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Quando si acquista un bene, ad esempio, una casa con giardino o un orto in campagna, possono emergere delle difficoltà per individuare i confini con le proprietà limitrofe, soprattutto se i termini non sono delimitati chiaramente. In tal caso, di quali strumenti dispone il proprietario? Cosa può fare per impedire l’usucapione, se il vicino sconfina? La presente guida mira a chiarire come si determinano i confini tra due o più fondi contigui, con un particolare riferimento alle mappe catastali, che rappresentano uno strumento rilevante di cui avvalersi, sebbene non determinante.

Indice

1. Cos’è il Catasto e a cosa serve
2. Riferimenti normativi
3. Come si individua un bene al Catasto
4. Quali documenti si possono chiedere al Catasto
5. Il Catasto terreni e il Catasto fabbricati
6. A chi si può rivolgere il cittadino per conoscere i confini delle proprietà immobiliari
7. Cosa si intende per confini catastali
8. Confini di fatto e confini catastali
9. Cosa sono le mappe catastali?
10. Planimetria, foglio di mappa, mappa d’impianto: differenze
11. Cosa sono gli estratti di mappa
12. Mappe catastali: il loro uso probatorio residuale
13. Perché il frazionamento catastale prevale sulle mappe?
14. Validità dell’estratto di mappa catastale
15. Cosa fare quando i confini catastali sono errati
16. Come risolvere le controversie relative ai confini in via stragiudiziale (con modello di lettera)
17. La lettera al confinante interrompe l’usucapione?
18.Come risolvere le controversie relative ai confini in via giudiziale


18.1. La competenza: giudice di pace e tribunale
18.2. La mediazione obbligatoria
18.3. L’azione di regolamento dei confini
18.3.1. Incertezza sui confini: oggettiva e soggettiva
18.3.2. Caratteristiche e presupposti
18.3.3. Differenza rispetto all’azione di rivendicazione: cenni
18.3.4. Come può difendersi il confinante citato in giudizio? (usucapione)
18.3.5. I mezzi di prova
18.4. L’azione per l’apposizione di termini
18.4.1. Le difese del confinante

19. I costi per regolare le controversie relative ai confini

19.1. Costi per il procedimento di mediazione
19.2. Costi per il procedimento ordinario
19.3. Costo per l’avvocato
19.4. Costi per il perito (eventuale)

20. Il cosiddetto “picchettamento dei confini”
21. Rimuovere i “picchetti di confine” costituisce reato?
22. Il catasto tavolare: cenni



1. Cos’è il Catasto e a cosa serve

Prima di esaminare la problematica dei confini, è bene ricordare, in estrema sintesi, cosa sia il Catasto.

Potremmo definirlo come un inventario che contiene tutti i beni immobili esistenti sul territorio nazionale, con l’indicazione dei dati del relativo proprietario (nome, cognome, codice fiscale). Ricordiamo che per bene immobile, si intende sia un terreno (ad esempio, un orto o un appezzamento), che un fabbricato (come una casa o un appartamento). L’ufficio catastale trova il proprio referente normativo nella legge che qualifica l’Amministrazione del Catasto e dei servizi tecnici erariali come uno degli organi cartografici dello Stato, unitamente all’Istituto geografico militare; all’Istituto idrografico della Marina; alla Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell’Aeronautica. Preme precisare come in alcuni Comuni delle province di Trieste, Trento, Bolzano e Belluno sia tuttora vigente il cosiddetto catasto tavolare, retaggio della dominazione austro-ungarica (vedasi ultimo paragrafo).

La finalità del Catasto è segnatamente fiscale e, diversamente da quanto comunemente si pensa, non stabilisce la proprietà dei beni immobili. Tale compito spetta alla Conservatoria dei registri immobiliari, presso cui vengono trascritti tutti gli atti che abbiano ad oggetto la costituzione, modifica ed estinzione di diritti reali (come la proprietà, l’usufrutto, la servitù e così via).

La ripartizione catastale, oltre che per il Fisco, è determinante per l’identificazione fisica del bene, rilevante ai fini della presente trattazione.

2. Riferimenti normativi sul Catasto

Senza pretesa di completezza, si citano alcune disposizioni in materia di Catasto:

  • la legge 68/1960 recante “Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici”;
  • il Decreto Ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28 contenente il “Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale”;
  • il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, contenente “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, in particolare l’art. 19 sull’aggiornamento del catasto, che ha aggiunto un comma all’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 recante “Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari”.

3. Come si individua un bene al Catasto

Come abbiamo detto, il Catasto riguarda tutto il territorio nazionale; quindi, ogni Comune è rappresentato su dei fogli, detti fogli di mappa, numerati in via progressiva. Questo significa che ogni Comune italiano avrà un “Foglio 1” e, se le dimensioni sono molto ampie, anche un “Foglio 2” e così via. Pertanto, il Foglio 1 di qualsiasi Comune contiene tutti gli appezzamenti di terreno che vi si trovano e anch’essi vengono numerati, sempre partendo da 1.

I singoli appezzamenti sono denominati particelle o mappali e rappresentano l’unità elementare del Catasto. I mappali, a loro volta, possono contenere dei fabbricati (una casa, una cantina, un appartamento). Non sempre i suddetti fabbricati appartengono allo stesso proprietario, si pensi ad un condominio composto da molti alloggi, pertanto, a tali unità si attribuisce un ulteriore numero detto subalterno.

Facciamo un esempio.           

Immaginiamo un appartamento, di proprietà di Tizio, ubicato all’interno di uno stabile, nel Comune Alfa. Il bene sarà censito al catasto fabbricati del Comune di appartenenza come segue: Foglio 1, particella 25 (che individua tutto il condominio), subalterno 2 (che individua il singolo alloggio di proprietà di Tizio); gli altri appartamenti del condominio avranno un diverso numero di subalterno, ma si troveranno sullo stesso foglio e mappale.

