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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Si moltiplicano le domande rispetto all’indicazione dei fabbricati, case o immobili o quote di queste nel modello ISEE o nella DSU per cui penso valga la pena fare un passaggio.

Il Quadro da compilare è il quadro FC3 che contiene i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto in Italia e all’estero dal soggetto a cui è intestato il Foglio componente. Va indicato il valore dei singoli cespiti posseduti dal soggetto alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Ne consegue, pertanto, che non dovranno essere considerati i beni posseduti solo successivamente; dovranno comunque essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione.

Occorre inoltre indicare la situazione patrimoniale del contribuente dichiarante e del suo nucleo familiare anche con riferimento ad uno o più immobili o unità locali e se si tratta di immobili di proprietà (o altro diritto reale di godimento come l’usufrutto, ecc.), Lo stesso anche nel caso in cui i fabbricati siano immessi nel possesso per effetti di affitti, o contratti di locazione o anche altro diritto come per esempio il comodato gratuito.

Già da questa prima spiegazione emergono due concetti su cui vi è qualche dubbio:

Alcuni infatti dal primo gennaio alla data di presentazione dell’immobile lo hanno venduto o ne hanno acquistato uno o più di uno e non capiscono perchè non devono indicare la situazione alla data di presentazione come avviene per esempio nel caso dei redditi percepiti. Non lo so nemmeno io ma è giusto indicarvi che dovrete indicare le unità locali possedute al 31 dicembre dell’anno precedente.

L’immobile va indicato indipendentemente dal periodo di possesso nel senso che se lo avete alienato il 30 dicembre, per fare un esempio, non cambia nulla. Vale la fotografia al 31 dicembre.

Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. “nuda proprietà”.
Se al 31 dicembre non dovesse sussistere un patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto, il quadro FC3 non deve essere compilato.

Il Quadro FC3 contiene i dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto in Italia e all’estero dal soggetto a cui è intestato il modello ISEE.

Nel quadro FC3 devono essere indicati valori dei singoli fabbricati, unità locali o cespiti posseduti dal soggetto alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene.

In tal modo non devono essere considerati i beni posseduti solo successivamente e devono essere considerati i beni posseduti al 31 dicembre, anche se non più posseduti alla data della dichiarazione. La ratio è quella di misurare la capacità reddituale (funzione anche di quella patrimoniale) di cui il contribuente dispone.

Il patrimonio immobiliare deve comprendere sia le unità locali nelle disponibilità per effetto di acquisto per vendita diretta ma anche quelli posseduti per donazioni e o successione. Devono essere indicati anche tutti gli altri diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. “nuda proprietà”.

Se al 31 dicembre non si hanno immobili il il quadro FC3 non deve essere compilato.

Quadro FC3 Modello ISEE: compilazione

Il quadro FC3 è costituito da una tabella, le cui righe identificano i singoli cespiti che costituiscono il patrimonio immobiliare posseduto dal soggetto a cui è intestato il Foglio componente.
Nella prima colonna, andrà indicato il tipo di patrimonio di cui si tratta (se fabbricato, si dovrà scrivere F, se terreno edificabile TE, se terreno agricolo TA).

QUADRO FC3 PATRIMONIO IMMOBILIARE

Nella colonna “Tipo di patrimonio” indicare:

  • F=fabbricati;
  • TE=terreni edificabili;
  • TA=terreni agricoli.

Nella Colonna “Casa di abitazione”, barrare in corrispondenza dell’immobile dichiarato come casa di abitazione nel Quadro B

Nella seconda colonna andrà indicato il Comune o lo Stato estero in cui è situato il bene immobile.
Nella terza colonna si dovrà scrivere, in percentuale, la quota posseduta dal soggetto titolare (se l’immobile è tutto in suo possesso, si dovrà scrivere 100%; se lo è solo la metà, si dovrà scrivere 50%, e via di seguito).

Nella quarta colonna si dovrà indicare il valore dell’immobile:
a)  come definito ai fini dell’IMU (Imposta municipale unica) se situato in Italia;
b)  come definito ai fini IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) se situato all’estero.
Tale valore va dichiarato anche quando l’immobile è esente ai fini della stessa IMU.

