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Anche se in ritardo, il 24 gennaio 2024 è stato pubblicato sul sito del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) il tanto atteso decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) e di sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili. Entra adesso dunque a tutti gli effetti in vigore il decreto presentato per la prima volta a febbraio 2023, essendo avvenuta la registrazione della Corte dei Conti e, in precedenza, l’approvazione della Commissione europea.

In questo articolo approfondiamo il contenuto del decreto del ministero italiano, partendo dalla definizione e l’inquadramento del concetto di comunità energetica e di sistemi di autoconsumo, per poi analizzare nel dettaglio gli aspetti più rilevanti della nuova normativa. 

Cosa sono le comunità energetiche

L’Unione Europea sta vivendo un cambiamento nei modi in cui l’energia elettrica viene prodotta, distribuita e venduta. Questa trasformazione non è solo fisica, cioè un rinnovamento nelle diverse strutture e tecnologie per produrre energia, ma anche filosofico: contrapposta alla classica produzione di massa di energia elettrica, dove si generano grandi quantità di energia necessaria per rifornire centinaia di migliaia di famiglie e industrie, i beneficiari di questo tipo di distribuzione sono al massimo poche centinaia di consumatori, che saranno capaci di produrre l’energia di cui hanno bisogno per soddisfare i propri bisogni. È qui che si colloca il concetto di “comunità energetica”, termine che si diffonde a partire dalla fine degli anni ’70, momento in cui il settore energetico era pervaso dalla campagna antinucleare e dalle crisi petrolifere. 

In pratica, una CER è un insieme di cittadinipiccole e medie impreseenti territoriali e autorità locali (incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale) che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. 

La definizione specifica dell’UE prevista dal Clean Energy Package[1], la comunità energetica è una “un’entità giuridica che: si basa su una partecipazione volontaria e aperta ed è effettivamente controllata da membri o azionisti che sono persone fisiche, autorità locali, compresi i comuni, o piccole imprese; ha come scopo principale quello di accelerare la transizione energetica offrendo benefici ambientali, economici o sociali ai suoi membri o azionisti o alle aree locali in cui opera piuttosto che generare profitti finanziari; può impegnarsi nella generazione, distribuzione e fornitura di elettricità, nel consumo, servizi di aggregazione, stoccaggio o efficienza energetica, generazione di elettricità rinnovabile, servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi azionisti o membri”.

Ponendosi come alternativa alle pratiche energetiche preesistenti, dunque, il successo delle comunità energetiche dipende non solo dal grado in cui i loro membri raggiungono i propri obiettivi, ma anche dalla misura in cui questi obiettivi sono allineati con quelli degli attori esterni. 

Perché entrare a far parte di una CER: i vantaggi

Le motivazioni individuali per entrare a far parte di una comunità energetica variano ampiamente, ma in generale implicano il raggiungimento di alcuni obiettivi ambientali, economici o sociali. Anche se gli attori della società possono perseguire ciascuno di questi obiettivi in modo indipendente, la letteratura mostra che ci sono una serie di benefici nel farlo collettivamente. Per esempio, quando raggruppati in una comunità energetica, invece di agire individualmente, gli attori della società possono trarre benefici in una certa area semplicemente sfruttando le economie di scala (ad esempio lo stoccaggio di batterie in comunità contro stoccaggio a batteria individuale), ottenendo un maggiore potere contrattuale o cogliendo l’opportunità di ottenere ricavi da mercati per i quali altrimenti non si qualificherebbero (per esempio dai mercati di bilanciamento attraverso l’aggregazione).

Nei paesi in via di sviluppo, gli obiettivi sono più strettamente legati al raggiungimento dell’accesso all’elettricità di base o alle migliori pratiche per la diffusione dell’energia rinnovabile. Le società più ricche, d’altra parte, hanno un minore effetto di degrado sull’ambiente a causa dei cambiamenti strutturali nel loro sviluppo economico. In questi contesti, le CER sono uno strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica del paese. 

Come si costituisce una CER

Per prima cosa è necessario individuare le aree dove realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica. È poi necessario costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro o altro. Ciò significa dotare la CER di una propria autonomia giuridica attraverso una qualsiasi forma che ne garantisca la conformità con i principali obiettivi costitutivi. Ogni CER è, pertanto, caratterizzata da un atto costitutivo e uno statuto. 

L’adesione alla CER di un consumatore di energia o di un produttore di energia rinnovabile può avvenire nella fase di costituzione legale della CER, ovvero in una fase successiva, secondo le modalità previste negli atti e negli statuti delle stesse CER. 

Chi può far parte di una CER?

Una CER è una comunità che aggrega produttori da fonti rinnovabili e consumatori di energia. È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di: 

  • Produttore di energia rinnovabile, soggetto che realizza un impianto di diverse tipologie (fotovoltaico, eolico e altro); 
  • Autoconsumatore di energia rinnovabile, soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l’energia in eccesso con il resto della comunità; 
  • Consumatore di energia elettrica, soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità. Rientrano in tale casistica anche i clienti cosiddetti “vulnerabili” e le famiglie a basso reddito. 