Tutti quelli suindicati rappresentano gli identificativi catastali; si tratta di numeri che, come dice il nome stesso, identificano univocamente il bene; riassumendo, si parla di foglio, particella (o mappale) e subalterno. Per ogni unità immobiliare, è indicata anche la categoria se si tratta di fabbricati (ad esempio A3 o A4) o la qualità in caso di terreni (pascolo, frutteto, seminativo e così via); inoltre, sono sempre indicate la superficie catastale e la rendita (nel caso dei terreni, si parla di reddito dominicale e reddito agricolo).

Tutte le informazioni sopra indicate possono essere visionate tramite la richiesta di una visura catastale.

4. Quali documenti si possono chiedere al Catasto

Alla luce di quanto sin qui esposto, emerge come il cittadino possa chiedere all’ufficio del Catasto i documenti che seguono:

  • i fogli di mappa, ossia i fogli che rappresentano una porzione del territorio comunale, numerato progressivamente da nord a sud, in cui sono presenti le particelle;
  • gli estratti di mappa, come dice il nome, rappresentano solo una porzione della mappa catastale – un estratto appunto – su cui si trova una particella e ciò che la circonda;
  • le planimetrie catastali, che hanno ad oggetto unicamente i fabbricati (non i terreni) e riportano il disegno dell’immobile;
  • le visure catastali, vale a dire quei documenti che, all’interno di una tabella, contengono i dati degli immobili registrati. Le visure possono essere:
    • per soggetto, ossia si indica il nominativo della persona e dalla visura emergono tutti gli immobili a cui è collegata quella persona;
    • per immobile, quando si effettua una ricerca tramite i dati catastali con riferimento ad un bene specifico;
    • attuali hanno ad oggetto i dati correnti;
    • storiche hanno ad oggetto anche i dati passati (si pensi ad un bene trasmesso in via ereditaria, nella visura saranno indicati i dati del de cuius e degli eredi, oltre alle quote di comproprietà);

5. Il catasto terreni e il catasto fabbricati

Esistono due “tipi” di catasto:

1) il catasto terreni che è un archivio di mappe, in scala, relativo a tutti i terreni agricoli e ai fabbricati rurali;

2) il catasto fabbricati, invece, è composto da planimetrie catastali, anch’esse in scala e contiene tutti i fabbricati urbani.

L’estratto di mappa catastale si ricava dal catasto terreni e si tratta di una porzione del foglio di mappa (per un approfondimento, vedasi paragrafo 11).

I due Catasti si fondano sulla particella come unità fondamentale (la particella catastale per i terreni e l’unità immobiliare per i fabbricati). «L’elemento inventariale minimo della cartografia è la particella di possesso costituita da una porzione di terreno, sito nello stesso comune e foglio di mappa, caratterizzata da continuità fisica ed isopotenzialità produttiva, nonché da omogeneità dei diritti reali sullo stesso insistenti» (art. 13 c. 2, D. M. 28/1998).

Quindi, dalla una stessa particella del Catasto Terreni, si possono formare uno o più immobili urbani da registrare al Catasto Fabbricati; a cui viene attribuito un numero di subalterno.

6. A chi si può rivolgere il cittadino per conoscere i confini delle proprietà immobiliari

Come abbiamo detto, i documenti di cui sopra possono richiedersi al competente ufficio del Catasto, presso l’Agenzia delle Entrate. I predetti documenti sono concessi gratuitamente, purché il richiedente sia titolare del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento (enfiteuta, usufruttuario), anche in parte, delle particelle di cui si chiedono i documenti.

La richiesta può avvenire:

 • presso gli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia delle Entrate (escluse le sedi di Trento e Bolzano, ove il servizio è gestito dalle Province autonome);

 • presso gli sportelli catastali decentrati operanti presso la sede dei Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni, e Associazioni di Comuni (l’elenco degli sportelli è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Catasto e Cartografia”);

 • in modalità telematica tramite Entratel/Fisconline utilizzando il servizio “Consultazione personale”.

Quando il richiedente non è titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale, può in ogni caso chiedere la consultazione delle particelle catastali presenti nella banca dati informatica dell’Agenzia, previo pagamento dei tributi speciali catastali, con le medesime modalità di cui sopra. I costi sono piuttosto contenuti.

Se la richiesta avviene:

 • allo sportello, la visura è rilasciata al richiedente in formato cartaceo;

 • in via telematica, la visura è rilasciata come file in formato pdf.

Può capitare che alcuni dati siano disponibili solo in formato cartaceo, in tali circostanze, è necessario rivolgersi personalmente presso il competente Ufficio provinciale – Territorio.

7. Cosa si intende per confini catastali

In linea generale, ciascun fondo reca dei confini, ossia una linea di demarcazione che stabilisce il limite del diritto del proprietario. I confini di un terreno o di un fabbricato segnano fisicamente il termine entro il quale ciascun proprietario esercita la facoltà di godimento, insita nel suo diritto di proprietà. Nello specifico, il confine è la linea che circoscrive una proprietà, ossia segna il punto in cui finisce la proprietà di uno e inizia quella di un altro.

Solitamente, i confini sono individuati in maniera visibile, con appositi segni (muretti in pietra, recinzioni e così via). In difetto, i confini possono dedursi dai documenti relativi alla proprietà dell’immobile. Si fa riferimento all’atto di acquisto, in cui è indicata l’estensione del fondo e alle mappe catastali. Infatti, qualsiasi proprietà, sia essa una casa o un terreno, viene identificata con un numero di foglio di mappa e di particella, per essere inserita nell’archivio del Catasto. Ivi si trovano le mappe catastali con l’indicazione dei confini di ciascuna proprietà. Tuttavia, come vedremo, non sempre l’archivio del Catasto viene aggiornato, ad esempio, per eliminare le vecchie mappe, sostituirle con le nuove e adeguarle allo stato di fatto. Infatti, può capitare che i confini cambino per via di frazionamenti o accorpamenti di una o più particelle.

