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A tutti può capitare di sbagliare. Gli errori possono arrivare anche nel momento in si compila il Modello 730 e lo si invia all’Agenzia delle Entrate. A volte basta un secondo per battere sulla tastiera un sette invece che un sei o mettere uno zero di troppo. Sono refusi che si commettono in buona fede e ai quali si vuole porre rimedio.

Il contribuente che si accorge di aver commesso un errore nella compilazione del Modello 730 e nell’invio della documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi, come si deve comportare? C’è un modo per rimediare e mettersi velocemente in regola, onde evitare sanzioni e spiacevoli ammonimenti.

Cerchiamo di capire cosa si debba fare e quale sia la strada corretta per tutti i rimedi del caso.

Modello 730, come va presentato

Fino al 2 ottobre 2023 i lavoratori dipendenti e i pensionati hanno la possibilità di presentare il Modello 730. I contribuenti che, invece, scelgono il Modello 730 precompilato avranno tempo fino al 30 novembre 2023.

I contribuenti hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi:

  • in via telematica, direttamente all’Agenzia delle Entrate;
  • tramite il proprio sostituto d’imposta – questo vale solo per il Modello 730 – se presta assistenza fiscale;
  • attraverso un Caf o un professionista abilitato.

Nel caso in cui il contribuente dovesse decidere di presentare la dichiarazione dei redditi in totale e completa autonomia, si dovrà ricordare di:

  • inserire i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio;
  • compilare la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef. Questa operazione dovrà essere effettuata anche se non si vuole esprimere alcuna scelta.

Quanti decidono, invece, di affidarsi ad un Caf o ad un professionista abilitato dovranno consegnare:

  • la delega per l’accesso al Modello 730 precompilato;
  • la scheda per la scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef, nella quale devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici (anche se non si intende effettuare alcuna scelta).

Come rimediare agli errori effettuati

Nel caso in cui, durante o dopo l’invio del Modello 730, si dovessero riscontrare degli errori di compilazione o di calcolo, è possibile rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza per correggerli. In questo caso è necessario compilare il Modello 730 rettificativo.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, c’è la possibilità di:

  • presentare entro il 30 novembre un Modello 730 integrativo, che deve essere inviato a un intermediario, anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico o era stato presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate (il cosiddetto modello rettificativo);
  • presentare, in alternativa, un Modello Redditi Persone Fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Nel caso in cui, invece, il contribuente si dovesse essere accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un Modello Redditi Persone Fisiche e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all’importo del credito risultante dal Modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d’imposta.

Cosa fare in caso di maggiore credito, minor debito o un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito o un’imposta pari a quella determinata con il Modello 730 originario, a sua scelta può:

  • presentare entro il 30 novembre un nuovo Modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Modello 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Modello 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul Modello 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;
  • presentare un Modello Redditi Persone Fisiche, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.

Il Modello Redditi Persone fisiche può essere presentato:

  • entro il 30 novembre (correttiva nei termini);
  • entro il termine previsto per la presentazione del Modello Redditi Persone fisiche relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa– art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato poi il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Nel caso in cui il contribuente si dovesse accorgere di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 30 novembre un nuovo Modello 730 per integrare o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo Modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del Modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

 

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