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Assonime ha pubblicato la circolare n. 23 del 20 luglio 2022 dal titolo “Breve guida alla lettura della delega al Governo in materia di contratti pubblici” con cui fornisce una guida alla lettura dei criteri direttivi per l’esercizio della delega, dando conto delle misure che sono state già adottate, in linea con gli obiettivi indicati nel PNRR.

La riforma del Codice dei contratti pubblici e gli obiettivi del PNRR

La normativa che regola il settore dei contratti pubblici è stata oggetto di numerosi interventi normativi che hanno creato non pochi problemi applicativi.

Durante la fase pandemica da Covid-19 sono state adottate ulteriori disposizioni speciali volte a fronteggiare la crisi economica e a favorire la ripresa del settore.

Gli impegni assunti dal Governo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) avranno un impatto significativo sul settore dei contratti pubblici. Per tale ragione Assonime ritiene che tra le riforme abilitanti (necessarie per conseguire gli obiettivi del Piano) è previsto un intervento di semplificazione delle normative che frenano le iniziative economiche.

Per il raggiungimento di tale obiettivo, il Piano prevede due livelli di intervento:

– il primo richiede l’adozione di misure urgenti che rafforzino le semplificazioni già in atto, al fine di eliminare i rallentamenti procedurali e accelerare la realizzazione delle opere ritenute strategiche;

– il secondo livello prevede una completa revisione del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50/2016).

L’impegno ad adottare misure urgenti è stato mantenuto con il decreto legge n. 77/2021 che, con specifici interventi, ha sciolto i punti più critici della disciplina, assicurando rapidità e snellezza, sia in fase di affidamento sia in fase di esecuzione dei contratti.

L’adozione della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante la delega al Governo in materia di contratti pubblici ha dato invece avvio alla seconda fase del processo di semplificazione. La delega, con i suoi 31 criteri direttivi, interessa molti aspetti della disciplina; essa si pone l’obiettivo di riordinare e razionalizzare le disposizioni vigenti, tenendo conto del diritto europeo e della giurisprudenza nazionale e comunitaria. I decreti delegati dovranno essere adottati entro marzo 2023.

I principi e i criteri direttivi della legge di delega

Nell’attuazione della delega il legislatore dovrà attenersi agli specifici criteri direttivi elencati che hanno carattere generale e riguardano diversi aspetti della disciplina. Tra questi:

divieto di gold plating: ossia la necessità di assicurare una “stretta aderenza alle direttive europee, mediante l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse”;

sistemi di qualificazione delle stazioni appaltanti e degli operatori economici: a tal fine, nel dicembre 2021 è stato stipulato un protocollo d’intesa tra ANAC e Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di definire, anche per fasi progressive, un sistema per la qualificazione delle stazioni appaltanti. Una prima attuazione del protocollo ha dato luogo all’adozione di Linee guida che istituiscono un meccanismo di rating per le stazioni appaltanti, con l’attribuzione di un punteggio, in relazione al possesso di specifici requisiti, di base o premianti, alcuni già acquisiti dall’ANAC tramite l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti o la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, altri che dovranno essere acquisiti attraverso dichiarazioni rese direttamente dalle stazioni appaltanti;

ambiente e innovazione: al fine di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030, le procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale dovranno essere semplificate;

clausole sociali: per assicurare il superamento delle disparità sociali, uno specifico criterio direttivo prevede da un lato, la facoltà per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle gare agli operatori economici il cui scopo principale è l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. Dall’altro viene stabilito l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara specifiche clausole sociali volte a: garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore; promuovere meccanismi di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa;

digitalizzazione delle procedure: al fine di assicurare la riduzione e la certezza dei tempi per lo svolgimento della procedura di gara, la stipula dei contratti e la fase di esecuzione;

regole per i contratti sotto soglia: nel rispetto del principio di semplificazione, la riforma dovrà rivedere la disciplina applicabile ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

procedure flessibili per i contratti complessi: da adottare per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata, tra questi il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione, le procedure per l’affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione;

sostegno alle micro e piccole imprese: al fine di una loro valorizzazione, in linea con i principi indicati dalla Commissione europea, dovranno essere previsti criteri premiali per l’aggregazione di impresa e la possibilità di procedere alla suddivisione in lotti, sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con l’obbligo di motivazione in caso di impossibilità a procedere alla suddivisione;

appalto integrato: cioè l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori;

criteri di aggiudicazione: l’intervento normativo dovrà individuare le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzare i casi in cui si potrà ricorrere al solo criterio del prezzo o del costo, con possibilità di escludere, per i contratti non aventi carattere transfrontaliero, le offerte anomale;

revisione dei prezzi e varianti in corso d’opera: ossia la previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti, di inserire nei documenti di gara un regime obbligatorio di revisione dei prezzi, qualora si verifichino particolari condizioni, di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta;

strumenti alternativi al contenzioso: al fine di estendere e rafforzare i metodi di risoluzione delle controversie alternativi alla tutela giurisdizionale, anche durante la fase di esecuzione del contratto;

concessioni: la riforma deve prevedere l’introduzione del divieto di proroga dei contratti di concessione e razionalizzare la disciplina sul controllo degli investimenti e sullo stato delle opere realizzate;

programmazione dei lavori e modernizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici: da attuare attraverso la revisione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche, anche attraverso modifiche alla disciplina del dibattito pubblico e di approvazione dei progetti;

revisione delle competenze dell’Anac: al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti.

A cura della Redazione

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