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Tra le problematiche più imponenti connesse all’utilizzo
indiretto dei bonus edilizi (cioè a seguito di sconto in fattura di
cui all’art. 121 del Decreto Rilancio) vi è certamente
l’impossibilità ormai certificata di cedere i crediti (almeno a
condizioni ragionevoli).

Compensazione crediti con i contributi Inarcassa

Mentre il tema è particolarmente rilevante per le imprese di
costruzione, non vi è dubbio che la problematica ha coinvolto anche
i professionisti impegnati a vario titolo nella progettazione,
direzione lavori e asseverazione degli interventi legati, in
particolare, alle detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero il superbonus
(nelle sue varie formule).

Inarcassa ha recentemente ricordato che da giugno 2020 è
possibile pagare la contribuzione utilizzando il Modello F24 che
consente, tra l’altro, di utilizzare i crediti di imposta per il
pagamento a compensazione.

Ma non solo, perché da dicembre 2023, a seguito della Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate del 4 dicembre 2023, n. 66/E
, la
possibilità di compensazione dei crediti con i contributi
previdenziali di Architetti e Ingegneri iscritti a Inarcassa è
stata estesa anche al pagamento di contributi riferiti ad anni
precedenti e relativi oneri accessori (sanzioni in misura intera e
interessi) e ai contributi volontari (contributo soggettivo
facoltativo, oneri di riscatto e di ricongiunzione, integrazione
della contribuzione ridotta per giovani iscritti).

Inarcassa ha precisato che nel dettaglio è possibile pagare
tramite modello F24:

  • contributi in scadenza nell’anno: minimi e conguaglio;
  • contributi riferiti ad anni precedenti (soggettivo,
    integrativo, maternità e paternità), con la esclusione di quelli
    che siano stati affidati agli agenti di riscossione (AdER, Fire) a
    seguito di azioni di recupero credito;
  • oneri accessori (sanzioni e interessi) per i quali siano
    decorsi i termini per aderire agli istituti di conciliazione
    (Ravvedimento Operoso o Accertamento con Adesione) e che non siano
    affidati ad agenti per la riscossione;
  • contributo soggettivo facoltativo;
  • contribuzione a titolo di contributo versato ad integrazione
    della contribuzione ridotta riservata ai giovani iscritti fino a 35
    anni;
  • oneri di riscatto e ricongiunzione (con pagamento in unica
    soluzione o rateale).

Codici contributo e modalità di compilazione del modello
F24

Entrando nel dettaglio, Inarcassa ha indicato puntualmente i
campi necessari da compilare per l’utilizzo del modello F24 per il
pagamento di quanto dovuto a Inarcassa, precisando che la sua
corretta compilazione è molto importante per evitare successivi
errori di rendicontazione da cui possono derivare ritardi nella
registrazione degli importi sull’Estratto Conto contributivo.
Qualora per una errata compilazione del modello (ad. es. codice
contributo, mese/anno di riferimento), non sia possibile
individuare la posta su cui registrare l’incasso l’importo versato
è allocato su seguendo le regole del codice civile. Il pagamento
parziale non estingue l’obbligazione contributiva.

Di seguito i campi da compilare:

  • Codice Ente: 011
  • Codice sede: nessun valore
  • Causale contributo: codici dei contributi
    Inarcassa

    1. E085 = Inarcassa – contributo soggettivo minimo;
    2. E086 = Inarcassa – contributo soggettivo conguaglio;
    3. E087 = Inarcassa – contributo integrativo minimo;
    4. E088 = Inarcassa – contributo integrativo conguaglio;
    5. E089 = Inarcassa – contributo maternità e paternità;
    6. E090 = Inarcassa –contributo Società di Ingegneria;
    7. E111 = Inarcassa – interessi da riscatto deroga
      soggettivo;
    8. E112 = Inarcassa – contributi e interessi da
      ricongiunzione;
    9. E113 = Inarcassa – contributi e interessi da riscatto;
    10. E114 = Inarcassa – contributo soggettivo facoltativo;
    11. E115 = Inarcassa – integrazione contribuzione ridotta giovani
      soggettiva e integrativa;
    12. E116 = Inarcassa – contributo soggettivo anni precedenti;
    13. E117 = Inarcassa – contributo integrativo anni precedenti;
    14. E118 = Inarcassa – sanzioni e interessi soggettivo;
    15. E119 = Inarcassa – sanzioni e interessi integrativo;
    16. E120 = Inarcassa – interessi maternità e paternità;
    17. E121 = Inarcassa – oneri di recupero.
  • Codice posizione: nessun valore
  • Periodo di riferimento: indicare il mese ed
    anno di scadenza del contributo da versare.