8. Confini di fatto e confini catastali

I confini tra due fondi contigui possono essere caratterizzati da elementi fisici e visibili sul terreno come muretti, alberi, torrenti, sentieri e strade carraie. Nondimeno, può capitare che, ad esempio, il muro divisorio risulti arretrato di alcuni metri rispetto al confine catastale. Emerge, quindi, una discrasia tra il confine di fatto (determinato dal muretto) e quello catastale (emergente dalle mappe). Purtroppo, il mancato aggiornamento del Catasto spesso determina la non conformità delle sue risultanze rispetto alle situazioni reali o allo stato effettivo dei luoghi. Ciò si verifica nel caso in cui il proprietario non segnali gli aggiornamenti degli immobili variati a seguito di modifiche, o per ristrutturazioni, o a causa di frazionamenti o accorpamenti. Per tutti questi motivi, le risultanze catastali non sempre sono attendibili, non a caso, come vedremo, nella gerarchia probatoria, rappresentano l’ultima fonte di prova a cui ricorrere.

Per completezza, si sottolinea che, proprio per l’esigenza di assicurare la conformità dello stato di fatto (ad esempio, un confine delineato in un certo luogo), con quanto indicato in Catasto (vale a dire, il confine delineato sulla mappa), è intervenuta la legge. Il d.l. 78/2010 ha cercato di ovviare alla situazione preesistente, tentando di “allineare” il Catasto con la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Infatti, la mancata rispondenza tra atti catastali e situazione di fatto viene colpita con la nullità. In particolare, l’art. 29 c. 1 bis legge 52/1985 (introdotto dal d.l. 78/2010) prevede che:

«Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari».

9. Cosa sono le mappe catastali

La mappa catastale è la rappresentazione grafica del terreno, realizzata in scala, solitamente di 1:2000. Significa che, nel disegno, le misure reali del bene (ad esempio, un terreno) devono essere divise per 2.000; ossia, 1 millimetro sul disegno, equivale a 2 metri nella realtà.

Nella mappa catastale, sono individuate e descritte graficamente tutte le particelle censite al Catasto dei Terreni; ad ogni particella è attribuita una forma e la sua posizione rispetto alle linee che delimitano il demanio (strade, acque, ecc.). Sulla mappa, non sono presenti solo le particelle, ma anche la sagoma dei fabbricati, se esistenti. In particolare, sono segnalati i punti trigonometrici e i punti fiduciali. Si tratta di punti di riferimento che vengono utilizzati dai tecnici – solitamente i geometri – per effettuare rilievi e/o nuove misurazioni, ad esempio, per l’accatastamento di un bene o il frazionamento. Dalle mappe catastali, è possibile ricavare un estratto di mappa, che ha ad oggetto una o più particelle limitrofe o un intero foglio di mappa. La visura mostra la posizione e la geometria della particella di Catasto dei Terreni e degli eventuali fabbricati sovrastanti, riferiti ad una determinata porzione di foglio catastale.

10. Planimetria, fogli di mappa, estratti di mappa, mappa d’impianto: differenze

Sinora abbiamo parlato di mappe, planimetrie, estratti, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza, per quanto la materia sia estremamente tecnica:

  • la mappa originale d’impianto rappresenta l’esemplare originale, disegnato su “carta forte”, ossia un particolare supporto che ne assicura la lunga conservazione; tale esemplare è sottratto all’uso, infatti, non viene mai aggiornato; in buona sostanza, si tratta di una “risorsa storica”;
  • i fogli di mappa sono i fogli che rappresentano una porzione del territorio comunale, in cui sono indicate le varie particelle;
  • gli estratti di mappa, come dice il nome, rappresentano solo una porzione della mappa catastale – un estratto appunto – su cui si trova una particella e ciò che la circonda, è un documento significativo per accertare i confini tra fondi contigui, infatti, la linea che circonda la particella catastale sulla mappa rappresenta la linea di confine della stessa;
  • le planimetrie catastali hanno ad oggetto unicamente i fabbricati (non i terreni) e riportano il disegno dell’immobile, con i vani (bagno, cucina, sala, disimpegno et cetera).

11. Cosa sono gli estratti di mappa

Come abbiamo accennato, l’estratto di mappa catastale è una rappresentazione grafica, insomma un disegno, di una porzione di terreno. È realizzato in scala, solitamente 1:2000, oltre al contorno della particella, comprende anche le sagome degli edifici e dei terreni ed i numeri delle particelle. L’aspetto degno di rilievo consiste nel fatto che, nell’estratto di mappa, non è presente la singola particella, ma anche quelle confinanti; per questo motivo, l’estratto è importante per definire i confini di un determinato terreno. Infatti, la linea che circonda la particella catastale sulla mappa, rappresenta la linea di confine della stessa.

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L’accertamento Catastale dei Fabbricati
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12. Mappe catastali: il loro uso probatorio residuale

La legge si occupa dei casi in cui il confine tra due fondi sia incerto e dispone che “in mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali” (art. 950 c.c.). Invero, il ricorso alle mappe catastali va inteso in senso residuale e sussidiario; in altre parole, si privilegiano altri mezzi di prova (Cass. 10062/2018). Per completezza, si osserva che i dati catastali, in sede di azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), non assumano neppure valore probatorio, ma valgano come mero indizio (Così C. M. BIANCA, Diritto Civile. La proprietà, 6, Milano, Giuffrè, 1999, 439, nota 31). Torniamo, ora, alla gerarchia delle prove in materia di confini (art. 950 c.c.), la legge ammette l’impiego di qualsiasi strumento probatorio.

Innanzitutto, si attribuisce la priorità ai titoli di acquisto (i cosiddetti “rogiti”); infatti, spesso, contengono l’indicazione dell’estensione del bene, nonché la corretta indicazione dei confini. A tal proposito, si ricorda che la legge (art. 29 c. 1, legge 52/1985 52) dispone che negli atti con cui si concede l’ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l’immobile debba essere designato anche con l’indicazione di almeno tre dei suoi confini.

Può assumere valore probatorio prevalente, rispetto agli estratti di mappa, anche il cosiddetto frazionamento (vedasi paragrafo seguente).

Oltre ai documenti succitati, è possibile avvalersi di qualsiasi mezzo di prova idoneo all’individuazione dell’esatta linea di confine, mentre il giudice deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (Cass.14993/2012; Cass. 10062/2018). Ad esempio, possono eseguirsi ispezioni sui luoghi o una consulenza tecnica, necessaria a ricostruire quale sia effettivamente la linea divisoria tra i lotti.

È ammessa anche la prova per testi, di cui tenersi conto solo se il confine risulti incerto, anche sulla base degli oggettivi elementi forniti dai titoli e dal frazionamento richiamato negli atti di acquisto (Cass. 23500/2007). In ogni caso, spetta al giudice di merito scegliere le risultanze probatorie decisive (Cass. 8072/1999). Infine, «se va data prevalenza agli atti traslativi della proprietà, in quanto contenenti utili indicazioni sull’estensione dei fondi confinanti, è peraltro utilizzabile ogni mezzo istruttorio, anche di carattere tecnico e preventivo e persino la prova testimoniale (fermo il vaglio dell’ammissibilità e della concludenza della medesima), avendo le risultanze catastali, ai sensi del terzo comma dell’art. 950 c.c., valore meramente sussidiario» (Cass. 5459/1985).

Inoltre, in sede giudiziale, nulla esclude che l’attore possa deferire giuramento decisorio o indurre la parte alla confessione, per quanto si tratti di ipotesi davvero remote.

13. Perché il frazionamento catastale prevale sulle mappe?

Per la determinazione del confine tra due fondi limitrofi e per «l’individuazione della loro esatta consistenza, assume rilevanza preminente il tipo di frazionamento catastale contenente gli estremi della lottizzazione, qualora le parti ad esso abbiano fatto espresso riferimento nei rispettivi atti di acquisto». In particolare, il frazionamento allegato all’atto di divisione ha una valenza probatoria privilegiata rispetto alle mappe catastali, se il predetto frazionamento sia richiamato nell’atto e le parti abbiano sottoscritto il documento grafico (Cass. 4315/2018).

Perché il frazionamento catastale prevale sulle mappe?

Non qualsiasi tipo di frazionamento, ma solo quello che costituisce parte integrante del titolo di acquisto; in tale circostanza, infatti, il frazionamento non è un semplice dato catastale, ma rappresenta la fonte di tale dato, perché espressione della volontà dei contraenti (Cass. 1446/1996).

14. Validità dell’estratto di mappa catastale

Come si evince da quanto sopra, l’estratto di mappa non ha un valore probatorio stringente, il giudice, infatti, è libero di attribuire maggior “valore” ad altre fonti di prova. Anzi, egli si avvale delle risultanze catastali solo se tutti gli altri elementi probatori siano inidonei allo scopo. Del resto, i certificati catastali non forniscono la prova della proprietà, che si può evincere, invece, dai titoli di acquisto.

Per quale ragione alle mappe si attribuisce un valore meramente suppletivo?

Innanzitutto, lo stabilisce la legge all’art. 950 c. 3 c.c., in materia di azione di regolamento dei confini. Tuttavia, tale regola trova applicazione anche al di fuori dall’azione di cui sopra, ad esempio, nel caso in cui si chieda l’accertamento delle distanze legali e, quindi, sia determinante conoscere il confine (Cass. 9652/2013).

Inoltre, non sempre le mappe sono aggiornate e il loro contenuto può essere in contrasto con altri atti, ad esempio, con il frazionamento richiamato nel titolo di acquisto del terreno o con il frazionamento derivante da un atto di divisione, o ancora, in contraddizione con le dichiarazioni testimoniali.

15. Cosa fare quando i confini catastali sono errati: cenni

Gli errori possono essere di diversa natura.

Ad esempio, possono registrarsi errori materiali (errata copiatura) per i quali la procedura di correzione è abbastanza agevole. L’errore può dipendere anche dal mancato aggiornamento delle mappe, magari a seguito di un accorpamento di particelle o per l’intervenuta usucapione di una porzione di terreno. Anche in questo caso si rende necessario eliminare l’errore, ma come?

Sul punto, è bene distinguere tra:

  • la rettifica dei confini che può comportare un frazionamento e un trasferimento di proprietà, quindi, la necessità di rivolgersi ad un notaio;
  • la riconfinazione che si limita a delimitare proprietà già trasferite, ossia a ripristinare una linea di confine non materializzata; non è necessario un atto notarile, ma è sufficiente un verbale per apposizione di termini mancanti, da parte del tecnico.

La rettifica del confine può avvenire:

  • in accordo tra le parti;
  • a seguito di una sentenza (ad esempio, in seguito all’azione di regolamento dei confini, vedasi paragrafo 18.3).

La riconfinazione, ossia il ripristino della linea di confine, avviene:

  • a seguito di una sentenza (ad esempio, di apposizione dei termini, vedasi paragrafo 18.4);
  • su mandato congiunto dei due confinanti;
  • su incarico del singolo proprietario del terreno (in questo caso, è necessario informare il confinante di tale attività, vedasi modello di lettera nel paragrafo 16).

Il tecnico incaricato deve verificare la documentazione (come gli atti di acquisto), controllare gli atti di aggiornamento catastali utili, effettuare un sopralluogo e procedere con i rilievi. Solitamente, si effettua un tracciamento e un picchettamento del confine (vedasi paragrafo sul picchettamento).

16. Come risolvere le controversie relative ai confini in via stragiudiziale (modello di lettera)

Prima di adire le vie legali, è buona norma cercare di risolvere bonariamente la vertenza con il proprio vicino. A tal proposito, si parla di composizione stragiudiziale della lite, ossia “al di fuori del giudizio”. L’ipotesi più ricorrente, in materia di controversie tra confinanti, riguarda il caso in cui l’altro proprietario abbia sconfinato, appropriandosi di una porzione che non gli spetta, ad esempio, erigendo una recinzione, tra i due lotti, senza seguire la corretta linea divisoria tra i fondi. Il proprietario che si senta usurpato, per tutelarsi, può inviare una lettera alla controparte, in cui illustra le proprie ragioni. Di seguito, un facsimile meramente indicativo:

Se la missiva di cui sopra non sortisce alcun effetto, ci si potrà rivolgere ad un legale al quale chiedere di redigere una diffida (ad esempio, nell’ipotesi in cui il vicino abbia approfittato dell’assenza di un limite visibile tra i due fondi per sconfinare); se neppure in questo modo si raggiunge il risultato sperato, occorrerà procedere alla mediazione (vedasi paragrafo 18.2); come vedremo, si tratta di un procedimento veloce (non può superare i 3 mesi) e poco oneroso. Nell’ipotesi in cui il tentativo mediativo fallisca, non resta altra strada se non arrivare davanti al giudice.

17. La lettera al confinante interrompe l’usucapione?

Come vedremo (paragrafo 18.3.4), il confinante, che sia citato in giudizio per aver occupato una porzione di terreno sul confine – che non gli appartiene – può eccepire l’intervenuta usucapione (anche se tale eccezione non sempre è praticabile, ma per un approfondimento si rinvia al paragrafo specifico).
Si ricorda che l’usucapione è un modo di acquisto della proprietà, che avviene tramite il possesso continuo, pacifico, ininterrotto e manifesto di un bene (come un terreno o una porzione di esso) per la durata di 20 anni. Quindi, il possessore si trasforma in proprietario.

Cosa significa?

Se il confinante, per oltre un ventennio, ha coltivato una striscia di terra, che supera il confine, poniamo di 2 metri, ebbene, egli può eccepire di esserne divenuto il proprietario, anche se quella striscia, in realtà, apparteneva al suo vicino.

Cosa può fare la controparte per evitare che intervenga l’usucapione?

Deve interrompere il possesso e vi sono due possibilità:

a)      l’interruzione naturale: interviene quando il soggetto (nel nostro caso, il vicino) perda il possesso del bene o ne sia privato per oltre un anno (art. 1167 c.1 c.c.);

b)      l’interruzione civile: si verifica quando contro il possessore sia proposta una domanda giudiziale diretta a privarlo del bene; in altre parole, l’usucapione è interrotta dalla notificazione di un atto con cui si inizia il giudizio (artt. 1165 e 2943 c. 1 c.c.).

La semplice lettera di diffida o di messa in mora, inviata personalmente dalla parte o dal suo avvocato, non interrompe il decorso dei termini dell’usucapione, infatti, il possesso si può esercitare anche in contrasto con la volontà del titolare del diritto (Cass. 20611/2017; Cass. 9682/2014). Per questa ragione, se si intende interrompere efficacemente l’usucapione, è necessario procedere con la notifica di un atto di citazione, volta ad interrompere il possesso dell’usucapente.

Una volta avvenuta l’interruzione, il termine già trascorso viene completamente azzerato.

Per completezza, si ricorda che l’usucapione è interrotta anche dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (art. 2944 c.c.).

18. Come risolvere le controversie relative ai confini in via giudiziale

L’ordinamento mette a disposizione del proprietario le cosiddette “azioni di confine”:

  1. il regolamento di confine (art. 950 c.c.),
  2. l’apposizione di termini (art. 951 c.c.).

Si tratta di azioni che rientrano nel più ampio genus delle azioni petitorie, ossia a difesa della proprietà. Per questa ragione, possono essere esperite solo dal cosiddetto legittimato attivo, ossia dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (come l’usufruttuario o l’enfiteuta) contro il legittimato passivo, che, a sua volta, è il proprietario del fondo finitimo. Seguono le regole del processo ordinario di cognizione, con le lunghe tempistiche e gli esosi costi che lo connotano (vedasi paragrafo 19 sui costi).

18.1. La competenza: giudice di pace e tribunale

Per le due azioni sono competenti due diverse autorità giurisdizionali:

 • il giudice di pace si occupa dell’apposizione di termini (art. 7 c. 4 n. 1 c.p.c.), ossia nel caso in cui i confini tra i due fondi siano certi e pacifici (art 951 c.c.); il giudice di pace è competente, altresì, delle cause relative all’osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

 • il tribunale è competente per l’azione di regolamento dei confini, vale a dire quando i termini siano incerti e contestati (art. 950 c.c.).

Se la causa inizia come apposizione di termini, davanti al giudice di pace ma, in corso di causa, i confini vengano contestati, il procedimento viene devoluto al tribunale. Se il proprietario agisce per accertare il confine (non delimitato e incerto) e domanda, altresì, l’apposizione di termini resta comunque competente il tribunale.

Per quanto riguarda la competenza territoriale, si applica il forum rei sitae, ossia è competente il giudice del luogo in cui si trovano le proprietà confinanti (art. 21 c. 1 c.p.c.).

18.2. La mediazione obbligatoria

Nelle materie tassativamente indicate dalla legge (d. lgs. 28/2010) – come quella in oggetto – la mediazione è obbligatoria. Cosa significa? Prima di iniziare un procedimento giudiziale, occorre tentare una strada alternativa per trovare una soluzione tra le parti. Se non si esperisce tale tentativo obbligatorio, il giudice non può prendere in considerazione la domanda; a tal proposito, si dice che la mediazione rappresenta una condizione di procedibilità. Le parti personalmente, assistite dai rispettivi legali, si incontrano davanti al mediatore, che è un soggetto terzo. Ciascuna di esse esprime le proprie ragioni e il mediatore, come dice il nome, ha il compito di mediare per trovare una conciliazione. Vi sono due possibilità:

a)      se la mediazione riesce, si redige un verbale di mediazione che vincola le parti. Infatti, l’accordo sottoscritto dai partecipanti e dagli avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12 d. lgs. 28/2010);

b)      se la mediazione fallisce, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione, se anch’essa non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta rifiutata. La parte che rifiuta, senza ragione, una proposta che corrisponda interamente alla futura decisione del giudice, sarà condannata al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto (art. 13 d. lgs. 28/2010).

