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Con la sentenza n. 26116/2021, pubblicata il 27 settembre 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dal mancato deposito nella fase di merito del giudizio di opposizione all’esecuzione dei fascicoli di parte relativi alla fase sommaria.

Venerdi 29 Ottobre 2021

IL CASO: La vertenza esaminata riguarda un pignoramento immobiliare avverso il quale veniva proposta opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 c.p.c. Dopo la fase sommaria, gli opponenti instauravano la fase di merito, senza depositare i fascicoli di parte della predetta fase sommaria.

L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame interposto dagli originari opponenti.

I giudici della Corte territoriale hanno evidenziato la necessità del deposito nel giudizio di merito dei fascicoli di parte (con le relative produzioni documentali, ivi incluse quelle avvenute nel corso della fase sommaria) quanto meno al momento dell’assegnazione della causa in decisione.

Il loro mancato inserimento nel fascicolo di ufficio, anche se per causa non imputabile alla parte ma derivante da un errore della cancelleria, vanno nuovamente prodotti nel giudizio di appello, affinché se ne possa eventualmente tener conto ai fini del gravame. Nel caso di specie, i predetti documenti, necessari ai fini della dimostrazione dei diritti fatti valere dagli opponenti, non erano stati da questi inseriti nel fascicolo di parte depositato all’atto dell’assegnazione della causa in decisione in primo grado, né erano stati prodotti in appello.

Gli opponenti, rimasti soccombenti in entrambi i gradi di giudizio, sottoponevano, pertanto, la questione all’esame della Corte di Cassazione.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dai giudici di legittimità i quali, nel rigettarlo, hanno affermato i seguenti principi di diritto.

1. nei giudizi di opposizione all’esecuzione e di opposizione di terzo all’esecuzione di cui agli artt. 615 e/o 619 c.p.c., stante l’unitarietà dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, i documenti prodotti dalle parti nel corso della fase sommaria che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, devono senz’altro ritenersi già acquisiti al processo e vanno inseriti nel fascicolo del giudizio contenzioso dell’opposizione stessa, ai sensi dell’art. 186 disp. att. c.p.c., sia che questo debba essere instaurato davanti ad un ufficio giudiziario diverso, sia che debba svolgersi davanti al medesimo ufficio giudiziario presso il quale pende il processo esecutivo;

2. non è necessario, pertanto, a tal fine che le parti, in relazione a quei documenti procedano ad una nuova formale attività di produzione nel corso della fase a cognizione piena, secondo le modalità e nei termini perentori previsti dall’art. 183 c.p.c., né possono ritenersi sussistenti preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione ed al loro inserimento nel fascicolo processuale di parte, affinché il giudice del merito ne tenga conto ai fini della decisione;

3. tali documenti sono produzioni documentali di parte, a differenza dei processi verbali delle udienze di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione nella fase sommaria, di conseguenza essi trovano allocazione nei fascicoli processuali delle parti stesse di cui all’art. 166 c.p.c. (mentre non entrano direttamente a fare parte del fascicolo di ufficio di cui all’art. 168 c.p.c., in quanto tale), essi seguono il regime di detti fascicoli che, essendo nella disponibilità delle parti stesse, come previsto dall’art. 169 c.p.c., vanno depositati al momento dell’assegnazione della causa in decisione (e al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale);

4. nel caso in cui gli stessi non vengono depositati o siano depositati privi di alcuni documenti, si presume che la parte abbia rinunziato ad avvalersi dei documenti in esso non inclusi (o di tutti quelli già prodotti, in caso di mancato deposito dell’intero fascicolo, e fatta sempre salva la facoltà dell’altra parte di provvedere al deposito di qualunque documento comunque già acquisito al processo, anche se prodotto dalla controparte, affinché se ne tenga conto ai fini della decisione);

5. nel caso in cui, sulla base di un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, si ritiene che la mancata inclusione di alcuni documenti già prodotti – quindi già acquisiti al processo nei fascicoli di parte di alcuni documenti già prodotti – sia imputabile ad un disguido e/o ad un errore della cancelleria e non alla condotta delle parti stesse, il giudice è tenuto a disporre le necessarie ricerche e/o, quanto meno, ad interpellare le parti al fine di una eventuale ricostruzione del fascicolo o, comunque, al fine dell’acquisizione dei suddetti documenti, già regolarmente prodotti ma non presenti in atti per cause non imputabili alle parti; l’omissione di tale attività può costituire motivo di gravame avverso la decisione (eventualmente assunta senza considerare i documenti smarriti o, comunque, non presenti nel fascicolo per causa non imputabile alle parti);

6. in tal caso, peraltro, in sede di gravame, la parte appellante ha pur sempre l’onere di produrre nuovamente quei documenti se non presenti nel fascicolo – affinché possano essere presi in considerazione e valutati dal giudice di secondo grado, il quale deve in ogni caso decidere la causa nel merito.

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