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Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana (p. I) n. 13 del 25 marzo 2022 (n. 14) la
legge regionale del
18 marzo 2022, n. 2
recante “Disposizioni in materia edilizia”.
Questa volta non abbiamo dovuto aspettare il mese di agosto, come
ormai sembrava consuetudine, per vedere pubblicata la terza
modifica alla L.R. 16/2006, l’ennesima al piano casa (L.R. 6/2010)
e la prima alla L.R. 23/2021 (che, come ricordiamo, lo scorso anno
aveva apportato modifiche ed integrazioni sia alla legge regionale
16/2016 che ad altre leggi del settore, dettando inoltre ulteriori
disposizioni in materia edilizia ed urbanistica).

La Legge Regionale n. 23/2021

La L.R. 23 del 06/08/2021 è stata sottoposta a molte critiche ed
è stata oggetto (così come anche la L.R. 19/2021) ad impugnativa da
parte del Consiglio dei Ministri nella seduta n. 40 del 07/10/2021
(ben 23 pagine di argomentazioni, scaricabili dal
sito del governo
per asserire i profili di illegittimità
costituzionale in relazione agli articoli 4, commi 1, 2 e 7; 6
lettera d) punti 1), 4), 5) e 6); 10 ; 20 comma 1, lettera b); 22;
37 lettere a), c) punto 1, punto 2 e d) e 38 della L.R.
23/2021).

La Regione Siciliana per correggere il tiro rispetto alla
impugnativa ha da subito predisposto un disegno di Legge di
iniziativa parlamentare, DDL 1112, presentato dal Deputato Savarino
l’11 novembre 2021, che è stato approvato dall’ARS nella seduta del
02/03/2022 e divenuto legge, L.R. n. 2 del 18/03/2022, a seguito
della Pubblicazione nel Supplemento ordinario alla GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA (p. I) n. 13 del 25 marzo 2022
(n. 14).

MODIFICHE ALLA L.R. 16/2016

Vediamo quali sono in sintesi le modifiche apportate dalla
L.R. 2/2022 alla L.R. 16/2016
.

L.R. n. 2 del 18/03/2022 (Disposizioni
in materia edilizia).

La L.R. n. 2 del 18/03/2022 è una legge snella, formata da soli
tredici articoli.

Gli articoli che modificano la L.R. 16/2016 sono i primi 7, ed
intervengono con modifiche parziali su altrettanti 7 articoli della
L.R. 16/2016 ovvero sugli artt. 3, 5, 10, 16, 22, 25, 28.

Modifiche art. 3:

  • al comma 1 (edilizia libera) viene aggiornata la lettera b)
    modificando, come d’altronde è per il resto d’Italia, che
    nell’ambito degli interventi volti alla eliminazione delle barriere
    architettoniche non è compresa la realizzazione di ascensori
    esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma degli
    edifici;
  • al comma 1 (edilizia libera) lett. h) non si parla più di
    strade poderali ma solo di manutenzione ordinaria di
    strade poderali
    (quindi le strade poderali devono
    essere esistenti e non di nuova realizzazione
    );
  • al comma 1, la lett. l) viene completamente abrogata
    (mandando in pensione quello che eravamo abituati a fare in
    Sicilia da quasi 40 anni, vedi art. 6 della L.R. 37/85
    ),
    eliminando dall’edilizia libera gli interventi di risanamento e la
    sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture
    murarie;
  • al comma 1 (edilizia libera) lett. m) vengono eliminanti gli
    interventi relativi ai vasconi in terra battuta per usi
    irrigui;
  • al comma 1, la lett. s) viene completamente abrogata non
    potendosi più realizzare in edilizia libera
    le opere interrate
    per lo smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a
    civile abitazione compresa l’installazione di fosse tipo Imhoff o a
    tenuta, sistemi di fitodepurazione, per immobili privi di fognatura
    dinamica comunale;
  • al comma 1 lett. aa) viene specificato che gli interventi
    previsti (l’installazione di impianti per la produzione di
    energia da fonti rinnovabili
    ) non debbano alterare la
    volumetria complessiva e l’aspetto esteriore degli edifici;
  • il comma 1 lett. af) viene completamente riscritto, prevedendo
    l’edilizia libera solo nel caso di collocazione di piscine
    pertinenziali prefabbricate fuori terra
    , realizzate con
    materiali amovibili, di dimensioni non superiori al 20 per cento
    del volume dell’edificio e comunque di volumetria non superiore a
    90 mc.
  • al comma 2 lett. g) in analogia al comma 1 lett. h) non si
    parla più di strade interpoderali ma solo di manutenzione ordinaria
    di strade interpoderali (quindi le strade interpoderali devono
    essere esistenti e non di nuova realizzazione
    );
  • al comma 2 lett. i) sono escluse le nuove realizzazioni di muri
    a secco tra m. 1.50 e 1.70 (solo la ricostruzione e il
    ripristino di tali strutture sono mantenute come edilizia
    libera
    );
  • la lett. h) ed l) del comma 2 sono abrogate (si parlava di
    opere murarie e di recinzione con altezza massima di m. 2 e di
    smaltimento reflui di strutture non residenziali
    );
  • la lett. p) del comma 2 viene riscritta del tutto e riguarda i
    sistemi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti
    rinnovabili.
  • viene completamente abrogato il comma 7 che prevedeva
    che le disposizioni di legge prevalessero su quelle contenute negli
    strumenti urbanistici.