    1. per pagamenti in unica soluzione (es. conguaglio contributivo
      non rateizzato; pagamento integrale dell’onere di
      riscatto/ricongiunzione) indicare in entrambi i campi “da mm/aaaa”
      e “a mm/aaaa” il mese e l’anno di scadenza del dovuto;
      Esempio: per versare il conguaglio 2022 in scadenza il 31/12/2023
      indicare 12/2023; per versare la seconda rata dei minimi 2023
      indicare 09/2023;
    2. per pagamenti rateali (es. per piani di rateazione dell’onere
      di riscatto/ricongiunzione) per cui non è previsto l’addebito delle
      rate direttamente sul conto, indicare in entrambi i campi “da
      mm/aaaa” e “a mm/aaaa” il mese e l’anno di scadenza della rata,
      comprensiva degli interessi;
    3. per pagamenti di contributi, sanzioni o interessi riferiti ad
      anni pregressi, indicare primo e ultimo mese dell’anno di
      riferimento (gennaio e dicembre).
  • Importi a debito versati: importo dovuto a
    Inarcassa. I pagamenti parziali non sono possibili. Nel caso del
    pagamento della rata di un piano deve esse indicato nel modello
    l’importo complessivo della rata, comprensivo degli interessi di
    rateazione.

Compensazione con i crediti fiscali

Per beneficiare della compensazione vi è l’obbligo di presentare
il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi
disponibili dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando i canali
Entratel o Fisconline.
Possono essere compensati il credito IVA, i crediti relativi alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte
sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, i crediti maturati
in qualità di sostituto d’imposta e i crediti d’imposta da indicare
nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Sono compensabili
anche i crediti di imposta di cui all’articolo 121, comma 2 del
D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Sul sito di dell’Agenzia delle Entrate
è possibile reperire i codici tributo da utilizzare.

Inarcassa ricorda che il flusso di lavorazione dei versamenti
eseguiti con F24 è regolato da una specifica convenzione con
l’Agenzia delle Entrate e prevede vari attori (banche
intermediarie, MEF e Banca d’Italia) e step che non permettono una
rapida rendicontazione e acquisizione dei pagamenti: tra il
pagamento da parte dell’associato fino all’attribuzione in estratto
conto sono necessari circa 30 giorni. Questi tempi possono
aumentare in alcuni periodi critici dell’anno (come, ad esempio, la
chiusura del Bilancio dello Stato ad inizio anno) o in caso di
compilazione errata o incompleta del modello.

Strumenti a supporto per un adempimento corretto

Nella sezione “Adempimenti – Gestione pagamenti” di
Inarcassa On Line è disponibile l’elenco dei pagamenti che si
possono effettuare con la modalità F24. Sono disponibili due
scelte:

  1. generare direttamente il modello F24 in modalità
    PDF
    : viene predisposto dalla procedura un file PDF, in
    triplice copia, precompilato con i dati anagrafici e la sezione
    “Altri enti previdenziali e assicurativi”. Poiché questa sezione
    prevede soltanto due righe per i codici contributo, saranno
    generati all’occorrenza più modelli F24 in modo da recepire la
    totalità dei contributi da versare. Ad esempio, la rata dei minimi
    comprende tre tipologie di contributo (soggettivo, integrativo e
    maternità/paternità con tre codici distinti) e l’associato deve
    quindi produrre e stampare 2 modelli ovvero 6 copie;
  2. generare un Riepilogo dei dati per il
    pagamento
    : viene predisposto dalla procedura una Tabella
    contenente tutte le informazioni necessarie alla successiva
    compilazione manuale del modello (v. riquadro sotto).

 

 

I file PDF possono essere salvati nel proprio
computer o direttamente stampati per essere:

  1. presentato in forma cartacea per il pagamento
    presso qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Agenzia
    delle Entrate – Riscossione), sportello bancario o uffici
    postali;
  2. utilizzato come guida per i versamenti telematici in
    caso di crediti da portare in compensazione
    :
    – direttamente mediante i servizi telematici messi a disposizione
    dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando I
    canali Entratel o Fisconline
    – tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di
    categoria, Caf, ecc.)
  3. utilizzato come guida per i versamenti telematici
    mediante i servizi di internet banking
    messi a
    disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con
    l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione,
    prestatori di servizi di pagamento).

Alcuni esempi di compilazione

1. Modello F24 compilato per il pagamento del
conguaglio
2022 da parte di un associato iscritto:

 

 

2. Modelli F24 compilati per il pagamento della prima
rata dei contributi minimi
2023 (primo modello con
contributo soggettivo e integrativo e secondo modello con
maternità/paternità) da parte di un associato iscritto:

 

 

 

 

3. Modelli F24 compilati per il pagamento dell’onere di
riscatto
da parte di un associato iscritto:

 

 

4. Modelli F24 compilati per il pagamento del contributo
facoltativo
da parte di un associato iscritto:

 

 

5. Modelli F24 compilati per il pagamento di contributi
scaduti e sanzioni
da parte di un associato iscritto:

 

 

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