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SOMMARIO: 1. Misure protettive nel Nuovo Codice. – 2. Attivazione delle misure protettive. – 3. Durata delle misure e casi di proroga. – 4. Efficacia delle misure protettive. – 5. Sospensione di obblighi gravanti sul debitore (cenni).

 

1. Misure protettive nel Nuovo Codice.

Tra le novità introdotte dal D. lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, d’ora in poi abbreviato in CCII), così come novellato per effetto del D. lgs. n. 83/2022, spiccano le modifiche relative alle misure protettive. Si tratta di misure provvisorie destinate ad evitare la dispersione dei valori aziendali nel tempo necessario a dichiarare aperta la procedura concorsuale. Nello specifico, le misure protettive possono essere chieste solo dal debitore in pendenza di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (concordato; accordo o piano di ristrutturazione soggetto ad omologa).

 

2. Attivazione delle misure protettive.

L’art. 18 del CCII stabilisce che l’imprenditore con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza, può richiedere l’applicazione delle misure protettive del patrimonio e, nel caso in cui occorre, l’adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.

La richiesta è pubblicata nel Registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto; dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore e non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali è esercitata l’attività d’impresa. Inoltre, dal giorno della pubblicazione della richiesta e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, la sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato d’insolvenza non può essere pronunciata.

L’imprenditore, con ricorso da presentare al Tribunale competente lo stesso giorno della pubblicazione nel Registro imprese dell’istanza di applicazione delle misure protettive e dell’accettazione dell’esperto, è tenuto a chiedere conferma/modifica delle stesse misure protettive. Ai sensi dell’art. 7 del D.L. 118/2021[1], l’imprenditore ha l’obbligo di chiedere la pubblicazione nel  Registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione, nello stesso Registro, dell’istanza di applicazione delle misure protettive. L’omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l’iscrizione dell’istanza è cancellata dal registro delle imprese. L’imprenditore, unitamente al ricorso, è tenuto a depositare:

-i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

-la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;

-l’elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

-un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;

-una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l’impresa può essere risanata;

-l’accettazione dell’esperto nominato ai sensi dell’articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

 

3. Durata delle misure e casi di proroga.

A prescindere dal contenuto delle misure protettive, di queste deve essere sempre stabilita la durata. Il D.lgs. n. 83/2022 incide anche su questo profilo, prevedendo che il giudice in prima battuta – cioè quando conferma o dispone le misure protettive – attribuisca loro una durata che si estende da 30 a 120 giorni, nel caso della composizione negoziata (art. 19 comma 4 CCII), ovvero fino a 120 giorni (senza prevedere un termine minimo), nel caso degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza (art. 55 comma 3 CCII).

Si tratta comunque di un termine prorogabile. Ciò si evince sia dall’art. 2 lett. p) che dagli artt. 19 comma 5 e 55 comma 4 CCII (introdotti dal D.lgs. n. 83/2022), che si preoccupano di definire quando la durata delle misure protettive possa essere estesa; in particolare, si richiede che siano stati compiuti significativi progressi nelle trattative e che la proroga non arrechi eccessivo pregiudizio in capo ai creditori. Tali presupposti sono esaminati dal giudice in maniera diversa, secondo che l’istanza di proroga sia inserita o meno in un contesto negoziale.

La durata delle misure protettive è centrale all’interno del Codice considerato che lo stesso circoscrive gli effetti per un tempo non superiore a dodici mesi, anche non consecutivi, tenuto conto di eventuali rinnovi o proroghe.

Nella disciplina precedente (D.lgs. n. 14/2019) la norma non prevedeva alcun termine finale, né chiariva cosa accadesse se l’efficacia delle misure protettive venisse meno prima dell’omologa del concordato o dell’accordo, a durata massima delle misure protettive già esaurita. La lacuna è stata in parte colmata dal dlgs.83/2022, che ha stabilito che la durata complessiva delle misure protettive va calcolata fino all’omologa dello strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza (concordato; accordi o piano di ristrutturazione) ovvero fino all’apertura della procedura di insolvenza.

