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Regole sul pignoramento e ipoteca della casa, stipendio, pensione, conto corrente, fondo patrimoniale, polizze vita, mobili impignorabili, beni cointestati.

Cosa ti possono pignorare Equitalia o qualsiasi altro se non hai nulla intestato e cos’altro, invece, potrebbe prendere l’ufficiale giudiziario di quel poco che già hai, in caso di pignoramento? Il recupero dei crediti è il punto dolente della nostra giustizia, non solo per i tempi e per i costi, ma anche perché anche chi non è proprietario di alcun bene di rilevante valore può vivere serenamente, sapendo come e a chi intestare i propri averi.

Proprio per questo le recenti riforme della giustizia hanno dato la possibilità di fare delle ricerche più approfondite attraverso l’accesso, tramite internet, all’anagrafe tributaria e dei conti correnti: il che dovrebbe favorire quel processo di individuazione dei beni del debitore. Ma il punto è che non tutti i beni sono pignorabili. Ecco, quindi, questo rapido excursus per vedere cosa

Equitalia o qualsiasi altro creditore può pignorare e dove, invece, trova i paletti della legge.

LA PRIMA CASA

La prima casa può sempre essere oggetto di ipoteca. Il creditore privato (per es. la banca, un fornitore, ecc.) potrà iscrivere ipoteca a prescindere dall’importo per il quale agisce (dunque, anche per poche centinaia di euro, ammesso che il gioco valga la catena). Equitalia invece può procedere a ipotecare la prima casa a condizione che il debito complessivo maturato dal contribuente (ivi compreso quello contestato davanti al giudice) raggiunga 20.000 euro.

Quanto invece al pignoramento vero e proprio (ossia a quella successiva fase dopo l’iscrizione dell’ipoteca – ma non necessariamente collegata ad essa – che consiste nella vendita all’asta dell’immobile tramite la procedura giudiziale gestita dal tribunale) esso è sempre libero per il creditore privato. Invece, per Equitalia è vietato a condizione che:

– si tratti della prima e unica casa del debitore (egli, quindi, non deve avere intestati altri beni immobili);

– sia una casa accatastata come civile abitazione (non quindi, per esempio, a uso studio) e non sia di lusso;

– in tale immobile il contribuente abbia trasferito la propria residenza.

Se manca anche una sola delle predette condizioni, Equitalia può procedere al pignoramento a condizione che il suo credito sia superiore a 120.000 euro. Se invece, ricorrono tutti e tre i presupposti, Equitalia non può procedere all’esecuzione forzata, ma ciò non toglie che lo possa fare – come appena detto – un qualsiasi creditore privato. In tal caso, però, Equitalia potrebbe partecipare alla distribuzione del ricavato.

GLI ALTRI IMMOBILI

Tutti gli immobili ulteriori rispetto al primo sono liberamente pignorabili sia per i creditori privati (come, del resto, lo è anche la prima casa) che per Equitalia. Quest’ultima, tuttavia, è sempre tenuta al rispetto dei due limiti quantitativi predetti: 20mila euro per l’iscrizione dell’ipoteca, 120mila euro per procedere poi al pignoramento.

BENI MOBILI

In generale, sono pignorabili tutti i beni mobili, ivi compresi i gioielli e lo stesso denaro trovato a casa del debitore.

Se il creditore sta svolgendo un pignoramento immobiliare, può far pignorare insieme con l’immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l’espropriazione avvenga unitamente (cosiddetto cumulo dei mezzi di espropriazione).

In ogni caso il creditore non può mai pignorare i seguenti beni:

– anello nuziale;

– vestiti,

– biancheria;

– letti, tavoli per i pasti con le relative sedie; armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe e fornelli di cucina;

– lavatrice, utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia che convivono con lui;

– commestibili e combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone della sua famiglia con lui conviventi;

– cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;

– decorazioni al valore, lettere, registri e in genere gli scritti di famiglia, e i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

– armi e oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;

– strumenti, oggetti e libri indispensabili all’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore: questi beni sono pignorabili nei limiti di 1/5 se il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per soddisfare il credito; il limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e, in ogni caso, se nell’attività del debitore prevale il capitale investito rispetto al lavoro.

Non sono pignorabili neanche le polizze vita.

DIRITTI DI USO, SERVITÙ E ABITAZIONE

Non sono pignorabili i diritti di uso e di abitazione (in quanto non trasferibili) e le servitù (in quanto non trasferibili separatamente dal fondo a cui accedono).

