Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Zes agevolazioni
   


La Suprema Corte ha recentemente delineato i termini della configurabilità dei delitti di bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta documentale affermando il seguente principio di diritto “in tema di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2, L.F.) è illegittima l’affermazione di responsabilità dell’amministratore che faccia derivare l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l’elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che, in tal caso, trattandosi per di più, nella specie, di omissione limitata ad una singola operazione, che impone di chiarire gli elementi sulla base dei quali l’imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest’ultimo caso, si integra l’atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma secondo, L.F.”.

Questa in sintesi la vicenda processuale.

La Corte d’Appello di Firenze confermava la sentenza di condanna di primo grado nei confronti dell’amministratore unico di una società per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, cagionata dalla mancata precisazione all’interno delle scritture contabili di una singola operazione. L’imputato, ricorrendo per Cassazione, lamentava l’insussistenza del predetto reato in ragione della tenuità ed eccezionalità della condotta, nonché per l’inadeguatezza della motivazione fornita dalla Corte territoriale circa la sussistenza della volontà in capo al ricorrente di ostacolare la ricostruzione della movimentazione societaria. Secondo l’assunto difensivo, pertanto, non sarebbe stata data adeguata giustificazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato.

La Cassazione accoglie il ricorso dell’imputato, dichiarando, in conformità alla propria costante giurisprudenza, che il mancato adempimento del dovere di tenuta delle scritture contabili può integrare la fattispecie di cui all’art. 216 co. 1, n. 2 L.F. a condizione che detta omissione del soggetto agente sia finalizzata e idonea a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del passivo. Viene, dunque, specificato dalla Corte come per la configurazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale non sia sufficiente la mera incompletezza delle scritture contabili – ancorché funzionale a ostacolare la ricostruzione del movimento degli affari – in quanto già elemento materiale del reato di bancarotta semplice, risultando necessaria, altresì, la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, individuato nel dolo generico e consistente nella consapevolezza e nella volontà di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e finanziaria della società.

Nel caso di specie, la Corte ritiene che non sia stata data prova di tale coscienza e volontà in capo all’imputato, non avendo l’impugnata sentenza rappresentato come la condotta omissiva del medesimo sarebbe stata mossa dall’intento di impedire la ricostruzione delle operazioni societarie. Pertanto, in mancanza di adeguata motivazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per la configurazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, i Giudici di legittimità considerano integrato l’elemento psicologico del meno grave reato di bancarotta semplice, ovvero la mera negligenza del soggetto attivo nella regolare tenuta delle scritture contabili.

* a cura dell’Avv. Fabrizio Ventimiglia e della Dott.ssa Giorgia Conconi (Studio Legale Ventimiglia)

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui