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Le istanze presentate ex Leggi n. 47/85, 724/94 e 326/03 potevano essere presentate dal proprietario, costruttore, direttore dei lavori e committente

Quando si svolgono verifiche di Stato Legittimo sugli immobili si va ad indagare se siano state presentate domande di condono e se siano state evase completamente, ma occorre sapere prima e con certezza chi le ha presentate. In caso contrario, si rischia di non trovare una pratica utilissima per ricostruire la regolarità dell’immobile, anche a posteriori.

Ricordiamoci soprattutto che dalla L. 47/1985 sono trascorsi quasi quarant’anni, e che a quei tempi fu tenuto un atteggiamento generalmente “sportivo” e senza l’ausilio dell’archiviazione digitalizzata. Non è poi tanto raro trovare domande di condono “orfane” perchè presentate dal costruttore o soggetto committente dell’edificio, e poi abbandonate a sé stesse.

E’ importante fare questa distinzione tra i soggetti legittimati soprattutto nel regime di regolarizzazione straordinario (condono edilizio) e ordinario (Testo Unico Edilizia D.P.R. 380/01). Questo tipo di considerazione tornerà utile anche in vista della ipotizzata “pace edilizia” o Salva casa, semmai arriverà.

Soggetti ammessi a presentare sanatoria edilizia ordinaria

La distinzione tra responsabile dell’abuso e proprietario dell’immobile è essenziale proprio perchè non sempre l’illecito edilizio è stato compiuto dall’attuale proprietario: magari lo ha comprato già con gli abusi esistenti al rogito notarile, e pure dimostrabile con elementi probanti datati (foto aeree, satellitari, atti notarili e documenti catastali).

In riferimento alla richiesta di permesso in sanatoria ex art. 36 DPR 380/01, il primo comma fissa un ambito di operatività della legittimazione alquanto peculiare quanto ai tempi di proponibilità della domanda di sanatoria e al novero dei soggetti interessati, essendo inclusi sia il proprietario che il responsabile dell’abuso (solo fino alla scadenza del termine di cui agli artt. 31 comma 3, 33 comma 1 DPR 380/01 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative).

Anche la SCIA in sanatoria (articolo 37 c.4 DPR 380/01) è alternativamente presentabile dal responsabile dell’illecito o dal proprietario attuale. Per inciso, pure i provvedimenti repressivi e sanzionatori vengono indirizzati sia al proprietario che al responsabile dell’abuso, secondo l’articolo 31 del medesimo DPR 380/01.

Soggetti ammessi a presentare Condono edilizio

Quanto segue riguarda tutti i provvedimenti straordinari di condono edilizio previsti dalle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03, soprattutto gli ultimi due che richiamano a loro volta molti articoli del primo provvedimento. Intanto l’articolo 31 L. 47/85 ha consentito la presentazione dell’istanza di condono ai proprietari di costruzioni; proseguendo la sua lettura, si evince l’estensione anche ad altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.

Proprio perchè trattasi di normativa speciale e straordinaria, il legislatore decise di aprire la possibilità di condonare a qualunque soggetto che si poneva interessato alla regolarizzazione del condono, tenuto conto anche della regolarizzazione sotto il profilo penale. Tra questi soggetti legittimati possiamo rinvenire ad esempio:

  • proprietario
  • titolare della concessione edilizia
  • committente delle opere
  • costruttore
  • direttore lavori
  • responsabile dei lavori, non più proprietario
  • responsabile dei lavori, in possesso o detenzione dell’immobile

Maggiori riferimenti si possono estrarre dalla giurisprudenza penale: «Va al riguardo evidenziato che ai sensi dell’art. 32 comma 25 del D. L. 269/2003, convertito con legge 326/2003, per la disciplina del condono stabilita con tali previsioni normative (cd. terzo condono) si applicano, tra le altre, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni. Consegue che operano, in ordine ai  soggetti che possono proporre domanda di condono, le indicazioni già elaborate dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al secondo condono (del 1994), secondo le quali legittimati alla presentazione dell’istanza di condono sono il proprietario della costruzione abusiva, il titolare della concessione edilizia, il committente delle opere, il costruttore ed il direttore dei lavori, con esclusione dei figli del proprietario, salvo ipotesi di tipo successorio». (Cass. Pen. n. 16178/2024, n. 27977/2019, n. 30059/2018).

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