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Giurisdizione tributaria e ordinaria: competenza del giudice ordinario in merito all’opposizione al pignoramento legato alla legittimità delle imposte.

Tutte le volte in cui è necessario presentare un’opposizione contro un atto fiscale o una cartella esattoriale si pone sempre il problema di individuare il giudice competente dinanzi al quale avviare il ricorso. Un errore potrebbe costare diversi mesi di tempo, oltre all’obbligo di versare nuovamente il contributo unificato.

In tutti questi anni, la giurisprudenza, dal canto suo, non ha favorito a semplificare il compito dell’avvocato, avendo spesso dettato regole contraddittorie e poco comprensibili. Di recente, però, le Sezioni Unite della Cassazione

[1] sembrerebbero – il condizionale è sempre d’obbligo quando si parla di giurisprudenza – aver messo la parola fine in merito alla giurisdizione e competenza in materia di opposizione all’esecuzione contro tributi e cartelle.

Per comprendere come stanno le cose e quali regole bisogna seguire, occorre fare un preambolo.

Opposizione contro gli atti fiscali

Il contribuente che ritiene illegittimo un atto di natura fiscale notificatogli dall’Agenzia delle Entrate o da qualsiasi altra amministrazione finanziaria, può opporsi immediatamente contro di questo, tenendo a mente che il termine ordinario per presentare ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’atto stesso.

Sia che l’opposizione si fondi su ragioni di merito (ossia la legittimità dell’ordine di pagamento) che di forma (ad esempio, un difetto di notifica), quando si parla di tributi la giurisdizione spetta sempre alle

Commissioni Tributarie Provinciali in primo grado e alle Commissioni Tributarie Regionali in secondo.

Se la pretesa tributaria attiene, però, a contributi previdenziali dovuti all’Inps o contributi assistenziali dovuti all’Inail, la competenza è del tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza.

Ricorso contro cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento

Le cose cambiano radicalmente quando la procedura esecutiva prende il via: viene cioè formato il ruolo e trasmesso all’Agente della Riscossione affinché proceda al recupero coattivo delle somme.

Come noto, l’esattore – che per le imposte erariali è Agenzia Entrate Riscossione e, per le imposte degli enti locali, è impersonificato da società private convenzionate con la Regione, la Provincia o il Comune – procede a notificare la famigerata cartella di pagamento. Questo è l’atto che segna il definitivo passaggio da una fase, per così dire, “bonaria” di recupero del credito a quella invece forzata. Dopo infatti la cartella, l’agente per la riscossione passa ad avviare le varie forme di pignoramento e/o le misure cautelari (ipoteca, fermo auto).

A volte, la cartella viene “rinnovata”: si parla, a riguardo, di una intimazione di pagamento che viene notificata al contribuente per ricordargli dell’esistenza del debito. L’intimazione è obbligatoria tutte le volte in cui decorre più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale. Un anno è, infatti, il termine di efficacia della cartella stessa. Scaduto il quale, se l’esattore intende avviare il pignoramento, deve appunto notificare l’intimazione di pagamento. L’intimazione ha un termine di efficacia più ridotto: 180 giorni. Alla scadenza, se il pignoramento non è stato ancora avviato, bisognerà notificare una nuova intimazione di pagamento. E così via.

Anche il ricorso contro la cartella esattoriale o contro l’intimazione di pagamento va presentato alla Commissione Tributaria entro 60 giorni quando ha ad oggetto tributi (si pensi a una cartella inerente a Irpef, Imu, Tari, Iva, ecc.).

Se la cartella ha, invece, per oggetto sanzioni amministrative (si pensi alle multe stradali) il ricorso va presentato al giudice di pace entro 30 giorni.

Se la cartella, infine, è stata emessa per contributi previdenziali Inps ed assistenziali Inail, il ricorso va presentato al tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza, entro 40 giorni.

Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Dopo la notifica della cartella, l’esattore può avviare il pignoramento o le misure cautelari come fermo e ipoteca.

Le opposizioni che il contribuente può sollevare contro il pignoramento possono essere di due tipi (la distinzione è necessaria proprio per comprendere le regole sulla competenza):

  • opposizione all’esecuzione forzata: viene sollevata quando viene messo in discussione il diritto dell’amministrazione di eseguire il pignoramento; si tratta, quindi, di contestazioni di merito;
  • opposizione agli atti dell’esecuzione: viene sollevata quando i vizi contestati sono di natura formale.

Competenza e giurisdizione contro cartelle esattoriali e pignoramenti

Detto ciò, possiamo passare a spiegare quali sono le nuove regole dettate dalla Cassazione a Sezioni Unite nel definire la

giurisdizione del giudice tributario e di quella del giudice ordinario in materia di opposizione al pignoramento (ossia opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi).

Quando si tratta di un’opposizione concernente vizi formali – ossia l’opposizione agli atti esecutivi – la competenza è del giudice dell’esecuzione e, quindi, del tribunale ordinario.

Se, invece, si tratta di un’opposizione concernente vizi sostanziali – ossia l’opposizione all’esecuzione – il ricorso va presentato alla Commissione Tributaria.

Se nello stesso ricorso vengono sollevati sia vizi formali che sostanziali, la questione deve essere rimessa prima al tribunale ordinario per la decisione sulle questioni di forma e, successivamente, se necessario, interverrà la commissione tributaria per la valutazione nel merito della pretesa.

Questo è, in sintesi, secondo le Sezioni Unite, il discrimine fra giurisdizione tributaria e ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa erariale.

Più precisamente, alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione e la verifica della sussistenza dei presupposti della pretesa in senso sostanziale. Alla giurisdizione ordinaria spetta, invece, la cognizione delle questioni inerenti la legittimità formale dell’atto esecutivo.

Riparto di competenza tra giurisdizione ordinaria e tributaria

La sentenza delle Sezioni Unite segna, quindi, una definizione chiara dei limiti sulla giurisdizione e competenza tra magistratura ordinaria e tributaria.

Come visto, infatti, la magistratura tributaria “copre” fino alla notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento.

Nel momento in cui si arriva, invece, alla fase esecutiva [2], bisogna distinguere tra:

  • opposizione per motivi di forma: la competenza è del tribunale ordinario;
  • opposizione per motivi di sostanza: la competenza è della Commissione tributaria.

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