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La modifica chiarisce la possibilità di formazione tacita sui permessi di costruire per immobili soggetti a vincoli specifici

Il silenzio assenso è una possibilità ammissibile anche nei permessi di costruire, oltre che alle richieste di condono edilizio, ma presuppone tutta una serie di condizioni ed elementi. In materia di silenzio-assenso si sottolinea la presenza di due orientamenti giurisprudenziali anche in condizioni di irregolarità o incompletezza della istanza, perfino nei casi di contrasto a norme, restando tuttavia impregiudicata la possibilità di annullamento in autotutela postumo. Il mio consiglio è di non fare proprio affidamento a questo istituto di formazione tacita dei titoli abilitativi, insistendo invece per il relativo rilascio.

A livello normativo il silenzio assenso sul permesso di costruire è disciplinato dall’articolo 20 comma 8 D.P.R. 380/01, ed è stata introdotta mediante l’art. 5 L. 106/2011 nella seguente forma:

8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. (omissis).

La norma vigente divide in due categorie l’ammissibilità del silenzio assenso sui permessi di costruire:

  • non vincolati: sempre ammissibile;
  • vincolati: mai, neppure in presenza dei vari atti di assenso rilasciati;

Nuovo regime e modifiche proposte

La bozza di disegno di legge approvata in C.d.M. del 26 marzo 2024 (un ennesimo decreto semplificazioni) modificherebbe come segue il comma 8 e l’istituto formativo del silenzio assenso al Permesso di Costruire in questa versione, per il quale si attende pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

8. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso a costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici e culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti i provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi, (omissis).

Analizzando la nuova formulazione, renderebbe più semplice la formazione del silenzio assenso su immobili vincolati: uso il condizionale perchè il miglioramento è limitato. Infatti dal tenore letterale della norma vigente il silenzio assenso sarebbe escluso sempre in presenza di quei vincoli, anche nei casi in cui i rispettivi enti abbiano già emanato i relativi atti di assenso. Effettivamente si para davanti una situazione illogica e una possibile disparità tra immobili vincolati o meno.

Se ci si pensa bene, tale impostazione risulterebbe disallineata col silenzio assenso ammesso anche nel Condono edilizio dai commi 19 e 20 dell’articolo 35 L. 47/85, aspetto sollevato anche dalla sentenza di Consiglio di Stato n. 9969/2023: essa ha ritenuto errato rifiutare l’applicazione del silenzio-assenso per il solo fatto che l’immobile fosse vincolato, perchè frustra gli obbiettivi di semplificazione amministrativa e certezze delle posizioni giuridiche previste dalla L. 241/1990.

La modifica prospettata si configura per l’ennesima volta come un riallineamento alla giurisprudenza formatasi sull’argomento, arrivando a chiarire che il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire si possa formare su immobili:

  • non vincolati: sempre ammissibile;
  • vincolati: ammissibile, a condizione dell’avvenuto ottenimento dei necessari atti di assenso con le varie procedure amministrative, compreso conferenza dei servizi;

In attesa di leggere la versione pubblicata ufficialmente, per ora si rimane con queste prospettive.

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