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Il bonus verde consiste in una detrazione fiscale al 36% su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per ogni unità immobiliare, delle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, le recinzioni, gli impianti di irrigazione, la realizzazione di pozzi, le coperture a verde e i giardini pensili. Il bonus è stato prorogato fino al 2024.

Per beneficiare della detrazione, le spese sostenute devono essere documentate ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di sistemazione a verde.

Danno diritto al bonus, gli interventi straordinari, cioè le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, e che portino alla sistemazione a verde ex novo o al rinnovamento dell’esistente. Il limite massimo di spesa consentito per la detrazione è di 5.000 euro, per ogni unità immobiliare ad uso abitativo. Pertanto, possono essere recuperati in dichiarazione dei redditi importi fino a 1.800 euro (36% di 5.000 euro). L’agevolazione fiscale prevede una ripartizione in quote costanti in un periodo di 10 anni, a decorrere dall’anno in cui la spesa è stata sostenuta.

Non è ammessa la possibilità di esercitare l’ opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Bonus verde in sintesi

Di seguito una tabella con le principali indicazioni.

TERMINI DESCRIZIONE
Oggetto dell’agevolazione Interventi agevolati: “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Sono detraibili i costi di progettazione e manutenzione dell’opera.
Soggetti che possono fruire del bonus Persone fisiche proprietari o detentori con idoneo titolo di un’abitazione residenziale in Italia
Ammontare della detrazione Detrazione IRPEF del 36% suddivisa in 10 quote annuali. Spesa massima di 5.000 euro. Riduzione IRPEF massima di 180 euro all’anno.

Cos’è il bonus verde?

L’art. 1, co. 12 – 15 Legge n. 205/17 ha previsto il bonus verde, ovvero una detrazione fiscale nella misura del 36% per le spese documentate sostenute nel 2024 (art. 1, co. 38, Legge n. 234/21) relative a:

  • Sistemazione del verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
  • Realizzazione di impianti di irrigazione;
  • Realizzazione di pozzi;
  • Alla realizzazione di coperture a verde di giardini pensili.

Tra le spese per le quali è ammessa la detrazione sono comprese anche quelle per la progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati.

Massimale

Il bonus, consiste quindi in una detrazione fiscale IRPEF pari al 36% delle spese effettuate per la sistemazione di giardini, terrazzi e in generale aree verdi. L’agevolazione fiscale che si applica nella dichiarazione dei redditi, deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo e deve essere calcolata considerato un limite massimo di spesa pari a 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare avente uso abitativo. In altre parole, la detrazione massima che si potrà ottenere, è pari a 1.800 euro.

Il beneficio fiscale non è previsto per immobili aventi una destinazione diversa da quella abitativa, come negozi o uffici che restano pertanto esclusi. In caso di lavoro effettuati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di una professione o un’attività commerciale, la detrazione si riduce della metà.

Detrazione per unità immobiliare

La detrazione spetta ai suddetti soggetti che abbiano sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse siano effettivamente rimaste a loro carico. È opportuno evidenziare che la detrazione fiscale del 36% è collegata all’unità immobiliare e non al soggetto beneficiario. Questo significa che, indirettamente, se il soggetto avente diritto detiene più immobili, avrà un limite di spesa agevolabile pari a 5.000 euro per ciascun immobile.

Beneficiari

Possono usufruirne esclusivamente le seguenti categorie di soggetti:

  • Proprietario dell’immobile (compreso il comproprietario);
  • Nudo proprietario;
  • Il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, abitazione);
  • L’inquilino in affitto;
  • La persona che detiene l’immobile in comodato (comodatario);
  • I soci di cooperativa a proprietà indivisa e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, anche ai soci di cooperativa a proprietà indivisa;
  • Ente pubblico o privato che corrisponde l’Ires;
  • I soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti equiparati) per immobili non rientranti tra i beni strumentali o merce.

Possono beneficiare della detrazione, purché sostengano le spese e le fatture siano a loro intestate anche:

  • Il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, l’unito civilmente, i partenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo). Deve trattarsi dell’abitazione dove si esplica la convivenza;
  • Il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • Il convivente;
  • Il promissario acquirente, purché sia stato immesso nel possesso del bene ed esegua gli interventi a proprio carico e purché il preliminare sia stato registrato.

Edifici condominiali

Anche le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali potranno essere portate in detrazione. Resta valido il limite massimo di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione spetterà a ciascun condomino nei limiti della sua quota millesimale, purché egli abbia contribuito economicamente all’esecuzione dei lavori. In questo caso è di fondamentale importanza la certificazione delle spese sostenute da ciascun condomino che deve essere rilasciata dall’amministratore di condominio.

Il contribuente proprietario di una unità immobiliare facente parte di un condominio che effettua lavori di sistemazione a verde sia sulla propria unità immobiliare che sulle parti condominiali, ha diritto a calcolare la detrazione su un importo pari a 5.000 euro per le spese effettuate sul proprio immobile e 5.000 euro per la parte di competenza delle spese condominiali.