18.3. L’azione di regolamento dei confini

Si ricorre a tale azione quando si intende accertare, in via giudiziale, il confine tra due fondi finitimi, ossia confinanti. Preme sottolineare come tale azione sia diretta:

 • a eliminare lo stato di incertezza sulla divisione dei due lotti,

 • conseguentemente, a rideterminare le rispettive proprietà,

 • ma non riguarda il diritto di proprietà complessivamente inteso.

Infatti, la giurisprudenza è costante nell’affermare che «l’azione di regolamento dei confini mira esclusivamente ad eliminare un’incertezza sulla demarcazione tra fondi adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, e quindi presuppone che l’incertezza, oggettiva o soggettiva, cada sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà» (Cass. 28349/2011; Cass. 13986/2010; Cass. Ord. 11822/2018). In definitiva, l’azione riguarda un conflitto sull’estensione orizzontale dei lotti confinanti, ma non sulla titolarità del diritto di proprietà o sulle facoltà del singolo proprietario. Quanto all’estensione verticale della proprietà, invero, è dubbio se l’art. 950 c.c. sia applicabile. A tal proposito, si ricorda che la proprietà non va considerata solo in orizzontale, ma si estende anche in verticale, comprendendo il sottosuolo e lo spazio sovrastante (art. 840 c.c.).

18.3.1. L’incertezza sui confini: oggettiva e soggettiva

L’incertezza sulla delimitazione tra due proprietà confinanti può essere di due tipi

a)      incertezza oggettiva: quando manca una delimitazione visibile tra le due proprietà (ad esempio, non c’è un muretto divisorio o una recinzione);

b)      incertezza soggettiva: quando esiste una demarcazione visibile tra i due fondi, ma non vi sia rispondenza tra il confine apparente e quello reale.

18.3.2. Caratteristiche e presupposti

Da un punto di vista giuridico, si parla di:

 • azione reale, in quanto ha ad oggetto una res, ossia un bene (è discusso se questa azione rientri nell’art. 2653 c. 1 c.c. e, quindi, sia soggetta a trascrizione);

 • azione imprescrittibile, ossia esercitabile in ogni tempo (fatti salvi gli effetti dell’usucapione).

L’azione può essere esperita sono nel caso di incertezza dei confini, oggettiva (se il limite manca) o soggettiva (se il limite esiste, ma è contestato). Essa, infatti, risponde all’interesse del proprietario ad una certa delimitazione del proprio fondo.

Per contro, non si può agire con l’azione di regolamento del confine:

 • quando la delimitazione tra i fondi sia certa, ossia vi sia coincidenza tra quanto risulta dai titoli di proprietà e la situazione reale (mentre, eventualmente, può proporsi l’azione di apposizione di termini);

 • quando si contestano i titoli di proprietà e non solo i confini (in tal caso, occorre agire con l’azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., vedasi paragrafo seguente).

L’azione ha ad oggetto:

 • i terreni rustici,

 • ma anche fondi urbani, edificati o non.

Cosa significa?

Semplicemente, l’azione per regolamento del confine può riguardare anche delle unità immobiliari, ossia dei fabbricati, e non solo dei terreni. Infatti, per la giurisprudenza di legittimità, l’espressione “fondo”, usata nell’art. 950 c.c., indica l’unità immobiliare come area suscettibile di tutte le sue possibili utilizzazioni (Cass. 25354/2017).

18.3.3. Differenza rispetto all’azione di rivendicazione: cenni

L’azione di rivendicazione (art. 948 c.c.) è un’azione petitoria, che viene esperita da chi sia stato privato di un bene di sua proprietà e, quindi, proponga una domanda giudiziale per rivendicarlo. Si tratta di un’azione volta ad accertare la proprietà del bene contestato, con la contestuale condanna del possessore o detentore di restituirlo al legittimo proprietario.

Al lume di quanto sopra, emerge come nella rivendicazione, la contestazione investa l’intero bene o una porzione di esso, ma soprattutto riguardi la sua titolarità; invece, nell’azione di apposizione dei termini, la contestazione investe unicamente l’estensione del bene, ossia del suo confine. La giurisprudenza, in proposito, si è espressa in termini di «determinazione quantitativa dell’oggetto della proprietà». Utilizzando una formula dottrinaria, si può affermare che l’azione di regolamento dei confini non presuppone un conflitto di titoli, ma un conflitto di fondi (C. M. BIANCA, Diritto Civile. La proprietà, 6, Milano, Giuffrè, 1999, 432). Quindi, rientra nell’azione ex art. 950 c.c. (e non nella rivendicazione) la situazione in cui un proprietario lamenti l’usurpazione di una striscia di terreno confinante, purché il convenuto non contesti il titolo di acquisto dell’attore (Cass. 4703/1997). Per completezza, si precisa che i dati catastali, in sede di azione di rivendicazione, hanno valore di mero indizio.

18.3.4. Come può difendersi il confinante citato in giudizio

Solitamente l’oggetto del contendere è il confine tra i due fondi, quindi, uno dei proprietari (l’attore) agisce in giudizio contro il vicino (convenuto). Quest’ultimo come può difendersi?

1) Nel caso in cui l’attore contesti un’incertezza soggettiva del confine, ossia contesti il confine così come risulta apparente, il confinante può opporre l’eccezione di usucapione. Cosa significa? Il convenuto non contesta il titolo di proprietà del suo confinante (altrimenti ci troveremmo di fronte ad un’azione di rivendicazione), ma eccepisce di aver usucapito quella porzione di terreno e di esserne divenuto proprietario. L’usucapione, infatti, è un modo di acquisto della proprietà che si verifica con il possesso, continuo e non clandestino, del bene per la durata di 20 anni. In tal modo, viene eliminata l’incertezza sul confine (in materia di usucapione, vedasi paragrafo 17).

