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Divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo: come si contesta la cartella esattoriale mai notificata? Il vizio di notifica e le eccezioni previste per evitare la tutela preventiva.

Dopo aver visto il nostro video sulla nuova legge in tema di cartelle pazze, una lettrice ci chiede se è vero che non si possono più contestare le cartelle esattoriali mai ricevute. La questione merita di essere ulteriormente chiarita per non lasciar adito a dubbi o ad equivoci. Cerchiamo di spiegarci meglio.

Divieto di impugnare l’estratto ruolo

Il nuovo Decreto legge n. 146/2021 ha escluso la possibilità, a partire dal 2022, di impugnare gli estratti di ruolo delle cartelle esattoriali. Ciò significa che se un contribuente, richiedendo l’

estratto di ruolo ad Agenzia Entrate Riscossione o ad altra società di riscossione dei tributi locali, dovesse accorgersi di un debito per una cartella che non gli è mai stata notificata, non potrebbe più agire dinanzi al giudice per farlo cancellare (come sino ad oggi gli è stato concesso in forza delle sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19704/2015).

Questo però, come vedremo a breve, non significa che non si possono più contestare le cartelle esattoriali mai ricevute. Significa solo che la tutela è rinviata a un momento successivo. Difatti, il contribuente potrà sempre fare opposizione contro il successivo atto di riscossione promosso dall’Agente esattoriale come il pignoramento dello stipendio, del conto corrente, della pensione o contro un preavviso di iscrizione di ipoteca o di fermo auto.

Affinché la procedura di recupero del credito dell’esattore sia corretta e legittima è necessario che ogni atto di tale procedimento sia portato formalmente a conoscenza del debitore tramite la

notifica e questi, nel prenderne visione, sia stato posto nella condizione di potersi difendere, impugnandolo. Quindi, tanto per fare un esempio, una persona che subisca un pignoramento del quinto dello stipendio o riceva un preavviso di ipoteca sulla casa potrà continuare a difendersi impugnando tali atti semmai, a monte di ciò, non ha mai ricevuto la relativa cartella esattoriale.

Dunque, il divieto di impugnare l’estratto di ruolo introdotto con il nuovo decreto legge non sancisce l’impossibilità della tutela contro le cosiddette cartelle pazze, ossia le cartelle mai notificate, ma la trasla ad un momento successivo.

Quando l’estratto di ruolo è ancora impugnabile?

Esistono solo tre ipotesi in cui continua ad essere impugnabile l’estratto di ruolo, anche se principalmente limitate a soggetti come le aziende. L’estratto di ruolo contenente cartelle mai notificate infatti può essere oggetto di contestazione dinanzi al giudice quando vi è:

  • un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto;
  • un blocco di pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
  • una perdita di un beneficio nei rapporti con una Pubblica Amministrazione.

Cosa deve fare ora il contribuente?

Con l’approvazione della nuova legge, il contribuente che da oggi in poi si accorga, dalla lettura dell’estratto di ruolo, che a suo carico pendono delle

cartelle esattoriali mai notificate deve solo attendere. Deve cioè lasciare che sia l’esattore a fare il successivo passo e poi muoversi non appena questo viene posto in essere.

Ciò non toglie che, nel frattempo, il contribuente potrebbe anche tentare una via per smuovere la situazione. Innanzitutto, si consiglia di presentare un’istanza di accesso agli atti amministrativi con cui si chiede di poter verificare se effettivamente l’esattore possiede la prova dell’avvenuta notifica. Spesso, infatti, in assenza del contribuente, le cartelle vengono portate all’ufficio postale o alla Casa Comunale e lì rimangono per il tempo relativo alla compiuta giacenza: in tal caso la notifica, seppur non conosciuta dal contribuente, si considererebbe ugualmente valida (attenzione però: nella relazione di notifica il messo notificatore deve dimostrare di aver svolto ogni ricerca utile per trovare l’abitazione o il luogo di lavoro del destinatario del plico).

Una volta avuta la certezza dell’assenza di valide prove, in capo all’Esattore, circa l’avvenuta notifica, il contribuente potrebbe anche tentare la carta del ricorso in autotutela, ossia di una istanza inviata (tramite raccomandata a.r. o pec) sia all’Agente per la riscossione che all’Ente titolare del credito fatto valere con la cartella (ad esempio, Agenzia Entrate, Inps, ecc.). Nell’istanza chiederà chiaramente che il debito iscritto a ruolo sia cancellato per omessa notifica della cartella.

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