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Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, attraverso la nota ordinanza n. 4227 del 10 febbraio 2023, hanno definito i contorni della giurisdizione del giudice tributario, in luogo di quella del giudice ordinario, in materia di controversie inerenti le cartelle esattoriali.
Secondo il Supremo Consesso, in particolare, tutte le cartelle esattoriali, riguardanti crediti di natura tributaria, sono sottoposte alla giurisdizione del giudice tributario, se la controversia concerne l’attività fiscale antecedente, e fino alla notifica al contribuente, della cartella di pagamento; di converso, le controversie inerenti alle successive fasi (post notifica) inerenti la cartella esattoriale, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in veste del giudice del lavoro.

Già nella pregressa giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione, in materia di prescrizione delle cartelle esattoriali, affermava che: “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all’esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l’insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura pure messi in discussione nell’atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute” (Corte di Cass., SS.UU., ordinanza n. 16986/2022; si rinvia anche a Cass. civ., sez. un., 8465/2022).

In particolare, in materia di riparto di giurisdizione relativo alle cartelle esattoriali, sono due le normative di riferimento.
In particolare, l’articolo 2, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (così come modificato dall’art. 12, comma 2, L. n. 488 del 2001 e dal D.L. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 248 del 2005), in base al quale per i giudizi di merito in materia di cartelle esattoriali, la giurisdizione è attribuita alle commissioni tributarie; tuttavia, “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Ed ancora, si fa riferimento all’art. 19, D.lgs. n. 546 del 1992, il quale indica in via estensiva la parte di atti impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie diversi dalle mere cartelle di pagamento.

Sulla scia della normativa in esame, nonché in linea di continuità rispetto alla più rilevante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. un., n. 7822/2020), le Sezioni Unite hanno nuovamente riconfermato, all’interno della ordinanza in esame, la sussistenza della cognizione del giudice tributario per tutte le controversie concernenti le cartelle esattoriali di pagamento fino alla loro notifica al contribuente, ossia fino all’atto di pignoramento, ma solo qualora sussista l’invalidità originaria della notifica della cartella; ovvero, la cognizione del giudice ordinario per le controversie di natura tributaria concernenti le successive attività del pignoramento (ossia, in relazione ai requisiti formali dell’atto di pignoramento), ovvero quelle relative a tutte le vicende conflittuali riguardanti la pretesa fiscale successive alla mera notifica della cartella. È dinanzi a suddetti organi giurisdizionali, pertanto, che il contribuente dovrà effettuare l’opposizione alla cartella, ex art. 615 del c.p.c..

L’ordinanza in esame delle Sezioni Unite, pronunziandosi ancora in tema di prescrizione delle cartelle esattoriali, ha così testualmente chiarito quanto segue: “il preteso fatto estintivo “prescrizione” suppone, per essere apprezzato, l’accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l’impugnazione della cartella o dell’intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell’atto esecutivo che ne rivela l’esistenza. L’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. non è data. Essa è data, invece, se la prescrizione si assume verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità: si pensi al caso in cui un pignoramento sia compiuto in un momento che si colloca oltre il termine di prescrizione ancorché calcolato dalla valida notifica della cartella o dell’intimazione oppure dal momento in cui si sarebbe in tesi collocata la notifica nulla, mancante o inesistente di detti atti”.



 

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