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Spetta al giudice ordinario decidere sulle questioni inerenti l’azione esecutiva collegata alle imposte, mentre la magistratura tributaria decide le questioni incidenti sulla pretesa tributaria fino alla notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento se regolarmente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o nullo.

La Cassazione, a Sezioni Unite Civili, si è pronunciata sul riparto di giurisdizione tra giudice tributario e civile in ordine all’esecuzione di una cartella esattoriale, con l’ordinanza 14 aprile 2020, n. 7822 (testo in calce).

Il caso

La pronuncia in esame trae origine dalla contestazione proposta dinanzi al Tribunale ordinario da una società, avverso l’atto di pignoramento ricevuto, avente ad oggetto il credito per imposte regionali sulle concessioni demaniali. Il Giudice dell’Esecuzione, dopo avere revocato la sospensione disposta con provvedimento inaudita altera parte e rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione proposta, aveva concesso un termine perentorio per l’introduzione della causa di merito dinanzi alla Commissione Tributaria competente.

Dopo che il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del Giudice Tributario, e la conseguente riassunzione del procedimento, l’adita Commissione Tributaria aveva elevato conflitto di giurisdizione ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, sul presupposto che la ricorrente avesse censurato la nullità della notifica delle cartelle di pagamento presupposte all’atto di pignoramento impugnato.

La questione controversa

La questione di giurisdizione sulla controversia oggetto di causa è stata rimessa alle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione.

Il Supremo Consesso ha chiarito che, la soluzione della controversia in esame, esige l’applicazione dei principi dettati in tema di riparto di giurisdizione, che si correlano all’esistenza nell’ordinamento di una giurisdizione speciale relativa alle controversie riguardanti le pretese tributarie, e di una ordinaria relativa alla giurisdizione sulle pretese esecutive, cioè l’esecuzione forzata di detta pretesa. In ordine al riparto di giurisdizione, la Cassazione ha richiamato l’ordinanza n. 13913 del 2017, in cui le Sezioni Unite avevano precisato che: “le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo periodo; art. 9 c.p.c., comma 2); 2) le opposizioni all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9 c.p.c., comma 2); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9 c.p.c., comma 2); 4) le opposizioni di terzo all’esecuzione di cui all’art. 619 c.p.c., si propongono al giudice ordinario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58; art. 9 c.p.c., comma 2)”.

Dopo un lungo excursus normativo, le Sezioni Unite hanno rilevato che, secondo il combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., il discrimine tra giurisdizione ordinaria e tributaria, in ordine all’attuazione della pretesa tributaria espressa con un atto esecutivo, va così definito:

a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si risponde ad una pretesa tributaria adducendo fatti su di essa incidenti, nonché rilevanti sul piano normativo fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento se validamente avvenuti, oppure fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione mancata o invalida o inesistente. Ciò si applica sia per fatti relativi a profili di forma che di contenuto quanto se si tratti di fatti inerenti all’esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa;

b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni relativi alla forma dell’atto esecutivo; sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell’intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti, nonché di fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi – nei casi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione.

Dunque, se la tutela concerne un atto esecutivo viziato per assenza o invalidità della notificazione della cartella o dell’intimazione di pagamento, o per vizi inerenti al contenuto o alla forma, l’azione va proposta davanti al giudice tributario non come opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 cpc, ma con un giudizio ai sensi dell’art. 19 , co 3, del D.lgs n. 546/1992; se la tutela concerne fatti inerenti alla pretesa tributaria sostanziale, il giudizio tributario non va instaurato ai sensi dell’art. 615 cpc, ma rientra sempre con un procedimento ai sensi del citato art. 19.

La decisione delle Sezioni Unite

La decisione del conflitto riguarda innanzitutto la domanda proposta dalla società istante in via pregiudiziale, relativa all’accertamento dell’improcedibilità e/o inammissibilità del pignoramento presso terzi, dunque non riguarda un aspetto relativo all’esistenza del diritto di procedere all’esecuzione forzata, ma riguarda l’asserita inesistenza del debitor debitoris, destinatario del pignoramento. La domanda proposta non concerneva l’esistenza del diritto di procedere all’esecuzione, ma aspetti relativi ad una modalità di realizzazione del diritto medesimo, ovvero l’inesistenza del debitor debitoris. Dunque l’istante aveva contestato il pignoramento in quanto tale, non la nullità in via derivata da una invalidità, inesistenza o mancanza della notifica delle cartelle, per cui la domanda proposta non integra un’opposizione relativa alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo del titolo esecutivo che, sulla scorta del disposto D.lgs. 546 del 1992 art. 2, comma 1, non rientra nella giurisdizione ordinaria ma si riconduce a quella tributaria, per cui la domanda doveva essere proposta con giudizio impugnatorio ex art 19 della citata norma.

In conclusione, ad avviso della Suprema Corte, il conflitto di competenza sollevato dalla Commissione Tributaria, va risolto, con riferimento alla domanda principale, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.

CASSAZIONE, SS.UU. CIVILI, ORDINANZA N. 7822/2020 >> SCARICA IL TESTO IN PDF

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