2) Nell’ipotesi in cui l’attore contesti l’incertezza oggettiva del confine, il vicino, non può sollevare l’eccezione di usucapione. Tuttavia, il convenuto può chiedere:

 • l’accertamento di un diverso confine, più ampio e a proprio favore, rispetto a quello prospettato dall’attore, proponendo una domanda riconvenzionale;

 • con la suddetta domanda deve, altresì, domandare la restituzione del terreno occupata dal confinante (Cass. 852/2016).

In materia di restituzione del terreno indebitamente occupato, preme segnare che:

 • l’attore è dispensato dal proporre un’espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte, essendo essa implicita nella proposizione di detta azione,

 • il convenuto, invece, se non intende solo resistere alla domanda altrui, ma anche ottenere la restituzione del terreno che assume essere ingiustificatamente occupato in eccedenza, ha l’onere di proporre tempestivamente apposita domanda riconvenzionale, sia pure avente contenuto analogo e reciproco rispetto a quella proposta dall’attore (Cass. 958/2007).

18.3.5. I mezzi di prova

Per quel che attiene agli strumenti probatori di cui dispongono le parti, si rinvia al paragrafo 12, in materia di valore probatorio della mappa.

In estrema sintesi, si ricorda che l’art. 950 c.c. ammette ogni mezzo di prova e, solo in mancanza di altri elementi, la possibilità di avvalersi delle mappe catastali. A tal proposito, si può parlare di una gerarchia dei mezzi di prova:

  • i titoli di acquisto;
  • il frazionamento che, con le opportune specificazioni di cui al paragrafo 13, può assumere valenza probatoria prevalente rispetto agli estratti di mappa;
  • la prova per testi,
  • perizie,
  • in mancanza di altri elementi, le mappe catastali.

18.4. L’azione per l’apposizione di termini

Si ricorre a questa azione quando la linea di demarcazione tra i due fondi confinanti, sia certa, indiscussa e incontestata, ciò che manca è una delimitazione visibile del confine, perché, ad esempio, a causa del tempo, è venuta meno. Si pensi ad un confine delimitato da una rete che, con il passare degli anni, è stata fagocitata dalla vegetazione o distrutta dalla ruggine o ancora ad un muretto in pietra, divelto da un’alluvione. Questa azione è volta a soddisfare l’interesse del proprietario all’apparenza del confine (C. M. BIANCA, Diritto Civile. La proprietà, 6, Milano, Giuffrè, 1999, 440). Il proprietario che agisce per l’apposizione di termini chiede che il vicino contribuisca, a spese comuni, a rendere nuovamente visibile la delimitazione tra i due fondi. Del resto, si tratta di una regola prevista dall’art. 886 c.c., a mente del quale ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione di muri di cinta, che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati.

Da un punto di vista giuridico, si parla di:

 • azione personale, anche se alcuni esponenti della dottrina – BIANCA – la considerano reale come l’azione di regolamento dei confini;

 • azione prescrittibile, ossia non esercitabile in ogni tempo; (mentre è imprescrittibile secondo chi la ritiene un’azione reale, come l’azione di regolamento dei confini).

18.4.1. Le difese del confinante

Il confinante, citato in giudizio, non può opporsi alla delimitazione tra i due fondi a spese comuni; tuttavia, se egli contesta l’estensione del fondo dell’attore, l’azione si trasforma nel regolamento del confine (art. 950 c.c.), perché viene meno il presupposto della certezza dei limiti posto alla base dell’azione (art. 951 c.c.). Il giudice può condannare una sola parte al pagamento delle spese per il ripristino del confine se, ad esempio, accerta la responsabilità del convenuto.

19. I costi per regolare le controversie relative ai confini

Nel caso in cui si decida di agire giudizialmente, occorre tenere presenti molteplici esborsi. Di seguito, vengono elencate sommariamente le spese principali.

19.1. Costi per il procedimento di mediazione

Si tratta di corrispondere le somme per l’organismo di mediazione, che variano da organismo a organismo. Solitamente occorre versare l’onorario del mediatore, che rimane invariato per tutta la durata del procedimento, a prescindere dal numero di incontri. Le spese di mediazione sono dovute da ambo le parti, che risultano obbligate in solido; ossia, se una di esse non paga, l’organismo può rivalersi per intero sull’altra. Il compenso può essere aumentato in ragione della complessità della causa o nell’ipotesi in cui la mediazione abbia successo. Può anche essere ridotto della metà nei casi di mediazione obbligatoria, come quella che ci occupa. Viene chiesto sempre un contributo forfettario per spese di segreteria (di solito, una cinquantina di euro). Anche per la mediazione, il compenso da corrispondere all’organismo varia a seconda del valore della causa.

La procedura di mediazione prevede dei benefici fiscali, le parti infatti possono giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità che viene corrisposta all’Organismo di mediazione, fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo della mediazione (credito ridotto della metà in caso di insuccesso della stessa). Inoltre, tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e della circostanza che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 (cinquantamila) euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente

19.2. Costi per il procedimento ordinario

I costi variano a seconda se si agisca per l’apposizione di termini, dinnanzi al giudice di pace, o per il regolamento dei confini, di fronte al tribunale. Analizziamo, quest’ultima ipotesi, data la maggiore frequenza.            Il valore della causa nell’azione di regolamento del confine si desume dal valore della parte di proprietà controversa, se è determinata o da quanto emerge dagli atti (art. 15 c. 2 e c. 3 c.p.c.). Pertanto, l’importo del contributo unificato varia in relazione al valore del bene. A titolo di esempio, se la porzione contestata vale 10 mila euro, il contributo unificato sarà pari a 237 euro.        
Di seguito una tabella meramente esemplificativa:

 • per le cause inferiori a 1.100, euro il contributo è pari a 43 euro;

 • per le cause tra 1.100 e 5.200 euro il contributo è pari a 98 euro;

 • per le cause tra 5.200 e 26.000 euro il contributo è pari a 237 euro;

 • per le cause tra 26.000 e 52.000 euro il contributo è pari a 518 euro;

 • per le cause tra 52.000 e 260.000 euro il contributo è pari a 759 euro;

 • per le cause tra 260.000 e 520.000 euro il contributo è pari a 1.214 euro.

