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Il Tar Salerno, nella sentenza n. 1179 del 30 maggio 2024, afferma che la sanatoria straordinaria del terzo condono edilizio in zona vincolata non è preclusa se vengono in rilievo vincoli sopravvenuti, cioè imposti successivamente all’edificazione. Ciò è possibile, però, solo a condizione che l’opera risulti compatibile con il vincolo.

Vincoli sopravvenuti e sanatoria degli abusi: il caso

Il caso trattato riguarda la domanda di condono edilizio ex legge n. 326/2003, presentata dalla proprietaria di un immobile, sul quale erano stati svolti lavori relativi al piano terra, ancora “allo stato grezzo”: erano stati realizzati esclusivamente pilastri, solaio di copertura, tompagnatura esterna e interna con relativa pavimentazione, non essendo invece stati invece realizzati gli infissi.

Il Comune aveva rigettato la domanda di condono, perché mancava una dimostrazione in relazione al vincolo idraulico. Ma, soprattutto, perché “non è in ogni caso possibile la sanatoria delle opere abusive realizzate, anche prima dell’apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su degli immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali“.

L’illegittimità del diniego

Il Tar ha dato ragione alla ricorrente contro il provvedimento di diniego, ritenendolo illegittimo per due motivi:

  • difetta la prova dell’avvenuta notifica delle richieste integrative, in relazione alle quali la parte ricorrente, nel suo gravame, deduce proprio la mancata ricezione e conoscenza;
  • il richiamo al vincolo sopravvenuto di tipo idrogeologico, considerato condizione ostativa automatica della sanabilità del manufatto, non tiene conto di quanto affermato da una giurisprudenza piuttosto inequivoca, secondo la quale:

solo i vincoli di inedificabilità imposti anteriormente all’edificazione abusiva ne impediscono ex lege la sanatoria (in base all’art. 33, legge n. 47/1985); qualora vengano in rilievo, come nel caso di specie, vincoli imposti successivamente all’edificazione, il condono edilizio non è precluso, a condizione che l’opera risulti compatibile con il vincolo; il vincolo sopravvenuto alla realizzazione dell’abuso è rilevante, nel senso che è comunque necessario acquisire il parere dell’Autorità preposta alla tutela dello stesso; tale obbligo, infatti, sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo stesso, poiché tale valutazione corrisponde all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità con lo stesso, dei manufatti realizzati abusivamente.

Sulla base di tali considerazioni, il Tar Salerno ha annullato la determinazione di rigetto della domanda di condono.

 

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