Ho debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione: la mia pensione potrà essere pignorata? Come posso evitarlo?
Ricapitoliamo innanzitutto i limiti a cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) è soggetta nel momento in cui intenda pignorare la pensione del debitore che non abbia onorato il pagamento dei propri debiti di natura fiscale (successivamente alla notifica di avvisi di accertamento esecutivi o di cartelle di pagamento).
Quando l’Agenzia delle Entrate – Riscossione pignora le pensioni dei contribuenti è tenuta al rispetto dei limiti fissati dal Codice di procedura civile.
In particolare, in base all’articolo 545, 4°, 5° e 7° comma, del Codice di procedura civile, il pignoramento che venga eseguito alla fonte, cioè direttamente presso l’
Inps:
- non può intaccare il cosiddetto minimo vitale impignorabile che è pari ad euro 1.068,82 e può invece avere ad oggetto solo il quinto della parte che eccede euro 1.068,82;
- nel caso in cui vi siano più creditori e che quindi si sommino più pignoramenti, il limite massimo pignorabile è pari alla metà della somma che eccede i 1.068,82 euro.
Se, invece, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione intendesse pignorare la sua pensione non alla fonte (cioè presso Inps), ma attingendo al suo conto corrente, i limiti resterebbero quelli appena illustrati come fissati dal Codice di procedura civile.
Nel dettaglio, l’articolo 545, 8° comma, del Codice di procedura civile stabilisce che quando l’accredito della pensione avviene sul conto corrente intestato al debitore, possono essere pignorate:
- tutte le somme giacenti sul conto che eccedono il triplo dell’assegno sociale (cioè il triplo di euro 534,41) e, quindi, tutto l’importo che giace sul conto che eccede euro 1.603,23 se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento;
- nel caso in cui, invece, l’accredito della pensione avvenga lo stesso giorno del pignoramento o dopo il pignoramento, questi accrediti potranno essere pignorati con i limiti fissati dall’articolo 545, 3°, 4°, 5° e 7° comma, del Codice di procedura civile e, quindi, al massimo per un quinto della parte che eccede i 1.068,82 euro o, in caso di più pignoramenti, al massimo per la metà della parte che eccede i 1.068,82 euro .
I pignoramenti eventualmente eseguiti oltre questi limiti sono parzialmente inefficaci (cioè inefficaci per la parte pignorata in eccedenza rispetto ai limiti) e l’
inefficacia può essere rilevata dal giudice dell’esecuzione anche d’ufficio (in base all’articolo 545, 9° comma, del Codice di procedura civile).
Ribaditi i limiti al pignoramento dei ratei pensionistici, il debitore (e quindi anche lei) per evitare il pignoramento può chiedere all’Agenzia delle Entrate – Riscossione la rateizzazione dei propri debiti.
Infatti la richiesta di rateizzazione impedisce all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di intraprendere azioni esecutive (cioè impedisce ogni tipo di pignoramento) ed anche azioni cautelari in danno del debitore (ipoteche su immobili o fermi amministrativi su veicoli).
Una volta che le verrà inviato il piano di rateizzazione (i moduli per la richiesta sono disponibili sul sito online dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione), dovrà mensilmente provvedere al pagamento fino all’estinzione del debito.
Il debitore può scegliere il numero di rate nel quale ripartire le sue pendenze e considerare in questo modo l’entità della rata mensile in relazione alla durata del piano di rateazione.
Chiaramente potrà anche preventivamente valutare, richiedendo un estratto ruolo aggiornato dei suoi debiti, se alcuni di essi siano già prescritti e quindi non dovuti.
In tal caso andrà attivato l’iter necessario per ottenere lo sgravio delle eventuali poste prescritte (evitando di inserirle fra quelle per cui viene richiesta la rateizzazione).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte
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