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Lo sgravio parziale di una cartella esattoriale non comporta una nuova iscrizione a ruolo, per cui è legittimo il successivo atto di pignoramento presso terzi finalizzato alla riscossione coattiva del credito residuo.

È il principio fissato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio con la decisione 2110/10/2021 (presidente Musilli e relatore Ciccone).

A gennaio 2018 una società riceveva la notifica di una cartella di pagamento per circa 55.000 euro, importo che veniva ridotto di circa 6.000 euro a fronte di una istanza di autotutela presentata dalla contribuente.

Sull’importo residuo, maggiorato di interessi di mora e oneri di riscossione coattiva, l’agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) notificava (ai sensi degli articoli 48-bis e 72-bis del Dpr 602/1973) un atto di pignoramento presso terzi di un credito vantato dalla società. Quest’ultima impugnava l’atto, sostenendo che il ruolo originario, a seguito del provvedimento di sgravio, aveva perso efficacia, per cui l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto procedere alla formazione di un nuovo ruolo ed alla notifica di una nuova cartella esattoriale di importo ridotto. Veniva anche eccepito che l’omessa notifica della nuova pretesa aveva impedito alla società di chiedere la rateizzazione del pagamento di quanto dovuto. Il giudizio di primo grado si era risolto a favore della contribuente, anche perché l’Ader non si era costituita, mentre l’ Entrate avevano eccepito il difetto di legittimazione passiva (con il risultato che entrambe erano state condannate al pagamento delle spese di giudizio).

Diverso è l’esito dell’appello proposto dall’Ader, la quale, citando l’ordinanza di Cassazione 12661/2016, rappresentava che un parziale annullamento dell’importo iscritto a ruolo non ha alcun effetto novativo-sostitutivo dell’originaria pretesa fiscale, che prosegue per la parte non annullata. Le motivazioni dell’appello hanno convinto la Commissione regionale: dopo aver verificato che l’importo del tributo oggetto di pignoramento coincideva esattamente con il residuo dovuto a seguito dello sgravio, la Ctr richiama, per analogia, la sentenza 22804/2015 della Corte di cassazione, secondo la quale qualora un credito iscritto a ruolo sia stato ridotto con sentenza definitiva, l’iscrizione dell’ipoteca non deve essere preceduta né da una nuova iscrizione a ruolo, né dalla notifica di una nuova cartella di pagamento con importo rettificato, essendo sufficienti a giustificare la pretesa la notifica della prima cartella e la successiva comunicazione dello sgravio parziale.

Anche l’eccezione riguardante la mancata possibilità di rateizzare il carico residuo non è stata accolta, poiché la relativa richiesta poteva essere presentata dopo la notifica della prima cartella e sarebbe stata adeguata a seguito dell’ottenimento del provvedimento di sgravio. La decisione è conforme alla sentenza 10153/2020 della suprema Corte, secondo cui resta efficace la cartella di pagamento interessata dal provvedimento di sgravio parziale, sia pure limitatamente al minor importo risultante da tale provvedimento, se vi è stata una mera riduzione quantitativa della pretesa e non già un nuovo esercizio della potestà impositiva mediante la allegazione di presupposti impositivi non precedentemente contestati.

 

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