Modifiche art. 5:

Viene reintrodotto il limite temporale ai fabbricati esistenti
per poter usufruire del recupero abitativo, che ora è riferito ai
soli immobili esistenti alla data di entrata in vigore della legge,
e quindi al 25/03/2022. Il limite temporale era stato tolto
dall’art. 49 della L.R. 16/2017. Viene chiarito che tra gli
immobili cd. legittimi, quando la norma utilizza il termine
“sanatoria”, ci si riferisce agli immobili che hanno ottenuto il
provvedimento ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/20201 e non ai
condoni. Viene cassato tutto il secondo punto dello stesso comma
5.

Al comma 6 vengono introdotte ulteriori specifiche sul rispetto
di altre normative nel recupero abitativo.

Modifiche art. 10:

Viene introdotto il comma 7bis che pone rimedio ad una
precedente dimenticanza, introducendo la previsione che la SCIA
alternativa al PdC deve essere presentata almeno trenta giorni
prima dell’effettivo inizio lavori.

Viene completamente abrogato il comma 10 (introdotto dalla L.R.
23/2021), oggetto di impugnativa, che permetteva in Sicilia, con
SCIA, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di
ripristino di edifici crollati (nel medesimo lotto), nel rispetto
della volumetria esistente, per motivi di sicurezza o di rispetto
di distanze previste negli strumenti urbanistici vigenti alla data
dell’intervento previo parere e autorizzazione paesaggistica della
Soprintendenza competente per territorio (in palese contrasto
con la norma nazionale di cui all’art. 3 comma 1 lett. d del DPR
380/2001
).

Modifiche art. 22:

Viene introdotto il comma 1-septies, che permette a chi ha già
fatto richiesta, prima della data di entrata in vigore della legge
regionale 6 agosto 2021, n. 23, di non applicare le disposizioni
dei commi 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 1 sexies, in tema
di cessione di volumetria e diritti edificatori.

Modifiche art. 25:

Viene abrogato il comma 3 escludendo quindi la possibilità di
ottenere la compatibilità paesaggistica anche per la
regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di
autorizzazione paesaggistica per i beni individuati dalle lettere
a) e b) del comma 1 dell’articolo 134 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

Modifiche art. 28:

Viene riscritto il comma 3, eliminando la possibilità di
presentare prima delle perizie giurate CILA tardiva e SCIA in
sanatoria (che a mio avviso era un ottima soluzione per gli
abusi minori sugli immobili oggetto di condono non definiti da
anni
). E viene ora stabilito inoltre che, trascorsi 90 giorni
dal deposito della perizia giurata si applica quanto previsto
dall’art. 20 (silenzio assenso) della L. 241/90 e ss.mm.ii.

MODIFICHE ALLA L.R. 6/2010

Vediamo quali sono in sintesi le modifiche apportate dalla L.R.
2/2022 alla L.R. 6/2010.

L.R. n. 2 del 18/03/2022 (Disposizioni
in materia edilizia).

