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Anche nel 2024 sono in vigore le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa. Tra le più importanti ci sono la riduzione dell’imposta di registro e dell’Iva

Pubblicato: 31-1-2024 09:35Aggiornato: 31-1-2024 09:35




Anche nel corso del 2024 sono previste delle importanti agevolazioni fiscali per chi acquista la prima casa da adibire ad abitazione principale. I diretti interessati hanno la possibilità di usufruire di una riduzione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Sicuramente le agevolazioni per l’acquisto della prima casa più importanti sono quelle legate all’imposta di registro e all’Iva. Ma vediamo che cosa prevede la normativa per il 2024 e, soprattutto, come muoversi correttamente per non commettere degli errori.

Agevolazioni fiscali per la prima casa: in cosa consistono

Il contribuente che ha intenzione di acquistare la prima casa, nel momento in cui rispetta alcune condizioni, può beneficiare di alcune agevolazioni fiscali. Le più importanti riguardano la riduzione dell’imposta di registro o dell’Iva – a seconda dei casi in cui il soggetto si trova – che devono essere versate nel momento in cui si procede con l’acquisto dell’immobile.

I benefici dell’agevolazione sono differenti e vengono determinati dal tipo di soggetti che sono coinvolti nell’operazione:

  • nel caso in cui la compravendita dell’immobile avvenga tra due privati, viene applicata l’imposta di registro;
  • qualora l’acquisto della prima casa avvenga da un’impresa viene applicata l’Iva.

Le agevolazioni fiscali previste possono comprendere l’applicazione dell’Iva o dell’imposta registra in misura ridotta.

I regimi fiscali applicabili alla prima casa

Prima di addentrarci nelle agevolazioni fiscali, analizziamo quale sia il regime fiscale che deve essere applicato all’acquisto delle prima casa. Vediamo quali situazioni si possono venire a verificare.

Nel caso in cui l’immobile oggetto della compravendita sia stato realizzato da un’impresa costruttrice o ristrutturatrice ed il termine dei lavori sia inferiore a cinque anni al momento del rogito vengono applicate le seguenti imposte:

  • regime del trasferimento: imponibile Iva al 4% per obbligo art. 10, n. 8-bis), DPR 633/72;
  • imposta registro: 200 euro;
  • imposta ipotecaria: 200 euro;
  • imposta catastale: 200 euro.

Il discorso cambia nel caso in cui l’immobile sia stato realizzato da un’impresa costruttrice o ristrutturatrice e la compravendita avvenga oltre i cinque anni dal termine dei lavori. Devono essere gestite allo stesso modo le operazioni che hanno come controparte immobiliari di compravendita, di gestione, o altri soggetti Iva:

  • regime del trasferimento: imposta di registro proporzionale al 2%. L’operazione è esente ai fini Iva ex art. 10 n. 8 bis DPR 633/72;
  • imposta registro: nessuna;
  • imposta ipotecaria: 50 euro;
  • imposta catastale: 50 euro.

L’ultimo caso che si può venire a verificare è quello che come venditore sia un privato. Il regime fiscale applicato è il seguente:

  • regime del trasferimento: imposta di registro proporzionale al 2%. Operazione fuori dal campo Iva ex art. 1 DPR 633/72.;
  • imposta registro: nessuna;
  • imposta ipotecaria: 50 euro;
  • imposta catastale: 50 euro.

Le agevolazioni fiscali previste per la prima casa

Fino a questo momento abbiamo visto quali siano le tasse e le imposte applicate ordinariamente nel momento in cui si acquista la prima casa. Vediamo nel dettaglio, invece, quali sono le agevolazioni previste dal legislatore.

Nel caso in cui l’operazione di compravendita venga effettuata tra privati sono previsti seguenti oneri:

  • imposta di registro: 2%, importo minimo di 1.000 euro. L’aliquota scende all’1,5% in caso di leasing abitativo;
  • imposta di ipoteca: 50 euro;
  • imposta catastale: 50 euro;
  • imposto bollo: esente.

Le agevolazioni fiscali che abbiamo appena visto vengono applicate nel caso in cui l’operazione venga effettuata tra persone fisiche, che non devono agire nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.

Acquisto effettuato presso un’azienda

Le agevolazioni fiscali cambiano nel caso in cui l’acquisto sia effettuato presso un’impresa che ha costruito o ristrutturato l’immobile oggetto della compravendita. Ecco a quanto ammontano le tasse e le imposte:

  • Iva: 4%, non è previsto un importo minimo
  • imposta di registro: 200 euro;
  • imposta di ipoteca: 200 euro;
  • imposta catastale: 230 euro;
  • imposta di bollo: 230;
  • seconda imposta catastale: 35 euro;
  • voltura catastale: 55 euro.

Requisiti per accedere all’agevolazione prima casa

Per poter accedere alle agevolazioni fiscali prima casa l’acquirente deve essere in possesso di alcuni requisiti. Le caratteristiche devono essere attestate con un dichiarazione che deve essere inserita all’interno del rogito notarile di compravendita.

Nel dettaglio l’acquisto dell’immobile da adibire a prima casa deve avvenire attraverso un atto negoziale tra due soggetti diversi. Nello specifico si deve trattare di un atto traslativo a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione o atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse. Questi atti possono essere stipulati indifferentemente attraverso degli atti pubblici, con degli atti giudiziari o con delle scritture private autenticate.

L’acquirente, inoltre, nel rogito notarile deve attestare la presenza delle seguenti condizioni:

  • l’immobile oggetto dell’atto deve essere ubicato nel comune in cui l’acquirente ha o intenda stabilire entro 18 mesi la propria residenza. In alternativa può essere collocato nel comune in cui l’acquirente svolge la propria attività;
  • di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, di diritti di proprietà, usufrutto uso, abitazione o nuda proprietà su tutto il territorio nazionale;
  • di non aver già usufruito delle agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa.

Gli immobili ammessi all’agevolazione prima casa

È possibile accedere alle agevolazioni sulla prima casa per l’acquisto degli immobili che appartengono alle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile);
  • A/3 (abitazioni di tipo economico);
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare);
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
  • A/6 (abitazione di tipo rurale);
  • A/7 (abitazioni in villini);
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Le pertinenze

Le agevolazioni fiscali previste per la prima casa valgono anche per le pertinenze dell’immobile, anche quando l’operazione viene effettuata con un atto separato. Tra le pertinenze – limitata ad una per ogni categoria – sono comprese le unità immobiliari che vengono classificate o sono classificabili nelle seguenti categorie catastali:

Le suddette pertinenze, ad ogni modo, devono essere destinate a servizio dell’immobile oggetto dell’acquisto agevolato.

 

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