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Il tribunale di Avellino, uniformandosi alla Cassazione, rammenta che nell’opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione

Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione

Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto a dover esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione pena l’improcedibilità del ricorso. Lo rammenta il tribunale di Avellino, nella sentenza n. 177/2024, uniformandosi al principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione. 

La vicenda

Nella vicenda, l’opponente proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Avellino con cui gli era stato intimato di pagare quasi 8mila euro in favore dell’opposta. A fondamento dell’opposizione deduceva l’assenza del tentativo obbligatorio di mediazione; l’inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni; la mancanza di prova documentale della pretesa creditoria e della cessione del credito. Per cui chiedeva in via preliminare di disporre la mediazione obbligatoria e revocare o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto. 

L’opposta si costituiva chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell’opposizione perché infondata, nonché termine per attivare il procedimento di mediazione. 

Rilevata la tempestività dell’opposizione, il giudice denegava la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alla parte opposta il termine di quindici giorni per l’attivazione della procedura di mediazione, prevista nel caso di specie quale condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs n. 28/2010.

All’udienza, rilevato il mancato esperimento della procedura di mediazione, la causa veniva rinviata per la decisione. 

Tentativo mediazione a carico del creditore

Nel decidere, il giudice rileva innanzitutto che il giudizio ha ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria, sottoposta dunque a mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il tribunale, quindi, fa il punto sullo stato dell’arte di dottrina e giurisprudenza in relazione al soggetto su cui ricade l’onere di introdurre la mediazione. “Fermo restando che il creditore non ha l’onere di introdurre il procedimento di mediazione prima della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, non risultava pacifico – osserva infatti il giudicante – se l’introduzione della mediazione incombesse sull’opponente il quale ha l’interesse a che si accerti l’illegittimità del decreto ingiuntivo o sull’opposto che è comunque considerato attore in

senso sostanziale nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo”. In merito, è arrivato il chiarimento delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali con la sentenza n. 19596/2020, “nel comporre il contrasto giurisprudenziale formatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito sulla proponibilità dell’azione ed, in particolare sul soggetto, ovvero sulla parte processuale, cui spetta di introdurre il procedimento di mediazione, hanno statuito che: ‘Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del

decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. 

Per quanto attiene al dato normativo, le Sezioni Unite, osserva ancora il tribunale, “ricavano, dal contenuto degli artt. 4, comma 2 e 5, comma 1 bis del D. Lgs. n. 28/2010, che è la stessa legge a porre l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione a carico dell’attore ossia di chi assume l’iniziativa

processuale, non potendo dubitarsi che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia il creditore opposto, attore in senso sostanziale. Non a caso, infatti l’art. 643, comma 3 c.p.c. stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite”. 

Conseguentemente, il tribunale dichiara l’improcedibilità della domanda dell’opposta per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo. 

Leggi anche Opposizione a decreto ingiuntivo e termine mediazione.

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