Spese parti comuni esterne del condominio (ad es.: giardino comune, piscina comune, ecc.) – Detrazione pari al 36% della spesa sostenuta dal singolo condomino;
– Importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare;
– Attestazione da parte del condominio al condomino e invio dei dati all’Agenzia delle Entrate per la precompilata. Gli amministratori di condominio sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese detraibili sostenute per lavori su parti comuni dei condomini;
– Pagamento da parte del condomino al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ripartizione della detrazione

L’agevolazione è ripartita in 10 anni, a quote costanti, a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese ed in quelli successivi. Per interventi eseguiti su parti comuni dei giardini condominiali, il limite di spesa rimane fissato ad 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. Tuttavia, per godere del beneficio fiscale, il condomino dovrà aver regolarmente pagato la sua quota-parte di lavori al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quali sono le spese agevolabili?

Rientrano tra le spese ammesse in detrazione:

  • Gli impianti di irrigazione;
  • Realizzazione pozzi;
  • Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
  • Grandi potature;
  • Riqualificazione prati;
  • Realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
  • Spese di progettazione relative a lavori successivamente effettuati.

Il bonus verde spetta per gli interventi straordinari di sistemazione a verde, con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante e arbusti di qualsiasi genere o tipo. Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Conseguentemente, è possibile fruire dell’agevolazione anche per la collocazione di piante e altri vegetali in vasi, a condizione che faccia parte di un più ampio intervento di sistemazione a verde degli immobili residenziali. I lavori in economia (per meglio dire quelli fatti direttamente dal contribuente) sul proprio giardino o terrazzo non sono agevolabili. Non sono agevolabili, invece, le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti. Sono, altresì, escluse dalle detrazioni le spese per l’acquisto di attrezzature specifiche.

Quali sono le spese non detraibili?

Non rientrano tra le spese agevolabili del bonus verde, le seguenti:

  • La manutenzione ordinaria di giardini già esistenti e con regolarità periodica, non producendo di fatto alcun lavoro innovativo o modificativo di quanto indicato nel precedente paragrafo;
  • L’acquisto di attrezzature specifiche per la cura del giardino (pale, picconi, taglia erbe);
  • Gli interventi lavorativi in economia da parte del proprietario (ovvero acquistando i materiali).

Modalità di pagamento ammesse

Il pagamento della spesa sostenuta deve essere effettuato con modalità tali da poter fornire prova in merito all’operazione effettuata. Il pagamento, infatti, deve essere effettuato attraverso modalità tracciabili, ovvero mediante bancomat, carte di credito, bonifico bancario o postale e assegno non trasferibile.

Le spese, inoltre, devono essere adeguatamente documentate per far fronte ad eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate (c.d. controlli formali della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR n. 600/73). Per questo motivo andiamo a vedere nel paragrafo seguente la documentazione da conservare per la detrazione legata al bonus verde.

Nel documento di spesa va inoltre indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell’intervento, che deve rientrare tra quelle agevolabili.

Documentazione da conservare

Il contribuente per poter beneficiare della detrazione fiscale del 36% relativa al bonus verde è tenuto a conservare la seguente documentazione:

  • Le fatture o ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento della spesa e la riconducibilità della stessa agli interventi agevolabili. Nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili;
  • La documentazione attestante il pagamento delle spese;
  • Autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non ecceda il limite massimo ammissibile;
  • La dichiarazione dell’amministratore condominiale che attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione;
  • In mancanza del codice fiscale del condominio minimo (edificio composto da un numero non superiore a 8 condomini), autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari.

Non è richiesta l’indicazione in fattura degli estremi di legge che legittimano la detrazione IRPEF, fermo restando che la descrizione dell’intervento consenta di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili. La suddetta documentazione deve essere conservata fino al termine del periodo di accertamento sulla dichiarazione dei redditi, ovvero fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi cui la spesa si riferisce.

Passaggio di proprietà dell’immobile

In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati realizzati i lavori, la detrazione ancora da fruire, si trasferisce al nuovo acquirente, salvi accordi di tipo diverso tra le parti. Questo significa, esattamente come avviene per le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione energetica, cedente e cessionario dell’immobile possono accordarsi se lasciare che la detrazione segua l’immobile, oppure se lasciare che la detrazione rimanga fino al termine a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa.

Prima/seconda casa (cumulabilità)

Il bonus verde è riferito all’immobile per il quale vengono effettuati i lavori, e non alla persona proprietaria o titolare di un diritto sull’immobile. Pertanto, ogni persona fisica può sommare le detrazioni per le spese sostenute su ciascun immobile di sua proprietà.

Attività commerciali e professionali

La detrazione fiscale è ridotta del 50% nel caso in cui gli interventi vengono eseguiti su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente ad attività commerciali e professionali
sull’edificio oggetto dell’intervento si usufruisce di agevolazioni previste per immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Conclusioni

Il bonus verde è una misura fiscale introdotta in Italia per incentivare la sistemazione a verde di aree scoperte private, quali giardini, terrazzi e simili. Fornisce un’opportunità agli individui per migliorare gli spazi verdi associati alle loro proprietà, promuovendo così la sostenibilità ambientale urbana e la qualità della vita. Con la detrazione Irpef del 36% su un massimo di spese di 5.000 euro per unità immobiliare, il bonus offre un considerevole vantaggio economico, rendendolo un incentivo efficace per la riqualificazione urbana e l’ecosostenibilità.

 

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