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Introduzione.

L’analisi delle recenti decisioni giurisprudenziali in materia di proroga dell’incarico dell’esperto nella composizione negoziata evidenzia una crescente attenzione verso la necessità di bilanciare le esigenze di continuità aziendale con la tutela dei creditori. Questo breve saggio esamina in dettaglio le pronunce del Tribunale di Bologna e altre decisioni similari, offrendo una panoramica delle interpretazioni attuali e delle implicazioni per la prassi giuridica.

 

Caso del Tribunale di Bologna.

Una società, dopo aver avviato la composizione negoziata della crisi e concluso le trattative, ha chiesto al Tribunale di Bologna di omologare un accordo di ristrutturazione dei debiti. Questo accordo prevedeva l’estensione della sua efficacia anche ai creditori non aderenti di una specifica categoria. La società ha invocato l’articolo 23, comma 2, lettera b), del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), chiedendo la riduzione al 60% della percentuale prescritta dall’articolo 61, comma 2, lettera c), CCII, basandosi sulla relazione finale dell’esperto.

Alcuni creditori non aderenti si sono opposti all’omologazione, sostenendo che l’incarico dell’esperto fosse scaduto e la sua proroga fosse stata richiesta solo da una parte dei soggetti coinvolti, in violazione dell’articolo 17, comma 7, CCII. Essi hanno argomentato che la relazione finale dell’esperto non poteva essere utilizzata per ottenere la riduzione dal 75% al 60% della percentuale di creditori necessaria per estendere l’accordo.

Il Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione e omologato l’accordo. Il Collegio ha rilevato che l’articolo 17, comma 7, CCII permette la proroga dell’incarico dell’esperto per altri 180 giorni se il ricorso è presentato entro la scadenza della composizione negoziata.

 

Interpretazioni e argomentazioni del Tribunale.

Il Tribunale ha stabilito che il deposito della richiesta ex articoli 19 o 22 CCII, compiuto prima della scadenza del termine di 180 giorni, è sufficiente per prolungare l’incarico dell’esperto e la composizione negoziata. Inoltre, ha affermato che l’incarico dell’esperto può essere prorogato di altri 180 giorni, indipendentemente dalla durata delle misure protettive.

Secondo il Tribunale, “se si accedesse alla tesi secondo la quale l’incarico prorogato ex lege cesserebbe alla scadenza delle misure protettive, si dovrebbe ritenere che l’ordinamento impone un allineamento temporale obbligatorio tra la durata dell’incarico dell’esperto e quella delle misure protettive. Tuttavia, il Codice della Crisi prevede tempistiche differenti per i due istituti.”

L’incarico dell’esperto, infatti, può esistere anche in assenza di misure protettive, che possono essere richieste non solo all’inizio della composizione negoziata ma anche successivamente.

 

Ulteriori pronunce giurisprudenziali:

Un’altra decisione rilevante proviene dal Tribunale di Palermo, che ha affermato che l’unica condizione richiesta per la prosecuzione delle trattative è il consenso di tutte le parti coinvolte nelle trattative stesse. Questo orientamento è condiviso da diverse dottrine che ritengono che il consenso debba provenire solo da coloro che partecipano attivamente alle trattative (Trib. Palermo, 27 luglio 2022).

  • Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha interpretato l’esdebitazione come strettamente legata al fallimento, considerandola un possibile esito positivo della procedura. Questa interpretazione differisce da quella di altri tribunali, che vedono l’esdebitazione come un istituto autonomo regolato da norme proprie (Trib. Santa Maria Capua Vetere, 18 ottobre 2023).

 

Considerazioni dottrinali.

La dottrina è divisa sulla questione della proroga dell’incarico dell’esperto. Alcuni ritengono che la proroga possa operare solo fino alla scadenza delle misure protettive, mentre altri sostengono che debba comprendere tutte le posizioni meritevoli di esame, inclusi coloro che partecipano attivamente alle trattative.

 

Conclusione.

Le interpretazioni giurisprudenziali esaminate mostrano un approccio flessibile ma rigoroso nella gestione delle procedure di composizione negoziata. La continuità dell’incarico dell’esperto è cruciale per garantire la riuscita delle trattative e la soddisfazione dei creditori, mantenendo un equilibrio tra le diverse esigenze in gioco.

Queste decisioni evidenziano l’importanza di un’interpretazione coerente e uniforme delle norme del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, al fine di offrire certezza e stabilità nel diritto concorsuale.

 

Riferimenti giurisprudenziali.

Tribunale di Bologna, 1 maggio 2024.

Tribunale di Palermo, 27 luglio 2022.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 18 ottobre 2023.

 

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