Oltre al contributo unificato, deve essere versata l’imposta di bollo pari ad euro 27,00 a titolo di anticipazione forfettaria (art. 30 D.P.R. 115/2002).

Il procedimento giudiziale postula l’atto di citazione, che deve essere notificato al confinante. Le spese per una singola notifica solitamente si attestano intorno ai 20 euro ciascuna (la cifra non è fissa); in caso di notifica a mezzo PEC, non vi sono spese.

19.3. Costo per l’avvocato

Infine, bisogna corrispondere le competenze dell’avvocato per la procedura di mediazione e per quella giudiziale, che variano in base al valore della controversia. Secondo le tabelle forensi (D.M. 55/2014), il compenso medio (che può subire aumenti o diminuzioni) e deve essere previamente concordato tra legale e cliente, è il seguente.

a) Per la mediazione:

 • 360 euro per controversie sino a 1.100 euro,

 • 1.620 euro per controversie comprese tra 1.100 e 5.200;

 • 2.520 euro per controversie comprese tra 5.200 e 26.000 euro;

 • 3.060 euro per controversie tra 26.000 e 52.000 euro;

 • 5.760 euro per controversie tra 52.000 e 260.000 euro,

 • 7.830 euro per controversie tra 260.000 e 520.000 euro.

b) Per il procedimento di cognizione ordinario (ossia per l’azione giudiziale di regolamento dei confini):

 • 630 euro per controversie sino a 1.100 euro,

 • 2.430 euro per controversie comprese tra 1.100 e 5.200;

 • 4.835 euro per controversie comprese tra 5.200 e 26.000 euro;

 • 7.254 euro per controversie tra 26.000 e 52.000 euro;

 • 13.430 euro per controversie tra 52.000 e 260.000 euro.

Infine, si ricorda che la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate (cosiddetto gratuito patrocinio). È possibile essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato qualora il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).

19.4. Costi per il perito (eventuale)

L’azione di regolamento dei confini postula la dimostrazione dell’esatta ubicazione del confine pertanto, quasi inevitabilmente, la parte deve avvalersi di un tecnico (geometra, architetto, ingegnere), che esegua sopralluoghi, rediga perizie e via discorrendo. Si tratta di attività che deve essere remunerata e che normalmente può comportare costi significativi, in via indicativa, non inferiori al migliaio di euro. Oltre al consulente tecnico di parte (CTP), può accadere che il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio (CTU) il cui compenso grava sulle parti, generalmente su quella soccombente.

20. Il cosiddetto “picchettamento dei confini”

Spesso, i proprietari di lotti confinanti vogliono delimitare la proprietà e si trovano in difficoltà nell’identificazione dei reali confini. Ricordiamo che è diritto del proprietario chiudere in qualunque tempo il fondo (art. 841 c.c.), così come è suo diritto costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione di muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati (art. 886 c.c.).

Nel caso in cui i confini non siano tracciati in modo visibile è possibile procedere con il picchettamento. Naturalmente, è buona norma informare il vicino delle proprie intenzioni (vedasi paragrafo 16 con modello di lettera da inviare), anzi, nel caso in cui non vi siano contestazioni, è possibile affidare l’incarico allo stesso tecnico. Egli dovrà:

  • fare un sopralluogo,
  • effettuare un rilievo topografico,
  • tracciare e picchettare il confine.

In particolare, una volta individuata la linea di confine, si procederà con i picchetti per delimitare le proprietà confinanti.

21. Rimuovere i “picchetti di confine” costituisce reato?

Nel nostro ordinamento, costituisce reato di usurpazione (art. 631 c.p.) la condotta di chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell’altrui cosa immobile, ne rimuova o alteri i termini. Il reato è procedibile a querela della persona offesa, salvo il caso in cui si tratti di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, per cui si procede d’ufficio (art. 639 bis c.p.). Il delitto prevede a reclusione fino a tre anni e la multa fino a euro 206.

Il reato può essere commesso da chiunque, anche se, nella pratica, solitamente è posto in essere dal proprietario del fondo vicino.        
Nella presente disamina, rileva la condotta di chi “rimuova o alteri i termini”. Si considerano termini le cose fisse o incorporate nel fondo quali segno permanente di confine (Cass. Pen. 12 febbraio 1941); si può trattare di elementi artificiali (come un palo, una recinzione, un muretto) o naturali (una siepe, degli alberi), destinati a delimitare, in modo duraturo, la linea di confine tra i lotti. Lo sconfinamento che avviene tramite l’aratura del terreno, senza con ciò comportare la rimozione dei confini, non integra il reato di usurpazione (Cass. Pen. 8 ottobre 1960).

L’elemento materiale del reato consiste proprio nella rimozione, ossia nel togliere dal luogo in cui sono collocati, o alterazione, vale a dire spostamento dalla posizione originaria, dei confini tra gli immobili.

Il reo deve agire con rappresentazione e volontà di rimuovere e alterare i termini, al fine di appropriarsi di quella porzione di terreno altrui (dolo specifico).

Il reato di usurpazione non va confuso con quello di invasione di terreni (art. 633 c.p.), in quest’ultima fattispecie criminosa, infatti, il soggetto invade arbitrariamente l’altrui proprietà, al fine di ricavarne un vantaggio, anche transeunte, mediante l’uso e il godimento del bene (Cass. Pen. 5 luglio 1954).

22. Il Catasto tavolare: cenni

Come abbiamo chiarito nell’incipit, nelle province di Trieste, Trento, Bolzano, Gorizia e in alcuni Comuni delle Province di Udine e Belluno, vige il catasto tavolare o sistema del libro fondiario. Questa tipologia di catasto differisce da quello vigente nel resto d’Italia, infatti:

 • ha valore probatorio,

 • le risultanze tavolari hanno valore costitutivo.

Lo stabilisce il Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, ove all’art. 2 c. 1 si prevede che: “A modificazione di quanto è disposto dal Codice Civile italiano, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario”.

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