Nota bene: se il titolare possiede solo una quota dell’immobile (sarà stato indicato nella terza colonna della tabella), il dichiarante dovrà indicare solo la parte di spettanza del valore ai fini IMU/ IVIE (indicherà tutto il valore ai fini IMU/ IVIE se l’immobile è tutto in possesso del titolare; indicherà la metà del valore IMU/ IVIE se l’immobile è per il 50% in suo possesso, ecc.).

Nella quinta colonna occorrerà indicare per ciascun immobile il capitale residuo del mutuo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, contratto per l’acquisto o la costruzione del bene, che resta da pagare per il bene medesimo; questo valore, infatti, sarà detratto in sede di calcolo dal valore ai fini IMU / IVIE (indicare, anche in questo caso, tutto il valore del capitale residuo del mutuo se il bene è tutto in possesso del titolare; metà valore del capitale residuo del mutuo se il bene è solo per il 50% in suo possesso, ecc.).

Nel caso in cui il mutuo si riferisca sia alla casa di abitazione sia alla relativa pertinenza, ma non sia stabilito l’ammontare dei due importi, bisogna ripartire l’importo del mutuo in proporzione alle rendite catastali rispettivamente della casa di abitazione e della relativa pertinenza.

Nell’ultima colonna va contrassegnato con una X il solo bene immobile che è stato indicato nel Quadro B come casa di abitazione del nucleo, sempre che sia stata indicata una abitazione di proprietà e non in locazione o altro. Se la casa di abitazione è di proprietà di più soggetti appartenenti al nucleo familiare, lo stesso immobile andrà contrassegnato su ciascun Foglio componente relativo ai proprietari.

Novità: Per la casa di proprietà la relativa franchigia si cumula alla detrazione per il mutuo residuo nel limite del valore dell’immobile.

Quale valore dell’immobile indico nel modello ISEE?

Come chiarito nella FC2_9 dell’11/03/2015 che recita “Quale è il valore da riportare nell’ultima parte del quadro FC2 se nell’anno precedente sono stati acquistati immobili?” la risposta è che deve essere riportato il valore risultante dall’atto notarile di trasferimento della proprietà

Vi segnalo il nuovo articolo dedicato al calcolo della giacenza media dei conti per il Modello ISEE

Modello ISEE 2017 + Istruzioni – Messaggio numero 1764 del 27-04-2017_Allegato n 1 (Da scaricare gratuitamente).

Le istruzioni iniziano da pagina 23 del pdf

ISEE pre compilato: come funziona e modifica per errori

Contributi per le neo mamme, assegno unico, bonus etc

Documentazione da scaricare

Immobili Pignorati e modello ISEE: cosa indicare

Come chiarito nella FAQ FC3_5 dell’11/03/20015  che chiedeva come dovevano essere indicati nel patrimonio immobiliare gli immobili che sono all’asta perché pignorati (ma non ancora venduti), la risposta è stata che anzitutto i beni, pur restando di proprietà (e, di solito, anche nel possesso) del debitore, sono sottratti alla sua libera disponibilità, e questo non comporta la perdita del diritto di proprietà con la conseguenza che gli stessi devono essere dichiarati.

Immobili all’estero e modello ISEE

Quale valore deve essere indicato in DSU per i redditi fondiari di beni situati all’estero non locati soggetti alla disciplina IVIE?
Per i possessori di immobili all’estero che non hanno fatto il modello Unico Quadro RW come si procede?
In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per ambedue le casistiche prospettate le regole sono comuni e di seguito sintetizzate.
Quadro FC4 per la determinazione del dato reddituale per gli immobili detenuti all’estero da soggetti residenti si ritiene che se lo Stato Estero assoggetta a tassazione gli immobili, in Italia doveva essere dichiarato l’ammontare netto tassato all’estero, se lo Stato estero non li assoggetta a tassazione, sono esclusi da imposizione anche in Italia.
Quadro FC3 Per la determinazione del dato patrimoniale la base imponibile è costituita, nella generalità dei casi, dal costo di acquisto dell’immobile risultante dal relativo atto o dai contratti da cui risulta il costo complessivo sostenuto per l’acquisizione di diritti reali diversi dalla proprietà.
Nel caso in cui il fabbricato sia stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione,
In mancanza di tali valori o in mancanza della relativo documentazione, si assume il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile al termine di ciascun anno solare.
Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.

 

 

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