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Il terzo decreto correttivo al DLgs. 14/2019, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 giugno, interviene in modo sostanziale sulla possibilità di accordi transattivi con l’Erario.

Significativa, in tal senso, la modifica apportata alla disciplina della composizione negoziata della crisi (CNC). Da più parti si sostiene, infatti, che l’assenza di una possibilità di transazione con i creditori pubblici abbia rappresentato una delle ragioni per cui la CNC avrebbe riscosso un interesse inferiore alle potenzialità dell’istituto. Il legislatore sembra intenzionato a prendere atto di un tanto, inserendo una sorta di “transazione fiscale” per le imprese in CNC, disciplinata dai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 23 del CCII.

Si prevede, così, che nel corso delle trattative, l’imprenditore possa formulare una proposta di accordo transattivo per il pagamento, parziale o dilazionato, dei debiti fiscali e dei relativi accessori, purché non si tratti di tributi costituenti risorse proprie della Ue.
La prima annotazione, quindi, riguarda il fatto che la transazione per i debiti contributivi o assicurativi, nonché per l’IVA resterà preclusa alle imprese in CNC e accessibile solo per il tramite dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo.

La proposta di transazione, indirizzata alle agenzie fiscali, dovrà essere accompagnata da una attestazione in cui un professionista indipendente ne dichiara la convenienza, per il creditore pubblico, rispetto alla liquidazione giudiziale. Alla proposta dovrà essere altresì allegata una separata relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali, redatta dal soggetto incaricato della revisione legale o, in assenza, da un revisore legale a tal fine specificamente designato.

Ecco quindi che, in seno alla CNC, trova spazio l’attestazione, fino ad oggi conosciuta solo per altri istituti. I suoi compiti sono però affidati a soggetti distinti: la convenienza della proposta dovrà essere attestata da un professionista indipendente (al pari di quanto accade nella transazione fiscale degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza), mentre la veridicità verrà dichiarata dal revisore. Resta il dubbio se, nel caso l’impresa non sia dotata di revisione legale (obbligatoria o volontaria) tale giudizio possa essere espresso dallo stesso professionista indipendente che attesta la convenienza. Nel caso di imprese dotate di revisore legale, il testo lascia intendere che l’incarico di attestare veridicità e completezza delle scritture contabili non possa che essere affidato a questi (e non, invece, a un revisore legale designato ad hoc), evidentemente nel presupposto di una maggiore affidabilità connaturata al presidio “continuativo” già esercitato sulla contabilità.

La disciplina della attestazione della transazione fiscale nella CNC sembra disegnata con l’intento di rendere la procedura meno formale o gravosa di quella degli strumenti di regolazione delle crisi e dell’insolvenza, coerentemente con la minore invasività dell’istituto, ma corre il rischio di risultare non meno complesso ed articolato che negli strumenti di regolazione, posta la necessità di conferire due distinti incarichi, con scopi diversi, ma fra loro correlati, e della ragionevole necessità che anche al revisore legale già nominato ne vada conferito uno separato e specifico per i fini in esame.

La proposta transattiva deve tradursi in un accordo, sottoscritto dalle parti, comunicato all’esperto e depositato presso il tribunale competente che, con decreto, ne “autorizza l’esecuzione”, fermo restando che non (può) sussiste(re) un’omologazione forzata, come per altri istituti di regolazione della crisi. Se il giudice riscontra l’irregolarità della documentazione allegata e dell’accordo, dichiara quest’ultimo privo di effetti. Non appare chiaro, peraltro, quali siano i contenuti dell’accordo che lo rendono non conforme e se essi siano solo formali (ad esempio la sottoscrizione da parte del competente ruolo organizzativo delle agenzie fiscali) o anche sostanziali e, in tal senso, quali siano i limiti di legittimità della proposta di transazione. Quest’ultimo, peraltro, in assenza di ulteriori indicazioni di prassi, rimane un tema particolarmente critico. Il fatto che, con lo stesso provvedimento, il Governo abbia inteso stringere le maglie della transazione negli accordi di ristrutturazione, lascia supporre che non dovrebbe essere possibile superare i limiti ivi declinati nella transazione fiscale della CNC (soggetta ad un presidio giudiziario ancora inferiore, in quanto non ne viene richiesta una vera a propria omologazione).

In ogni caso, l’accordo si risolve di diritto in caso di apertura di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata o accertamento dello stato di insolvenza oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro 60 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti. Da tale previsione pare desumersi che, mentre la CNC è accessibile sia alle imprese in mero squilibrio, che a quelle in crisi e a quelle insolventi, la transazione fiscale della CNC non sia accessibile alle imprese insolventi o che lo divengano in corso di trattative.

 

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