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Il tribunale di Catanzaro sottolinea come nell’opposizione a decreto ingiuntivo soggetta a mediazione obbligatoria, l’ingiustificata assenza della parte non determina l’improcedibilità del giudizio ma soltanto la sanzione pecuniaria

Mediazione obbligatoria e sanzione mancata partecipazione

Nell’opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, l’ingiustificata assenza della parte al procedimento avviato dall’opposto non comporta l’improcedibilità del giudizio ma soltanto la sanzione pecuniaria costituita dal versamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Lo sottolinea la seconda sezione civile del tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 1843/2022. 

La vicenda

A proporre opposizione a decreto ingiuntivo è un uomo coobbligato in solido con la debitrice principale nei confronti di una banca per un importo di oltre 50mila euro. L’opponente deduce tra le altre cose, l’inesistenza della fideiussione e la violazione del dovere di buona fede da parte della creditrice.  

La banca dal canto suo contesta quanto dedotto e insiste per il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 

Il giudice concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e termine per l’esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale relativa alle controversie in materia di contratti bancari. All’udenza successiva, parte opposta chiede dichiararsi l’improcedibilità dell’opposizione per non aver l’opponente partecipato al primo incontro di mediazione delegata dal tribunale. 

Mancata partecipazione mediazione: scatta solo la sanzione

Il giudice, preliminarmente, osserva che la mancata comparizione dell’opponente dinanzi al mediatore, a seguito di iniziativa assunta dall’opposto non può comportare l’improcedibilità del giudizio di opposizione. Tale conseguenza, infatti, rileva il tribunale calabrese, “non rientra tra quelle previste per la mancata comparizione dall’art. 8 comma 4-bis D.Lgs. 28/2010 che, prevede, come conseguenza dell’assenza delle parti la sola applicazione di una sanzione pecuniaria oltre che la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c.”. 

Come affermato dalla Cassazione, infatti, precisa il giudicante, “l’improcedibilità quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale deve essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell’improcedibilità”, ragion per cui l’improcedibilità non può operare in difetto di espressa previsione legislativa (Cass. n. 20975/2017) che nel caso di specie manca. 

Tuttavia, conclude il giudice, “considerato che pacificamente l’opponente non ha partecipato alla procedura di mediazione né ha fornito giustificazione valida della sua mancata partecipazione, deve essere condannato a versare all’erario l’importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio”. 

Respinte nel resto le altre doglianze, l’opposizione è rigettata con piena e integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto. 

Scarica Sentenza Tribunale di Catanzaro 28 12 2022

 

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