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Come disposto dall’art. 564 c.p.c., è tempestivo l’intervento depositato dai creditori nella procedura esecutiva non oltre la data fissata per l’autorizzazione alla vendita.

Nel caso in cui all’udienza fissata per l’emissione dell’ordinanza di vendita, l’esecuzione viene sospesa e il Giudice dispone l’introduzione del giudizio di divisione del bene staggito, qual è il termine ultimo per considerare tempestivo il deposito di un atto di intervento nella procedura?

Sulla questione si è pronunciato di recente il Tribunale di Roma con una ordinanza del 21 novembre 2023.

Nel caso esaminato era successo che, successivamente all’introduzione del giudizio endo-esecutivo di divisione di un immobile pignorato, un creditore chirografario depositava un atto di intervento nella procedura esecutiva.

All’esito del giudizio di divisione, a seguito dell’assegnazione delle quote ai comproprietari non sottoposti ad esecuzione e all’approvazione del piano di riparto, il processo esecutivo veniva riassunto.

Il delegato del giudice nel predisporre la bozza del riparto, sul presupposto che l’intervento era tardivo in quanto depositato successivamente all’udienza per l’emissione dell’ordinanza di vendita, escludeva dalla ripartizione il credito azionato dall’intervenuto.

In sede di approvazione del riparto, il creditore intervenuto si opponeva deducendo la tempestività dell’intervento ed insisteva nella richiesta di partecipazione alla distribuzione delle somme.

La tesi del creditore è stata disattesa dal Giudice, il quale ha dichiarato esecutivo il piano di riparto predisposto dal delegato, evidenziando che anche se né la norma, né l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità chiariscono a quale momento occorra fare riferimento, in sede di verifica circa la tempestività o meno dell’intervento, nel caso in cui all’udienza di cui all’art. 569 c.p.c., anziché essere disposta la vendita, venga disposta la divisione del bene, non mancano argomenti che possono consentire di pervenire alla conclusione che l’emissione dell’ordinanza di introduzione del giudizio di divisione costituisca il termine oltre il quale l’intervento debba considerarsi tardivo.

In favore di questa conclusione, ha osservato, depone

  1. il dato letterale costituito dal combinato disposto degli articoli 564 e 565 c.p.c., il quale fa riferimento alla udienza fissata per l’autorizzazione alla vendita; dato che consente di concludere che laddove l’ordinanza di vendita, in corso di procedura, non possa essere emessa stante la necessità di introdurre giudizio di divisione, il termine ultimo per proporre intervento tempestivo debba farsi coincidere con l’udienza, originariamente fissata per i provvedimenti di cui all’art. 569 c.p.c., nella quale viene disposta l’introduzione del giudizio di divisione e sospesa la procedura, la quale ordinariamente sarà riassunta per i soli provvedimenti sulla distribuzione;

  2. la stessa ratio che può ravvisarsi nella distinzione, disposta normativamente, tra creditori tempestivi e tardivi, che è quella di introdurre un regime premiale per quei creditori che si siano attivati tempestivamente, anticipando i relativi oneri, in vista della liquidazione del bene pignorato;

Disattendo tale conclusione, ha concluso il giudice del Tribunale capitolino, si rischierebbe, di rendere inoperanti le disposizioni normative dettate dagli artt. 565 e 499 c.p.c. in punto di intervento tempestivo, quanto meno ogni qual volta il giudizio di divisione si concluda con una attività diversa dalla vendita del compendio oggetto di divisione, come nel caso di specie

 

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