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È il debitore o il creditore a dover sostenere i costi della procedura esecutiva? Cosa succede se il debito era stato pagato prima di subire l’esecuzione forzata?

Un creditore ti ha notificato un atto di precetto ingiungendoti di pagare una determinata somma. Tu hai adempiuto e gli hai fatto un bonifico per l’importo integrale. Intanto, però, lui non ha aspettato di ricevere il dovuto ed ha avviato la procedura esecutiva, instaurando un pignoramento contro di te.

Ora, ci sono dei costi aggiuntivi. In questo caso, chi paga le spese di pignoramento? La legge stabilisce solo un criterio generale, in base al quale esse sono dovute da chi subisce l’esecuzione. Ma non è sempre così, perché sarebbe ingiusto addossare a chi ha comunque provveduto a pagare il dovuto anche le spese legali di un’esecuzione intrapresa dal creditore “impaziente”. Così è intervenuta la Corte di Cassazione per precisare i criteri: bisogna accertare, nei casi concreti, quando è stata fatta la notifica del pignoramento, al debitore o ai terzi obbligati, come la banca ove è accreditato lo stipendio o la pensione in conto corrente.

Quindi, per capire chi paga le spese di pignoramento occorre qualcosa in più della semplice decorrenza dei dieci giorni fissati nel precetto come termine utile per adempiere. Proseguendo nella lettura scoprirai che, in alcuni casi, piuttosto frequenti nella pratica, questi oneri non sono dovuti dal debitore e potrai opporti alle richieste di pagamento.

Spese di esecuzione: quando sono a carico del debitore

La legge [1] dispone che le spese di esecuzione – cioè le spese legali e giudiziarie sostenute dal creditore per recuperare il proprio credito – vengono inizialmente anticipate dal creditore stesso, ma poi sono poste «a carico di chi ha subito l’esecuzione», quindi del debitore.

Si tratta delle spese relative al processo di espropriazione forzata che il creditore attua sui beni del debitore per soddisfarsi. Infatti, nel processo esecutivo per consegna o rilascio, l’ufficiale giudiziario deve indicare tutte le

spese anticipate dalla parte istante e la nota spese presentata dal creditore, vistata dall’ufficiale giudiziario, viene liquidata dal giudice dell’esecuzione [2]. Anche se il processo si estingue (ad esempio, per rinuncia agli atti da parte del creditore procedente che ha ottenuto il dovuto) il giudice liquida con ordinanza le spese sostenute [3] perché esse sono comunque spettanti.

La regola generale è dunque quella dell’attribuzione delle spese di esecuzione al debitore. Il giudice non “decide” sulla loro sussistenza ma si limita a liquidarne l’ammontare sulla base della documentazione prodotta dal creditore, se esse sono ritenute giustificate. È un criterio di determinazione del tutto differente da quello adottato nel processo di cognizione, dove di regola le spese seguono la soccombenza ma vengono quantificate dal giudice, anziché dalla parte procedente come avviene in questo caso.

Spese preliminari all’esecuzione: il precetto

Le spese di esecuzione comprendono anche quelle preliminari all’esecuzione stessa ma indispensabili per il suo instaurarsi, dunque quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo (ad esempio una sentenza di condanna al pagamento di somme) ed alla stesura e notificazione dell’

atto di precetto, che è il preannuncio dell’esecuzione forzata e deve intimare un termine per adempiere non inferiore a dieci giorni.

Può quindi succedere che il debitore paghi dopo la notifica del precetto e prima dell’avvio dell’esecuzione forzata, che di solito avviene con il pignoramento sui beni o sui conti correnti. È una delle forme più comuni di esecuzione forzata perché consente al creditore di soddisfarsi agevolmente ed abbastanza velocemente, vincolando immobili per poi farli vendere all’asta oppure bloccando i conti correnti e prelevando le somme giacenti e quelle che vi saranno depositate in futuro, come nel caso dell’accredito periodico dello stipendio, della pensione o di altri emolumenti.

In questi casi, il creditore ha diritto di essere rimborsato di queste spese? In base alla regola generale che abbiamo appena esaminato sì, ma vi sono dei limiti.

L’opposizione del debitore al pagamento delle spese

Innanzitutto, il debitore ha per legge [4] il diritto di opporsi «se in sede di distribuzione sorge

controversia circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti», tra i quali rientrano anche le spese di esecuzione. E allora se il debitore propone opposizione motivata il giudice dell’esecuzione deve istruire la causa, se è competente, oppure rimetterla davanti al giudice ritenuto competente a conoscerla; nel frattempo, può «sospendere in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata», creando così un pregiudizio al creditore che non riuscirà a recuperare le somme fin quando la causa non sarà decisa.

Ma questa domanda può essere proposta soltanto ad “esecuzione avanzata”, cioè quando è già stata fissata l’udienza nel processo esecutivo già instaurato (e prima che sia stata realizzata la distribuzione o il riparto). La domanda dalla quale siamo partiti presuppone, invece, che il debitore ha già pagato tempestivamente, e nonostante ciò il creditore ha instaurato il processo esecutivo nei suoi confronti.

Spese di pignoramento: quando il debitore non le paga

Su questo delicato tema è intervenuta la Corte di Cassazione, che con una nuova pronuncia

[5] – puoi leggerla per esteso nel box “sentenza” al termine di questo articolo – ha stabilito l’importante principio secondo cui le spese necessarie per il pignoramento sono dovute se sono state causate dall’inadempimento del debitore. Quindi, se egli paga il debito soltanto dopo aver ricevuto la notifica del pignoramento eseguito nei suoi confronti, dovrà pagare integralmente anche le spese di esecuzione, comprese quelle per l’avvio del pignoramento; se, invece, aveva adempiuto prima, la regola generale è inapplicabile e le spese del pignoramento resteranno addossate al creditore intimante.

Infatti, secondo la Suprema Corte, se il pagamento è avvenuto spontaneamente e copre l’integrale importo intimato in precetto, l’esecuzione stessa intrapresa comunque a suo carico risulterebbe illegittima. Se invece il pagamento è avvenuto dopo che l’espropriazione ha avuto inizio (per questo è determinante guardare al momento dell’avvenuta notifica) il debitore dovrà rimborsare il creditore di tutte le spese che quest’ultimo ha sostenuto per avviare l’esecuzione forzata nei confronti di un debitore che era risultato inadempiente essendo decorsi i termini fissati nell’atto di precetto.

Per ulteriori informazioni leggi anche l’articolo “Pignoramento: chi paga le spese legali“.

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