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Per impugnare i titoli edilizi è necessario prima acquisirli a condizione di avere valido interesse

Esiste un eccessivo livello di contenzioso in Italia dettato da vari motivi, in particolar modo tra vicini e frontisti di edifici. Costoro se intendono avviare ricorsi amministrativi o cause giudiziarie devono poter prima verificare la correttezza del procedimento e intervento edilizio, e pertanto acquisire preventivamente i documenti amministrativi. La procedura amministrativa si chiama “accesso agli atti”, ed è regolamentata dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990, direi essenziale per le verifiche di conformità immobiliare (video commento).

Per dirla tutta, la regolamentazione dettagliata dell’accesso agli atti è stata integrata col DPR 184/2006, in particolar modo la procedura formale assieme alla dimostrazione del legittimo interesse e del contro-interesse.

Magari il vicino nel constatare l’avvio dei lavori, il semplice allestimento col cartello da cantiere o addirittura in fase di completamento si rende conto che qualcosa non va; o semplicemente intende verificare se effettivamente siano state rispettate le varie norme e regolamenti, ad esempio le distanze minime tra costruzioni, le altezze massime, le distanze dai confini, eccetera.

Dopo l’avvenuta acquisizione documentale il soggetto/vicino interessato potrà valutare gli eventuali profili, la lesione dei propri interessi legittimi e le relative azioni di tutela. E difficilmente i titolari delle pratiche edilizie possono opporsi basandosi sul diritto alla riservatezza, segretezza o privacy quando sussiste un interesse concreto, personale ed attuale ad accedere alle autorizzazioni amministrative in ordine ai permessi edilizi rilasciati (TAR Bari n. 1077/2023, Cons. di Stato n. 9158/2013).

E comunque non è sufficiente la mera opposizione del controinteressato per impedire lo svolgimento dell’accesso agli atti da parte del vicino; occorre che egli contro deduca adeguatamente le motivazioni di interesse affermate dall’interessato avversario.

E’ una contrapposizione tra interessi, da valutare ogni volta.

In linea generale per legittimare l’esercizio del diritto di accesso agli atti in materia edilizia e della configurabilità dell’interesse diretto concreto e attuale (art. 22 L. 241/90), è sufficiente il requisito della “vicinitas“, che sussiste in capo al confinante ma anche al frontista e a coloro che si trovano in una situazione di stabile collegamento con la zona in cui si trova l’edificio.

La nozione di vicinas è importante per differenziare i soggetti legittimati e ammessi ad agire in tal senso, anche se trattasi di un concetto abbastanza elastico: infatti in ambito urbanistico edilizio solitamente riguarda posizioni tra edifici direttamente confinanti, in stretta contiguità o nelle vicinanze (sì, ma quanto in prossimità ad esso?).

Per quanto riguarda l’intenzione di agire da parte del vicino nei confronti del costruttore/committente, bisogna tenere distinti due profili di ammissibilità a impugnare titolo o pratica edilizia, riguardanti differenti condizioni:

  • la legittimazione ad agire;
  • l’interesse ad agire;

La loro distinzione e autonomia ad avviare un ricorso o azione giudiziaria è stata riaffermata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2021, con riferimento al caso dell’impugnazione del titolo autorizzatorio edilizio, ripreso anche dall’Ordinanza a Sezioni Unite di Cassazione Civile n. 20869/2022.

Nell’occasione è stato affermato che il giudice deve accertare, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi i profili di legittimazione e interesse ad agire, senza potersi affermare che il solo criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.

Nella stessa sentenza di Adunanza Plenaria è stato ribadito il principio per cui l’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso: e ciò in quanto ai fini indicati occorre aver riguardo alla prospettazione della parte che agisce in giudizio, la verifica circa la sussistenza dell’interesse a ricorrere dovendo essere condotta «prescindendo dall’accertamento effettivo della (sussistenza della situazione giuridica e della) lesione che il ricorrente afferma di aver subito».

E questa distinzione tra interesse e legittimazione ad agire, sicuramente influenza la valutazione di accesso agli atti richieste dai vicini, frontisti o similari, ma vanno tenute distinte.

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carlo pagliai

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