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Come completare le opere Superbonus 110 e presentare la dichiarazione ultimazione opere

Il tema della conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2023 torna alla ribalta per le possibili proroghe o modifiche che proverranno dalla Manovra Economica 2024, poniamoci il problema sulle implicazioni del termine finale Superbonus 110.

Occorre gestire bene la fase di completamento dell’opera, delle varianti finali e presentazione fine lavori, di cui ho fatto anche un video commento di cui faccio anche una sintesi.

Se invece siete alla conclusione dei lavori superbonus, e avete fatto anche delle varianti in corso d’opera, segnalo un apposito articolo già pubblicato, consigliando la dovuta attenzione alle opere difformi dalla CILAS.

E’ intanto un obbligo o facoltà quella di comunicare la fine lavori per Superbonus, anche in CILAS? Difficile dirlo, però una cosa invece è certa: in caso di mancata fine lavori, normalmente il Direttore Lavori ne rimane il principale responsabile per le varie inadempienze, ci potete scommettere.

Considerato che la CILAS (CILA superbonus) è disciplinata dal D.L. 34/2020 l’articolo 119 comma 13-ter e seguenti, occorre rammentare che non esistono espresse disposizioni su come e quando depositare la fine lavori, salvo una traccia rinvenibile nel successivo comma 13-quinques:

13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

In caso di dubbi, è possibile anche fare riferimento alla CILA ordinaria secondo quanto previsto dall’articolo 6-bis D.P.R. 380/01, in particolare al comma 3:

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.

Vediamo meglio più avanti.

A livello sostanziale è consigliato documentare con data certa

Per prima cosa consiglio a tutti, e soprattutto ai Direttori dei Lavori, di documentare con data certa lo stato avanzamento lavori producendo adeguata documentazione fotografica (e magari anche video) con data certa: questo materiale oltre ad essere utile nel produrre i consuntivi dei computi metrici e contabilità varie, sarà utilissima per dimostrare l’avvenuta esecuzione delle opere a chiunque (soggetto che effettua il Visto di conformità, il Fisco, Comune, Enea, eccetera).

Tuttavia in ballo c’è la dimostrazione e inserimento di queste opere in aliquota 110% anziché al 70%, qualora risulti l’esecuzione in epoca successive al 31 dicembre 2023 per spuntare cessione del credito e sconto in fattura; discorso a parte merita invece la casistica in detrazione diretta Superbonus nella dichiarazione redditi IRPEF, sulla quale rinvio ad apposito approfondimento della Dott. Commercialista Fabiana Nesi.

Ho notato anche una latente riluttanza a fare questo tipo di documentazione sia in corso d’opera che a fine lavori, e vi spiego il perchè: questa documentazione fotografica da una parte è utilissima per i benefici già spiegati, ma diverrà anche lo strumento per dimostrare errate esecuzioni quanto errori di direzione lavori. Ergo, potrebbe essere usata contro gli stessi professionisti coinvolti nel cantiere edilizio Superbonus.

Servirà porre attenzione anche a presentarla quando le opere siano davvero finite e concluse, perchè oltre tale termine non si potrà più effettuare opere di alcun tipo, neppure banali come certi interventi trainati: una volta presentata la comunicazione di fine lavori, il cantiere per la legge è finito e nessuno tocca più un mattone senza idoneo titolo edilizio.

A livello formale invece si potrebbe procedere con dichiarazione espressa

Per quanto riguarda la parte burocratica sulla fine lavori delle CILAS o pratiche edilizie ordinarie per Superbonus, possiamo soltanto fare riferimento alle normative esistenti, a quelle regionali e infine ad un briciolo di buon senso.
Altra cosa: l’attestazione o comunicazione di fine lavori non equivale alla dichiarazione di avvenuta esecuzione conforme al progetto.
E poi evitate di fare false attestazioni circa l’effettiva conclusione dei lavori, cioè tenete sempre distinto il concetto tra fine lavori effettiva o certificata, anche perchè tale dichiarazione è anch’essa sottoposta a responsabilità penale.

Occorre intanto rammentare di coordinarsi con gli altri adempimenti e obblighi a livello edilizio, quali ad esempio:

Intanto rammento che la Comunicazione di Fine lavori richiede anche la firma dei vari soggetti coinvolti, quali imprese esecutrici, lavoratori autonomi, subappaltatori, e ovviamente dei vari committenti. Questo particolare merita rilievo, soprattutto quando emergeranno contestazioni di opere effettuate difformemente dal progetto, scommettiamo?

Detto questo, per comunicare l’ultimazione opere al Comune si potrebbe utilizzare il modulo unificato nazionale previsto per qualsiasi pratica edilizia, fatto salvo quelle previste dalle disposizioni regionali, avendo riguardo anche a compilare la famosa Procura speciale alla committenza e soggetti coinvolti.

Non resta altro che consigliare buon lavoro ai colleghi, tenuto conto che sicuramente sarà necessario produrre uno Stato Avanzamento Lavori straordinario riferito al 31 dicembre 2023, per produrre due distinte contabilità tra 110% e 70%.

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carlo pagliai

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