È importante sottolineare che, per poter accedere agli incentivi previsti per le CER, gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere potenza non superiore a 1 MW. Tali impianti sono generalmente di nuova costruzione, anche se possono far parte di una CER impianti già realizzati, purché entrati in esercizio successivamente al 16 dicembre 2021 e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.

Cosa prevede il decreto italiano

Gli incentivi

Alla base del testo del decreto del MASE vi sono gli incentivi, che ammontano complessivamente a 5,7 miliardi. Di questi, 2,2 sono finanziati tramite il PNRR. Nel dettaglio, il decreto del MASE individua due strade per promuovere lo sviluppo nel paese delle CER.

Da un lato un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 5.000 abitanti che supporterà lo sviluppo di 2 Gigawatt complessivi.

Dall’altro, una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale. Caratteristica importante di tale tariffa incentivante è che essa è riconosciuta dal GSE per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto rinnovabile. La tariffa è compresa tra 60 euro/MWh e 120 euro/MWh, in base alla taglia dell’impianto e al valore di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista un’ulteriore maggiorazione fino a 10 euro/MWh a seconda della localizzazione geografica. 

I due benefici sono tra loro cumulabili. Attraverso il provvedimento sarà dunque favorito lo sviluppo di 5 gigawatt complessivi di impianti di produzione di energia rinnovabile, con un limite temporale a fine 2027.

Come accedere agli incentivi

Per accedere agli incentivi previsti dal MASE, dopo aver individuato l’area dove realizzare l’impianto e gli altri utenti coinvolti, una volta costituita legalmente la comunità energetica, viene fatta una verifica in via preliminare dell’ammissibilità del progetto all’incentivo. In caso positivo, viene rilasciata l’autorizzazione a installare e connettere l’impianto alla rete, per renderlo operativo e, infine, viene inviata la richiesta dell’incentivo al GSE

Gli incentivi del PNRR

Per ottenere gli incentivi nell’ambito del PNRR è necessario presentare le istanze entro il 31 marzo 2025 e utilizzare le risorse entro il 30 giugno 2026. 

In particolare, gli incentivi ammontano a 1.500 euro/kW per impianti fino a 20 kW, a 1.200 euro/kW per impianti di potenza fino a 200 kW, a 1.100 euro/kW per potenza fino a 600 kW e a 1.050 euro/kW per impianti di potenza fino a 1.000 kW. 

Le spese ammissibili per il calcolo del contributo PNRR vanno dalla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili alla fornitura e messa in opera di sistemi di accumulo, dall’installazione di macchinari e impianti alle opere edili necessarie alla realizzazione dell’intervento, dalla connessione alla rete elettrica nazionale alle spese necessarie per studi di fattibilità e attività preliminari. 

Quanto vale la tariffa incentivante riconosciuta dal GSE? 

La tariffa incentivante riconosciuta dal GSE, per la quale è possibile presentare la domanda entro la fine del 2024, è costituita da una parte fissa ed una variabile. 

Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia. 

La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40 euro/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40 euro/MWh).

Inoltre, al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel regioni del Sud Italia, sono previste altre maggiorazioni tariffarie: 

  • +4 euro/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo); 
  • +10 euro/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto). 

Cosa sono i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili

Focus del decreto italiano sono anche i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili. Si tratta di entità costituite da almeno due autoconsumatori che si associano per condividere l’energia elettrica prodotta dall’impianto di produzione da fonte rinnovabile e che si trovano nello stesso edificio (ad esempio i condomini facenti parte di un condominio in cui è installato un impianto fotovoltaico o altri soggetti che condividono spazi comuni). 

Legata al concetto di gruppi di autoconsumatori da fonti rinnovabili è anche la definizione di autoconsumatore individuale “a distanza”, che è un cliente finale che produce e consuma energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo utilizzando la rete di distribuzione. È costituito da almeno due punti di connessione di cui uno che alimenti l’utenza di consumo intestata al cliente finale e un altro a cui è collegato un impianto di produzione.

Quali sono i prossimi passi dopo l’entrata in vigore del decreto?

Come previsto dal provvedimento stesso, entro i successivi trenta giorni saranno approvate dal ministero, previa verifica da parte dell’ARERA e su proposta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Il GSE, soggetto gestore della misura, metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste, entro 45 giorni dall’approvazione delle regole.

Le informazioni presentate nel testo del decreto saranno quindi ulteriormente dettagliate in una misura ministeriale specifica che è in fase di pubblicazione. L’ultimo passo spetterà al GSE, che gestirà la normativa, e che tradurrà il decreto in regole applicative, fornendo istruzioni e portali online per valutare ed erogare gli incentivi ai beneficiari.


[1] https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans-package_en.

 

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