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Come correggere un 730 sbagliato dopo l’invio? 730 integrativo o Redditi se si corregge a favore; modello Redditi per correggere a sfavore.

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di Andrea Amantea – 1 Ottobre 2020


La data di scadenza del 730/2020, ovvero la data entro cui effettuare l’invio del modello 730 e della dichiarazione precompilata era il 30 settembre. Ma che succede se il contribuente si accorge di aver inviato un 730 sbagliato? Come si correggono gli errori se dopo l’invio il contribuente si è accorto di non aver inserito o comunicato al commercialista tutti i dati necessari a calcolare correttamente l’imposta deve ricorrere ai ripari.

Come correggere il 730 irregolare? E’ possibile presentare una rettifica del Modello 730? Oppure bisogna usare il modello Redditi? Quali sono le tempistiche da rispettare?

A tutte queste domande risponderemo in questo articolo, ma prima ricordiamo in breve scadenza e novità del modello 730 anno 2020.

Il 730/2020

Il 730/2020 poteva essere presentato entro mercoledì 30 settembre. E’ il primo anno in cui si va oltre la data del 23 luglio. La data del 30 settembre vale indipendentemente dal canale di presentazione prescelto.

Difatti, l’invio telematico diretto o tramite il proprio commercialista di fiducia poteva avvenire entro la fine del mese di settembre. Stessa data anche per l’invio effettuato tramite datore di lavoro.

Anche gli eredi per la prima volta hanno potuto ricorre al 730 per denunciare i redditi del soggetto deceduto.

Modello 730 sbagliato o con errori: come correggere la dichiarazione già inviata

Se una volta inviato il 730, il contribuente si accorge di non aver indicato tutti i dati necessari o di averlo fatto in maniera inesatta deve correggere la dichiarazione. Le strade per la correzione sono differenti a seconda se l’errore da correggere comporta una situazione a favore o a sfavore del contribuente.

Ad esempio, rientrano nell’ultima casistica, le correzioni che portano ad un minor credito d’imposta o a un maggior debito ecc.

Correggere il 730: errori a favore del contribuente

In caso di correzioni a favore, il contribuente può presentare un 730 integrativo o un modello Redditi. In tale caso la scelta è libera.

Infatti, il contribuente può presentare:

  •  un 730 integrativo, completo di tutte le sue parti, riportando tutti dati del 730 originario tranne quelli da correggere;
  •  un modello REDDITI utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso.

730 integrativo o modello Redditi persone fisiche

Il 730 integrativo può essere presentato entro il 25 ottobre; data che quest’anno cade di Domenica dunque la scadenza è posticipata al 26.

Attenzione, il 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal datore di lavoro. Anche nel caso in cui il contribuente ha inviato autonomamente il 730.

A tal fine, il contribuente deve  consegnare tutta la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione. Si pensi alle pezze giustificative delle spese detraibili o deducibili dal reddito.

I conguagli risultanti dal 730 integrativo sono effettuati dal datore di lavoro entro la fine dell’anno.

Attenzione, come da istruzioni che accompagnano il 730/2020,

la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

730 errato: a sfavore del contribuente

La scelta per il 730 o per il modello Redditi non si pone laddove si devono apportare delle correzioni a sfavore del contribuente.

Si pensi al caso in cui ha omesso di indicare un reddito o ha indicato una detrazione che invece non spettava.

Come sanare la propria posizione in tale casi?

In tale situazione il contribuente deve per forza presentare un modello Redditi. Non può ricorrere al 730 integrativo.

Modello Redditi PF

Il modello Redditi può essere presentato entro:

  • il 30 novembre 2020(correttiva nei termini);
  • il 30 novembre 2021 (dichiarazione integrativa).

Ancora, può essere presentato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da correggere (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.r. 322 del 1998).

Presentata la dichiarazione, il Fisco non può contestare nulla al contribuente?

Per niente, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare:

  • il tributo dovuto,
  • gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e
  • le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

Tributo, interessi e sanzioni come vanno versati? il versamento deve essere contestuale?

Versamento delle imposte a debito tramite Modello F24

Il versamento delle maggiori imposte a debito avviene in F24 utilizzando i codici tributi dell’Irpef.

E’ ammessa la possibilità di ricorrere al “ravvedimento frazionato“.

Dunque, verso l’imposta e gli interessi per poi successivamente pagare la sanzione ravveduta.

In tale caso:

  • la sanzione applicabile è quella in cui “ricade” l’integrale tardivo versamento,
  • gli interessi moratori sono dovuti per il periodo del ritardo;
  • la riduzione sanzionatoria applicabile è quella riferita al momento in cui si perfeziona il ravvedimento.

Tali indicazioni operative fornite le ha fornite l’Agenzia delle entrate nella circolare n°42/e 2016.

Leggi anche: Ravvedimento operoso frazionato: nuovi chiarimenti del Fisco

Ravvedimento 730: ecco un esempio

Un contribuente ha presentato il 730 senza riportare una prestazione di lavoro autonomo occasionale per la quale ha percepito un compenso. Ciò ha comportato il versamento di una minore Irpef per euro 250. Ipotizziamo che, in data 25  ottobre il contribuente decide di regolarizzare la propria posizione.

Sanzione e interessi devono essere calcolati considerando come data di riferimento il 30 giugno, c.d tax day. Tale termine rileva anche per individuare la percentuale di riduzione da applicare alle sanzioni in caso di ravvedimento.

Dunque, il contribuente versa:

  • la maggior imposta di 400 euro;
  • gli interessi per i ritardato pagamento (117 gg di ritardo, essendo inferiori a 1.04 non si indicano in F24);
  • la sanzione (omesso versamento) di € 9,38 così calcolata (1/8 x 30% = 3,75%*250).

Ipotizziamo il caso in cui, l’imposta e gli interessi sono versati al 25 ottobre e la sanzione in data 20 novembre (ravvedimento frazionato).

In tale caso:

  • la sanzione da ravvedere è quella in cui “ricade” l’integrale tardivo versamento (nel caso ipotizzato la sanzione del 30% , articolo 13 del D.lgs. n. 471 del 1997);
  • la riduzione sanzionatoria è individuata rispetto al momento in cui si paga la sanzione (riduzione ad 1/8).

Nel caso su esposto, ricorrere al ravvedimento frazionato non comporta un maggiore esborso.

Attenzione però, fin quando non paga la sanzione, il ravvedimento frazionato espone il contribuente alla notifica di un atto di accertamento.. Ciò comporterebbe l’obbligo di versare la sanzione piena.

 

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