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Tar Genova: una casetta in legno realizzata sull’estremità più alta di un tronco di palma non rientra nell’alveo dell’edilizia libera, se costituisce un vero e proprio manufatto caratterizzato anche da una struttura portante e non ha carattere temporaneo, ma stabile e duraturo

Avevamo già trattato, recentemente, del caso di una ‘casetta’ sull’albero per la quale la Cassazione aveva confermato la necessità di richiedere l’autorizzazione sismica.

Oggi ci imbattiamo in un’altra pronuncia sul tema, la n.507/2023 del 15 maggio del Tar Liguria (Genova), relativa ad una casetta in legno sull’estremità più alta di un tronco di palma alla quale è stata tagliata la chioma in seguito alla morte della pianta perché colpita da un parassita.

Il comune ne aveva ingiunto la demolizione e si è arrivati al TAR Genova per dirimere la questione.

Caratteristiche della casetta sull’albero

La casetta, qualificata dal ricorrente come opera edilizia libera, si sviluppa su due livelli:

  • al piano inferiore è situato un terrazzino ad un’altezza di 2 metri circa da suolo;
  • al piano superiore, raggiungibile con apposita scala a pioli, si trova un vano chiuso avente una superficie di circa 4 mq, dotato di tre finestre, tavolo, sedie e impianto elettrico.

L’opera, realizzata “senza l’ausilio di nessun tipo di fondazione” se non quella dell’ancoraggio al suolo del tronco della palma, sarebbe utilizzata anche dai bambini del circondario per giocare.

Le ragioni del comune

L’impugnata ordinanza demolitoria è fondata sulla ragione decisiva della qualificazione del manufatto come “nuova costruzione” soggetta al permesso di costruire.

Pertanto l’effettiva natura di nuova costruzione dell’opera renderebbe legittimo l’ordine di demolizione, essendo quindi irrilevante che – come sostiene il ricorrente – non sussistano vincoli idrogeologici o paesaggistici.

La decisione finale: la casa sull’albero richiede il permesso di costruire

Il TAR da ragione al comune, sostenendo che il manufatto non è riconducibile all’edilizia libera di cui all’art. 6 del Testo Unico Edilizia né all’ipotesi dell’attrezzatura ludica.

Più propriamente esso è qualificabile ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e-5) del dpr 380/2001 secondo cui sono considerate nuove costruzioni “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.

Nel caso di specie la “casetta” in questione:

  • costituisce un vero e proprio manufatto ed è caratterizzato anche da una struttura portante situata a sbalzo all’altezza di circa 4 metri dal suolo;
  • consiste in un volume chiuso con una superficie utile di circa 5 mq;
  • non costituisce vano accessorio né tecnico, ma abitabile;
  • non ha carattere “temporaneo”, ma stabile e duraturo difettando entrambi i requisiti delle opere precarie in quanto, da un lato, non sussiste il presupposto “strutturale” della precarietà perché è infisso al tronco dell’albero, né quello “funzionale” giacché destinato a soddisfare esigenze permanenti e a tal fine, come evidenziato nelle fotografie in atti, è anche stato dotato di sedie, tavolino ed impianto elettrico (di cui peraltro si ignora la conformità alla normativa sulla sicurezza), con conseguente assoggettamento a permesso di costruire (ex pluribus: T.A.R. Lombardia – Milano, sez. II, 19/11/2022, n. 2578).

In tale contesto l’opera in questione è soggetta al previo rilascio del permesso di costruire con la conseguenza che, nel caso di sua realizzazione senza tale titolo, è assoggettato alla sanzione demolitoria ex art 31 del TU Edilizia: il comune, quindi, non ha fatto altro che ‘applicare’ la legge.

Casetta sull’albero: non solo è abusiva, ma è anche pericolosa!

Qualora non bastassero le argomentazioni di cui sopra, il TAR ne fornisce altre aggiuntive per giustificare la sua decisione e sottolineare il problema della sicurezza di un tale manufatto, in quanto:

  • la c.d. “casetta” è costituita da una struttura portante a sbalzo, situata ad un’altezza di circa 4 metri, realizzata senza le previste autorizzazioni in materia di strutture portanti, onde non può garantire la sicurezza necessaria dei fruitori che, per ammissione dello stesso ricorrente, nel caso di specie sarebbero prevalentemente i bambini, anche del circondario;
  • l’opera inoltre, per espressa ammissione del ricorrente, è stata realizzata “senza l’ausilio di nessun tipo di fondazione” se non quella del tronco della palma, il cui ancoraggio al suolo non è sicuro, specie nel caso in esame trattandosi di una pianta morta e quindi soggetta all’inevitabile deperimento del suo apparato radicale, circostanza che rende il manufatto, oltre che abusivo, anche pericoloso sotto il profilo statico per i suoi fruitori.

LA SENTENZA E’ SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

 

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