CONTO CORRENTE

Contrariamente a quanto avveniva fino a pochi mesi fa, il conto corrente non è più integralmente pignorabile. Se un tempo, sia Equitalia che qualsiasi altro creditore poteva, pignorando il conto corrente, prelevare tutti gli importi che ivi erano stati depositati, oggi non è più sempre così. Bisogna quindi distinguere a seconda della funzione del

conto corrente. Se il conto è destinato all’accredito:

della pensione o dello stipendio

a) per le somme già presenti sul conto al momento della notifica del pignoramento, il creditore, sia esso Equitalia o qualsiasi altro soggetto, non può mai pignorare un importo minimo (che pertanto rimane nella piena disponibilità del debitore) pari a tre volte l’assegno sociale (l’assegno sociale per il 2015 è pari a 448,52, per cui il triplo, impignorabile, è pari a 1.345,56);

b) per le somme successivamente accreditate dall’ente di previdenza o dal datore di lavoro, il pignoramento non può essere superiore a un quinto.

Per esempio: mettiamo che su un conto, ove puntualmente viene accreditata la pensione, vi siano 2.000 all’atto del pignoramento e ogni mese l’Inps versa una pensione di 1.000 euro. Il creditore potrà bloccare subito l’importo di 654,55 euro (pari alla differenza tra 2.000 e 1.345,56) e, per i successivi accrediti, solo 200 euro al mese.

In ogni caso, per Equitalia sussiste anche il divieto di pignorare l’ultimo emolumento (pensione o stipendio) accreditato in conto al momento del pignoramento.

– in tutti gli altri casi

Se invece il conto corrente serve per altre finalità (si pensi al lavoratore autonomo, al libero professionista, all’imprenditore, al titolare di redditi da locazione, ecc.), il pignoramento del conto può arrivare al 100% sia di quello già depositato all’atto della notifica del pignoramento stesso, sia di quello che verrà successivamente versato.

PENSIONE

Nel caso in cui la pensione venga pignorata direttamente presso l’ente di previdenza, non è possibile pignorare il cosiddetto “minimo vitale” pari all’assegno sociale (per il 2015 pari a 448,52) aumentato della metà (ossia 224,26). Pertanto la pensione non può mai scendere al disotto di 672,78. Se il debitore percepisce un importo più basso, esso non potrà mai essergli toccato. Se invece, supera tale importo, potrà essere pignorata solo la parte eccedente, ma con questi limiti:

– nel caso di creditore privato: il pignoramento della parte eccedente il tetto di 672,78 euro può avvenire entro massimo un quinto;

– nel caso di

Equitalia: il pignoramento della parte eccedente il tetto di 672,78 euro può avvenire entro massimo 1/10 per pensioni non superiori a 2.500 euro; entro massimo 1/7 per pensioni tra 2.5001 e 5.000 euro; fino a 1/5 per pensioni superiori a 5.001 euro.

STIPENDIO

Nel caso in cui lo stipendio venga pignorato direttamente presso il datore di lavoro,

– nel caso di creditore privato: il pignoramento può avvenire entro massimo un quinto;

– nel caso di Equitalia: il pignoramento può avvenire entro massimo 1/10 per stipendi non superiori a 2.500 euro; entro massimo 1/7 per stipendi tra 2.5001 e 5.000 euro; fino a 1/5 per stipendi superiori a 5.001 euro.

FONDO PATRIMONIALE

Se hai messo la casa, un terreno, un’auto o una serie di titoli in un fondo patrimoniale, e lo hai fatto quando già avevi un debito accertato con l’erario (non c’è bisogno della notifica della cartella esattoriale, ma basterebbe, per esempio, l’omesso versamento dell’imposta sulla casa, sui rifiuti, ecc.) per i primi cinque anni tale atto è revocabile. Questo significa che il fondo non ti assicura alcuna impignorabilità. Addirittura, se entro un anno dopo la costituzione del fondo il creditore iscrive il pignoramento, può procedere all’esecuzione forzata anche senza prima la revocatoria.

Invece, decorsi i cinque anni, ciascun creditore trova un blocco nel fondo patrimoniale; tuttavia se il debito sia dipeso da una spesa fatta per esigenze strettamente legate alla famiglia (si pensi alla tassa sulla casa, agli oneri di condominio, alle spese per la retta universitaria dei figli), allora i beni inseriti nel fondo sono ugualmente pignorabili.

BENI COINTESTATI

Se hai cointestato un bene, come il conto corrente o la casa, Equitalia, così come qualsiasi altro creditore, può pignorarne solo metà. Tuttavia, nel caso di immobili, se questi non possono essere divisi in natura e non si raggiunge un diverso accordo tra debitori e creditori, Equitalia può vendere il 50% indiviso (anche se, di fatto, è assai impossibile che qualcuno compri un bene in comproprietà con altri).

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