazione dei debiti contenuti negli avvisi di pagamento e nelle cartelle esattoriali.

Quando è possibile rateizzare? Rientrano nell’ambito applicativo della rateizzazione, le somme iscritte a ruolo da:

  • Amministrazioni statali, Agenzie istituite dallo Stato, Autorità amministrative indipendenti e altri Enti pubblici previdenziali;
  • Altri Enti creditori.

Chiariamo cosa sono le somme iscritte a ruolo. Intanto, il ruolo è un elenco che viene predisposto dagli Enti creditori e trasmesso all’Agenzia delle entrate-Riscossione con i seguenti dati:

  • Nominativo dei creditori;
  • Tipologia del credito da riscuotere;
  • Somme dovute.

Quindi, le somme iscritte a ruolo sono quelle affidate alla riscossione e contenute negli avvisi di accertamento.

Tornando alla rateizzazione, sono escluse le somme:

  • Già oggetto di una precedente rateizzazione decaduta per mancato pagamento del numero di rate;
  • Riferite ai debiti non dilazionabili;
  • Affidate dagli Enti che hanno decido di non delegare l’Agenzia delle entrate-Riscossione il potere di rateizzazione i loro crediti;
  • Oggetto della Rottamazione ter o del Saldo e Stralcio.

Quali sono i requisiti per accedere alla rateizzazione

Non tutti i contribuenti in debito possono accedere alla rateizzazione. È importante rispettare alcuni requisiti, dichiarando o comprovando, in sede di presentazione della domanda:

  • La difficoltà economica che gli impedisce di pagare le somme dovute in un’unica soluzione;
  • La comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica indipendentemente dalla propria responsabilità;
  • Il comprovato peggioramento del suo stato di temporanea difficoltà economica.

La guida precisa che:

“La condizione di “temporaneità” rappresenta l’elemento essenziale su cui si basa l’istituto della rateizzazione. È infatti indispensabile e determinante che il contribuente attesti e, in alcuni casi, dimostri la capacità di poter pagare, seppur a rate, i propri debiti”.

Rateizzazione ordinaria

La prima formula di rateizzazione è quella ordinaria fino ad un massimo di 72 rate mensili, in 6 anni. La rata minima è pari a 50 euro.

È prevista, poi, la rateizzazione ordinaria per importi fino a 120.000 euro, richiedibile quando il contribuente dichiara di trovarsi nelle condizioni di temporanea e obiettiva difficoltà economica.

Vi è anche la rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro, richiedibile solo quando il contribuente documenta la propria situazione di obiettiva difficoltà.

Rateizzazione straordinaria

La seconda formula è rateizzazione straordinaria fino a 120 rate, in 10 anni. Spetta ai contribuenti che, oltre a una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, abbiano anche una comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità e che quindi non sono in condizione di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario.

Le rate possono essere solo di importo costante, in base a quanto specificato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 6 novembre 2013.

Come chiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali

Passando al lato pratico, nella guida viene anche spiegato come richiedere il pagamento a rate delle cartelle esattoriali.

Sono previste diverse modalità messe a disposizione dei contribuenti in debito. Le stesse modalità sono diverse in relazione all’importo del debito che si intende rateizzare e in base alla tipologia di rateizzazione, se ordinaria o straordinaria.

Nel caso della rateizzazione ordinaria per importi fino a 120.000 euro, la richiesta deve essere presentata:

  • Con il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione o dall’app Equiclick;
  • Trasmettendo il modello R1, debitamente compilato e firmato, all’indirizzo Pec, presente sul modello stesso.

Per quanto riguarda, invece, la rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro, la richiesta deve essere presentata compilando il Modello R2 (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o il Modello R3 (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria) e allegando la documentazione che attesti la situazione di temporanea difficoltà economica.

I modelli devono essere inviati all’indirizzo PEC presente sul modello oppure consegnati personalmente agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Infine, per quanto riguarda la rateizzazione straordinaria va richiesta, indipendentemente dall’importo del debito, compilando il Modello R4 (persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o con il Modello R5 (persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria) e allegando la documentazione che attesti la comprovata e grave situazione legata alla congiuntura economica.

Come nel precedente, anche in questo caso il modello deve essere inviato via PEC oppure consegnato personalmente.

Come si effettua il pagamento

Un capitolo molto importante della guida riguarda le modalità di pagamento. Come si compone l’importo? Le rate del piano sono composte da:

  • Quota residua del carico affidato per la riscossione;
  • Interessi di mora eventualmente maturati alla data di presentazione dell’istanza;
  • Aggio di riscossione, previsto solo per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021;
  • Interessi di rateizzazione, nella misura tempo per tempo vigente calcolati alla data di definizione del piano;
  • Diritti/spese di notifica dei documenti oggetto di rateizzazione;
  • Spese per azioni esecutive/cautelari eventualmente già intraprese.

Qualora il pagamento sia effettuato dopo la data di scadenza della rata, allora si applicano anche gli interessi di mora e solo per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, un ulteriore aggio.

Per quanto riguarda il pagamento vero e proprio, può avvenire:

  • Attraverso l’area riservata del sito internet di AdeR o sull’app, utilizzando i riferimenti dei moduli di pagamento pagoPA;
  • Presso tutti i Prestatori dei Servizi di Pagamento aderenti al nodo PagoPA;
  • Mediante addebito diretto sul conto (SDD);
  • Presso gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Casi di sospensione e decadenza

Concludiamo parlando brevemente anche della sospensione e della decadenza dal piano di rateizzazione.

Se nel corso della rateizzazione interviene una sospensione giudiziale o amministrativa, è possibile interrompere il pagamento delle rate limitatamente agli importi sospesi.

Invece, si decade dai benefici della rateizzazione per inadempienza quando il contribuente non esegue il pagamento di alcune rate anche non consecutive.

Conclusioni

Sui siti dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è stato pubblicato un vademecum con tutte le informazioni sul pagamento a rate delle cartelle esattoriali.

Sulla guida sono disponibili tutte le informazioni e le stesse istruzioni su come chiedere e ottenere la rateizzazione delle cartelle di pagamento o sapere come pagare le rate.

 

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