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Il provvedimento in rassegna offre l’occasione di affrontare il tema del sovraindebitamento e i presupposti per la concessione del Piano del consumatore (dal 2021 definito “Procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore”).

Accogliendo il reclamo proposto dal Sig.(…), in qualità di soggetto sovraindebitato, contro il provvedimento con cui è stata rigettata la richiesta di omologa del Piano del consumatore (d’ora in poi “Piano”); il giudice ripercorre sinteticamente la disciplina del Piano anche alla luce della riforma attuata nel 2020.

*****

Il caso di specie.

Nel 2020, con ricorso ex art. 12bis l. n. 3/2012, il Sig.(…), trovandosi in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall’art.6 della medesima legge[1], e di squilibrio economico-patrimoniale, si è rivolto al giudice monocratico al fine di poter accedere al Piano del consumatore per la rinegoziazione dei propri debiti.

Nessun creditore (ad eccezione di IBL Banca) ha sollevato contestazioni. Nonostante ciò, il giudice designato ha rigettato – con decreto – la richiesta di omologa del Piano accogliendo, in subordine, la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14 l. n. 3/2012.

Il giudice ha contestato la mancanza del requisito della meritevolezza considerato che il richiedente non aveva dimostrato né che l’indebitamento non derivava da una sua condotta colposa, né che l’incapacità di adempiere le obbligazioni derivava da circostanze imprevedibili e sopravvenute.

Nel 2021, l’indebitato propose reclamo avverso il decreto per illegittimità vista la mancanza di una valutazione di meritevolezza adeguata. Contemporaneamente e con differente reclamo, anche la Banca IBL impugnò tale decreto. Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, ha rigettato entrambi i reclami confermando il precedente provvedimento.

Per effetto del ricorso per Cassazione presentato dall’indebitato, è stata riconosciuta la mancata applicazione dell’art. 4ter, n. 2, della l. n. 3/2012 così come riformato dalla l. n. 176/2020, con conseguente accoglimento del reclamo presentato allo stesso Tribunale di Nola, in diversa composizione, nel 2023.

 

La meritevolezza del consumatore va accertata alla luce del nuovo criterio ex art. 69 CCII.

Con la presente ordinanza il Tribunale di Nola si è pronunciato sulla proposta del Piano del consumatore presentata dal ricorrente, alla luce di un principio oggettivamente superato, in quanto riferito ad una fattispecie anteriore alla l. n. 176/2020, che ha riformulato i requisiti per il riconoscimento dell’ammissibilità della proposta e della sua omologazione.

Prima della novella del 2020, l’art. 12bis, comma 3, della l. n. 3/2012 prevedeva che “il giudice potesse omologare il Piano del consumatore solo in presenza del requisito della meritevolezza, quando potesse escludersi che il consumatore avesse assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero avesse colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.

Dunque il debitore, oltre ad essere un “consumatore” deve risultare, in primo luogo, “sovraindebitato” cioè impossibilitato ad adempiere le obbligazioni contratte con mezzi ordinari.

Il consumatore, fortemente indebitato, per poter accedere ai benefici del piano (e vederselo omologare) doveva, inoltre, risultare “meritevole”.  Con meritevolezza del debitore si intendeva, generalmente, la mancanza di colpa dello stesso nell’aver provocato il suo medesimo sovraindebitamento. Per intenderci, non veniva reputato “meritevole” il debitore che avesse provocato colposamente un aumento dei suoi debiti (indebitandosi, ad esempio, per futili motivi) o che li avesse contratti senza la prospettiva di poterli adempiere.

Di conseguenza, il giudice omologava il piano solo dopo aver eseguito questo requisito che spesso ha impedito le omologhe ai vari progetti.

Tale verifica assumeva il nome di giudizio di “meritevolezza”, caratterizzato da una certa discrezionalità in quanto non esisteva (né esiste) un criterio normativo per qualificare un comportamento come “meritevole” o “non meritevole”.

Per effetto delle modifiche alla l. n. 3/2012 apportate con l. n. 176/2020 il requisito della meritevolezza, richiesta per l’omologa del piano prima della riforma, è stato sostituito con quello della colpa grave, malafede e frode.

Il giudice, nel dettaglio, non dovrà valutare se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindebitamento con colpa. Al contrario, potrà negare l’omologa solo quando l’indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

Nonostante ciò, una parte della giurisprudenza continua – di fatto – ad applicare il superato requisito della meritevolezza. Nel caso di specie il Giudice di merito di Nola, sulla scorta della precedente normativa, ha ribadito da un lato, la non meritevolezza del richiedente nel caso in cui abbia assunto obbligazioni nella consapevolezza di non poterle adempiere; dall’altro ha sottolineato 

l’inaccessibilità alla procedura per colui che abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Tali riferimenti (corrispondenti al primo e terzo criterio del cd. triplice test ex art.12bis l. n. 3/2012) dimostrano, ancora una volta, il tentativo da parte della giurisprudenza di declinare il nuovo criterio valutativo nelle fattispecie poste alla sua attenzione.

A tal proposito, merita di essere segnalata la fondamentale pronuncia con cui la Corte di Cassazione si espressa sul tema. Il giudice di legittimità, partendo dal presupposto che lo stato di sovraindebitamento vada letto nel suo sviluppo dinamico – in relazione ai molteplici fattori ed eventi che caratterizzano l’ingresso del consumatore in tale condizione – con ordinanza n. 22890[2] del 27 luglio 2023 ha sottolineato la necessità di applicare la nuova disciplina contenuta nell’art. 69 CCII[3]. In conclusione, poiché i requisiti per il riconoscimento dell’ammissibilità della proposta e la sua omologazione sono mutati, la proposta del piano del consumatore è inammissibile nei casi in cui il debitore abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

 

 

 

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[1] Si ricorda che la nozione di sovraindebitamento contenuta nel testo dell’art 6 comma 2 lett. a) della L 3/2012 era: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”.

[2] Cassazione civile, sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890. Pres. Cristiano. Est. Falabella.

[3] Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 6 dicembre 2023, n. 224.

 

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