Oltre quel momento, se la liquidazione giudiziale è stata aperta, la necessità per il debitore di beneficiare delle misure protettive (richieste con domanda di concordato preventivo) viene meno per rigetto di quella istanza, ma il patrimonio resta protetto per effetto dell’operare dell’art.150 CCII, che inibisce senza tempo ai creditori l’esercizio di azioni esecutive e cautelari.

Nel caso in cui è stata disposta l’omologa di un concordato, di un accordo o di un piano di ristrutturazione, l’esigenza di protezione del patrimonio verrebbe comunque meno, da un lato, perché l’obiettivo di trattare con i creditori può considerarsi raggiunto, dall’altro lato, perché l’esecuzione del concordato, del piano o dell’accordo di ristrutturazione, sarebbe soggetta alla regola del concorso i creditori interessati; quindi, il divieto di azioni esecutive e cautelari continuerebbe ad operare.

In ogni caso, la legge prevede il termine massimo di 240 giorni per la durata delle misure protettive. Il giudice, entro tale termine massimo, può prorogare la durata delle misure disposte “per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative”.

La Giurisprudenza considera ammissibile anche più di una proroga entro tale termine, anche se i Tribunali appaiono concederla in modo alquanto restrittivo. Ad esempio con ordinanza n. 299/2022, il Tribunale di Prato ha stabilito che mentre in sede di conferma delle misure protettive e cautelari, occorre solo che sussista la disponibilità dei creditori a intraprendere una trattativa, in sede di rinnovo delle misure protettive e cautelari, il giudice deve accertare l’imminenza di accordo fra le parti e l’effettiva necessità di una proroga per perfezionare una intesa già quasi pienamente raggiunta[2].

Sul punto si è espresso anche il Tribunale di Milano che – secondo una prospettiva di favor per la composizione negoziata – con ordinanza del 14 luglio 2022[3], ha disposto che è ammissibile una seconda proroga delle misure protettive, sottolineando la necessità individuare un persistente nesso tra l’ulteriore termine richiesto e “il buon esito delle trattative”. Inoltre Milano ha ribadito che, come in ogni ipotesi di proroga del termine, è indispensabile sussistano il parere favorevole dell’esperto, l’adesione della generalità dei creditori (ovvero la sussistenza di un diniego immotivato), nonché la buona fede nella conduzione delle trattative, in primis, con riferimento al debitore-istante.

 

4. Efficacia delle misure protettive.

A seguito della richiesta delle misure protettive, il Tribunale deve fissare l’udienza per sentire tutti gli interessati – cioè i soggetti coinvolti dalle misure – e deve indicare le migliori modalità per una celere instaurazione del contraddittorio.

A questo proposito, da un lato, vi è chi ritiene che le misure debbano essere specificamente rivolte a singoli creditori o controparti; dall’altro lato, che le misure possano operare anche erga omnes, senza uno specifico destinatario.

Invero, nel caso in cui i destinatari fossero solo quelli indicati (dal ricorrente o dal tribunale) allora dovrebbero necessariamente partecipare all’udienza ed essere a tale scopo avvisati.

Nel caso di misure operanti erga omnes, invece, non sarebbe necessaria la notifica a tutti i creditori, che potrebbe essere sostituita da una notizia formalmente efficace erga omnes, com’è appunto l’iscrizione della misura nel Registro delle imprese.

 

5. Sospensione di obblighi gravanti sul debitore (cenni).

L’art. 20 del CCII stabilisce che l’imprenditore – in situazione di crisi – che abbia presentato l’istanza di misure protettive, possa beneficiare della sospensione dell’applicazione di una serie di obblighi su di lui gravanti. In particolare, l’imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative (o all’archiviazione dell’istanza) e fino al provvedimento con il quale il Tribunale dichiara l’inefficacia delle misure, non gli si applicano alcune disposizioni del codice civile[4] relative al capitale dell’impresa e non si verifica, in particolare, la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

 

__________________________________________

[1] Convertito in l. n.147/2021.

[2] V. Trib. Prato, 22 aprile 2022, Est. Capanna.

[3] V. Trib. Milano, 14 luglio 2022, Est. Giani.

[4] V. artt. 2446, 2447, 2482bis, 2482ter, 2484 e 2545duodecies c.c.

 

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