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L’art. 43 dello schema di decreto legislativo, recante “disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14”, stando alla bozza circolata, contiene modifiche agli artt. 282 e 283 del DLgs. 14/2019 (CCII), rispettivamente in materia di esdebitazione nella liquidazione controllata ed esdebitazione del sovraindebitato incapiente.

Con riferimento all’esdebitazione nella liquidazione controllata, il menzionato art. 43 interverrebbe, in primo luogo, sull’art. 282 comma 1 del CCII, eliminando ogni riferimento, poiché non corretto e, come osservato nella bozza di relazione illustrativa, “poco compatibile con l’esistenza di un procedimento dettato per la sua concessione”, all’esdebitazione “di diritto” e dettando le disposizioni generali sulle condizioni e sul procedimento applicabile in caso di liquidazione controllata.
Verrebbe prevista la legittimazione del liquidatore rispetto alla richiesta di concessione del beneficio esdebitatorio; sarebbe poi puntualizzato che, ove l’esdebitazione fosse richiesta anteriormente alla chiusura della procedura, il liquidatore dovrebbe dare atto dei fatti rilevanti per la concessione o meno di detto beneficio e, da ultimo, potrebbe essere previsto che l’istanza del debitore sia comunicata, a cura del liquidatore, ai creditori, affinché questi ultimi possano presentare eventuali osservazioni entro il termine di quindici giorni.

Il legislatore delegato potrebbe intervenire, poi, sull’art. 282 comma 2 del CCII, specificando le condizioni impeditive per l’accesso al beneficio esdebitatorio (nella specie, tra le altre, oltre a quelle già note e previste, la non ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 280 del CCII e il fatto di non aver riportato una condanna in via definitiva per uno dei reati di cui all’art. 344 del CCII) e aggiungendo alla disposizione un comma 2-bis, con il quale verrebbe espressamente chiarito che l’esdebitazione non produce effetti sui giudizi in corso e sulla liquidazione ove ancor pendente.
Infine, con le modifiche che potrebbero essere apportate all’art. 282 comma 3 del CCII, non sarebbe più necessaria la comunicazione al Pubblico Ministero del provvedimento di concessione o di mancata concessione dell’esdebitazione.

Con riferimento all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente, sono diverse le possibili modifiche all’art. 283 del CCII. Nella fattispecie, verrebbe, in primo luogo, sostituito l’art. 283 comma 1 del CCII, chiarendo, in misura più puntuale, l’ambito di applicabilità delle disposizioni sulle utilità sopravvenute in un momento successivo alla concessione del beneficio esdebitatorio e stabilendo, come spiegato nella bozza di relazione illustrativa, che “per tre anni dopo la concessione dell’esdebitazione, anziché i quattro attualmente previsti, l’esigibilità dei crediti è tenuta ferma in caso di utilità ulteriori che pervengono nel patrimonio del debitore e nei limiti di esse”.

In secondo luogo, lo schema di decreto potrebbe intervenire sull’art. 283 comma 2 del CCII, chiarendo entro quali termini il debitore possa essere considerato incapiente anche nel caso in cui possegga reddito. In coerenza con “la digitalizzazione delle procedure concorsuali”, il correttivo-ter interverrebbe, inoltre, sull’art. 283 comma 3 del CCII, prevedendo che, alla domanda del debitore, sia sì allegato l’elenco dei creditori, ma corredato, ove questi ne siano muniti, dagli indirizzi di posta elettronica certificata e non, se disponibili.

A parte il fatto che la precedente locuzione di “sopravvenienze rilevanti” verrebbe sostituita con quella di “utilità ulteriori” (art. 283 commi 1, 7 e 9 del CCII), interessanti, sotto un profilo processuale, potrebbero apparire le modifiche all’art. 283 comma 8 del CCII, orientate nella direzione di una semplificazione del procedimento di opposizione dei creditori al decreto di esdebitazione attraverso un richiamo alle norme in materia di reclami avverso i provvedimenti del giudice delegato di cui all’art. 124 del CCII.

Da ultimo, con la modifica dell’art. 283 comma 9 del CCII, oltre a precisare nuovamente (e in coerenza con il disposto di cui al comma 1 della medesima norma) la durata triennale anziché quadriennale ai fini della valutazione relativa all’eventuale sopravvenienza di utilità ulteriori, verrebbero più puntualmente specificati i compiti di vigilanza dell’OCC e sarebbe a quest’ultimo attribuita, in caso di verifica dell’esistenza o del sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, la facoltà di comunicare tale circostanza ai creditori, i quali potrebbero iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.

 

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