L’articolo che modifica la L.R. 6/2010 (cd. Piano Casa) è l’8,
ed interviene con modifiche all’art. 2 comma 4, all’art. 6 comma 2,
ed all’art. 11 comma 2 lett. f), oltre ad introdurre dopo il comma
4 dell’art. 6 il comma 4bis.

Di fatto vengono nuovamente esclusi dall’applicazione dei
benefici del Piano Casa gli immobili che avevano usufruito del
condono edilizio (introdotti dalla L.R. 23/2021). Il
limite temporale di realizzazione degli interventi di cui all’art.
2 e 3 della L.R. 6/2010 è fissato (già da prima) al 31/12/2023 e le
relative istanze devono essere presentate entro il 30/06/2023 e
corredate a pena di inammissibilità, dal titolo abilitativo
edilizio ove previsto. Viene introdotto il comma 4 bis che
reintroduce la possibilità per i comuni, entro 180 giorni dal
25/03/2022 e con delibera consiliare, di escludere parti del
territorio dall’applicazione del piano casa di cui all’art. 2 e
3

MODIFICHE ALLA L.R. 23/2021

Vediamo quali sono in sintesi le modifiche apportate dalla L.R.
2/2022 alla L.R. 23/2021.

L.R. n. 2 del 18/03/2022 (Disposizioni
in materia edilizia).

Gli articoli della L.R. 2/2022 che interessano la L.R. 23/2021
sono due, ovvero l’art. 9 e l’art. 10 che modificano
rispettivamente l’art. 38 e l’art. 43 della L.R. 23/2021

Modifiche art. 38:

Viene modificato il comma 1 dell’art. 38 prevedendo una
riduzione del periodo di deroga al limite dei 50 mq dettato
dall’art. 20 della L.R. 4/2003, limitato ora al termine
dell’emergenza pandemica (e non più a due anni dalla data di
entrata in vigore della L.R. 23/2021) con l’obbligo di rimozione
delle opere entro 90 giorni dalla cessazione dello stato di
emergenza pandemica.

Modifiche art. 43:

Viene modificato l’art. 43 al comma 1 bis che modificava l’art.
23 (Norme in materia di aree gestite dal consorzio ASI della
provincia di Messina
) della L.R. 8/2012. Viene integrato il
comma 1bis, introdotto dalla L.R. 23/2021, ed ora sono ammessi in
tali aree oltre i cambi di destinazione d’uso per tutte le
costruzioni già destinate a civile abitazione, ad attività
turistico-ricettiva, ad attività artigianale industriale,
ovvero commerciale e di servizi (la norma interessa
esclusivamente la città di Messina
)

MODIFICHE ALLE L.R. 24/2021 E 21/2021

Vediamo quali sono in sintesi le modifiche apportate dalla L.R.
2/2022 alle LL.RR. 24/2021 e 21/2021.

L.R. n. 2 del 18/03/2022 (Disposizioni in materia
edilizia).

Gli articoli della L.R. 2/2022 che interessano la L.R. 24/2021 e
la L.R. 21/2021 sono due, e più precisamente per la L.R. 24/2021
l’art. 11 e per la L.R. 21/2021 l’art. 12.

Modifiche art. 3 L.R. 24/2021:

Vengono abrogati i commi 2 e 3 dell’art. 3 della L.R. 24/2021 la
cui rubrica è “Norme sulla direzione degli enti parco
regionali
” che tratta di organizzazione amministrativa degli
enti regionali.

Modifiche art. 18 L.R. 21/2021:

Viene completamente abrogato l’art. 18 della L.R. 21/2021
rubricato “Norme per la riduzione del contenzioso relativo alle
concessioni demaniali marittime.”

Questa una prima analisi, che necessita comunque di
approfondimenti, con la quale abbiamo voluto esaminare rapidamente
le modifiche che la L.R. 2/2022, pubblicata oggi, ha apportato alle
LL.RR. 16/2016, 6/2010, 23/2021 (8/2012), 21/2021 e 24/2021.

Modeste modifiche dettate dalla contingente problematica della
impugnativa fatta dal Consiglio dei Ministri. Si naviga a vista in
attesa di un porto sicuro.


In allegato il testo coordinato della Legge n. 16/2016
realizzato dall’ing. Nunzio Santoro.

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