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L’art. 41 dello schema di decreto legislativo, recante “disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14”, stando alla bozza circolata, contiene modifiche alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato di cui agli artt. 268 ss. del DLgs. 14/2019.

Lo schema interverrebbe, in primo luogo, sull’art. 268 comma 3 del DLgs. 14/2019, dettando, da un lato, le disposizioni processuali necessarie affinché il debitore persona fisica possa eccepire l’impossibilità di acquisire attivo prima dell’apertura della procedura quando la domanda è presentata da un creditore, e stabilendo, dall’altro, che, quando la domanda è presentata dal debitore, l’OCC dovrebbe attestare la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.

In secondo luogo, con un intervento sull’art. 269 comma 2 del DLgs. 14/2019, si arricchirebbe il contenuto della relazione dell’OCC, che dovrebbe altresì indicare le cause dell’indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni e l’attestazione di cui al citato art. 268 comma 3 del DLgs. 14/2019.

Interessanti, sotto un profilo operativo, sono le modifiche che potrebbero essere apportate all’art. 270 del DLgs. 14/2019: verrebbe meglio individuato il registro al quale il singolo OCC o professionista devono essere iscritti per poter essere nominati quali liquidatori (art. 270 comma 2 lett. b) del DLgs. 14/2019); si assegnerebbe un maggior termine – 90 giorni in luogo degli originari 60 – ai creditori per la presentazione delle domande tempestive (art. 270 comma 2 lett. d) del DLgs. 14/2019); sarebbe espressamente richiamato l’art. 216 comma 2 del DLgs. 14/2019 dettato in materia di liquidazione giudiziale, al fine, espresso nella bozza di relazione illustrativa, di “eliminare dubbi interpretativi sulle modalità attraverso le quali si svolge la liquidazione controllata” (art. 270 comma 2 lett. e) del DLgs. 14/2019); per meglio chiarire gli effetti collegati alla procedura liquidatoria, verrebbero individuate, nell’art. 270 comma 5 del DLgs. 14/2019, le norme sul procedimento unitario applicabili (segnatamente, l’art. 142 del DLgs. 14/2019 in luogo dell’art. 143 del DLgs. 14/2019 e le disposizioni di cui alle sezioni II e III del Titolo III del del DLgs. 14/2019 in luogo della più generica espressione “le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III”).

Con l’intento di armonizzare le norme specificamente dedicate alla liquidazione con le disposizioni generali (nella specie, l’art. 7 del DLgs. 14/2019), si potrebbe intervenire poi sull’art. 271 del DLgs. 14/2019, prevedendo che il debitore, nei cui confronti sia stata proposta una domanda di liquidazione, possa, entro la prima udienza, presentare domanda di accesso a un’altra procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, depositando la documentazione di cui agli artt. 67 comma 2 o 76 comma 2 del DLgs. 14/2019 oppure chiedendo un termine – concesso dal giudice in misura non superiore a 60 giorni, eventualmente prorogabile, su istanza del debitore e per giustificati motivi, per ulteriori 60 giorni – per depositarla, con contestuale istanza di concessione di misure protettive ex artt. 70 comma 4 o 78 comma 2 lett. d) del DLgs. 14/2019.

Sono due le modifiche significative che potrebbero essere apportate all’art. 272 del DLgs. 14/2019: la previsione di una durata minima, fissata in 3 anni decorrenti dalla data di apertura della procedura, con possibilità, per il liquidatore, di chiederne la chiusura anticipata, ove non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire ai creditori; l’apprensione dei beni sopravvenuti che dovessero pervenire al debitore sino alla sua esdebitazione.

Significativa potrebbe essere poi la “riscrittura” dell’art. 273 del DLgs. 14/2019, al fine di semplificare e, dunque, accelerare la formazione dello stato passivo; tuttavia, dirompente apparirebbe, ad avviso di chi scrive, la modifica all’art. 275 comma 3 del DLgs. 14/2019, nella parte in cui normativamente sancisce il principio di unicità del compenso OCC-liquidatore, liquidato sulla scorta del parametro di cui al DM 202/2014.

Restando nell’ambito della disciplina dei compensi, il legislatore delegato modificherebbe l’art. 6 comma 1 lett. d) del DLgs. 14/2019 ed al contempo abrogando l’art. 277 comma 2 del DLgs. 14/2019 (attribuendo la prededucibilità al compenso dell’advisor del debitore) e modificando l’art. 274 del DLgs. 14/2019 (ivi disciplinando la liquidazione dei compensi degli ausiliari del liquidatore).
Inoltre, verrebbe introdotto l’art. 275-bis del DLgs. 14/2019 contenente la disciplina dei crediti prededucibili, mutuata dalla disposizione di cui all’art. 222 del DLgs. 14/2019 in tema di liquidazione giudiziale.

Infine, potrebbe essere modificato l’art. 276 del DLgs. 14/2019, individuando, in analogia con quanto previsto dall’art. 235 in tema di liquidazione giudiziale, i soggetti – liquidatore, debitore o giudice – legittimati a chiedere la chiusura della procedura e prevedendo il deposito di una relazione finale da parte del liquidatore contenente ogni fatto rilevante ai fini esdebitatori.

 

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