Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Zes agevolazioni
   


Le novità della custodia

Diverse sono le novità introdotte per l’attività dei professionisti incaricati della custodia dei beni esaminando il contenuto degli artt. 559 e 560 c.p.c. modificati dall’art. 3, comma 38, lett. a), e lett. b), D.Lgs. n. 149/2022.

Si riporta di seguito una Tabella estrapolata dal lavoro svolto dalla Commissione Esecuzione istituita dal CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili) che ha evidenziato le differenze delle novellate disposizioni recate dagli artt. 559 e 560 c.p.c., effettuando, preliminarmente, il raffronto tra i testi delle disposizioni, e commentando, successivamente, il regime previgente e le modifiche apportate con la novella che connotano le disposizioni nei testi attualmente vigenti.

Art. 559 c.p.c. post Riforma Cartabia

Art. 559 c.p.c. ante Riforma Cartabia

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.

Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell’esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all’art. 567, comma 2, contestualmente alla nomina dell’esperto di cui all’art. 569, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell’elenco di cui all’art. 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice o l’istituto di cui al primo comma dell’art. 534.

Il custode nominato ai sensi del secondo comma collabora con l’esperto nominato ai sensi dell’art. 569 al controllo della completezza della documentazione di cui all’art. 567, comma 2, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione.

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze, e i frutti senza diritto a compenso.

Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore.

Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti.

Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l’istituto di cui al primo comma dell’art. 534.

Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto.

I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile.

L’esame del testo riformato dell’art. 559 c.p.c., recante la disciplina della “Custodia dei beni pignorati” risulta attualmente composto da quattro commi.

Il comma 1 risulta invariato.

commi 23 rappresentano invece le novità di maggior rilievo ed esplicitano, nei contenuti, prassi già in uso in numerosi tribunali, in particolar modo in quelli di maggiori dimensioni.

L’art. 559 c.p.c. assegna al custode nominato due nuovi compiti, disciplinati nel comma 3 con carattere di perentorietà, essendo prevista, al comma 4, la loro chiara caratterizzazione e la sanzione della sostituzione del custode in caso di “inosservanza degli obblighi”.

All’interno del nuovo contesto definitorio dei compiti del custode, assume rilievo la definizione, da parte del giudice dell’esecuzione, del termine di osservanza degli obblighi imposti dalla norma.

Art. 560 c.p.c. post Riforma Cartabia

Art. 560 c.p.c. ante Riforma Cartabia

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’art. 593.

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell’esecuzione.

Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal nono comma.

Nell’ipotesi di cui al terzo comma, il custode giudiziario ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità.

Il custode giudiziario provvede altresì, previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione, alla amministrazione e alla gestione dell’immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.

Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti, secondo le modalità stabilite con ordinanza dal giudice dell’esecuzione.

Il giudice dell’esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell’art. 617, ordina la liberazione dell’immobile non abitato dall’esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura non oltre la pronuncia dell’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni.

Salvo quanto previsto dal nono comma, il giudice dell’esecuzione ordina la liberazione dell’immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare con provvedimento emesso contestualmente al decreto di trasferimento.

Il giudice dell’esecuzione, sentite le parti ed il custode, ordina la liberazione dell’immobile pignorato quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice, quando l’immobile non è adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione, quando l’esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.

L’ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell’esecuzione, senza l’osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell’interesse e senza spese a carico dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, salvo espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi. Per l’attuazione dell’ordine di liberazione il giudice può autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’art. 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni, salvi i casi di urgenza. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente mediante atto notificato a cura del custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione.

Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell’art. 593.

Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità.

Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.

Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato da potenziali acquirenti.

Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell’ordinanza di cui all’art. 569.

Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico o quando l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’art. 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati. il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a 30 giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’art. 586, secondo comma, decorsi 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.

Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell’esecuzione.

Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell’art. 586.

 

Il comma 1 dell’art. 560 c.p.c. resta invariato rispetto alla versione previgente.

Nel comma 2 viene previsto il divieto di locazione.

Il comma 3 resta immutato, fatta salva la precisazione relativa alla perdita di possesso dell’immobile da parte del debitore e dei suoi familiari conviventi, che viene fatta coincidere con la pronuncia del decreto di trasferimento.

Il comma 4 rafforza nella sua interezza il previgente comma 2.

Per quanto attiene al comma 5 non è dato reperire nel testo previgente disposizioni dai contenuti affini. In esso vengono disciplinate le modalità di amministrazione e gestione dell’immobile pignorato, assegnando al giudice dell’esecuzione il potere autorizzativo delle azioni necessarie; in forza della medesima disposizione, il custode esercita le azioni previste dalla Legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità.

Il comma 6 riunisce, sostanzialmente, i previgenti commi 4 e 5, ampliando le possibilità di regolamentazione delle modalità del diritto di visita dell’immobile pignorato, prevedendo la possibilità che la relativa ordinanza possa anche distinguersi da quella di cui all’art. 569 c.p.c.

I commi 710 regolamentano la fase della liberazione dell’immobile.

Al comma 9 vengono estese le ipotesi, esplicitamente disciplinate, in cui il giudice può disporre la liberazione dell’immobile.

Il comma 10 riproduce, infine, la previsione dell’onere del custode in riferimento all’attuazione dell’ordine di liberazione dell’immobile, eliminando la necessità dell’impulso da parte dell’aggiudicatario e prevedendo che il custode provveda alla liberazione sempre, salvo espresso esonero da parte del medesimo aggiudicatario.

Riferimenti normativi:

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui