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Competente a decidere sull’opposizione al preavviso di fermo è il giudice di pace perché la competenza è devoluta in base ad al criterio della materia:  materia che, nella specie, segue la stessa regolamentazione dell’oggetto sostanziale della domanda, rientrante nella competenza per materia del G.d.P. ( e connotata, solo in talune ipotesi ed  in un momento logicamente successivo, da un limite di  valore).

Lo hanno sancito le Sezioni Unite civili con l’ordinanza 10261/18, pubblicata il 27 aprile, pronunciando sul regolamento di competenza d’ufficio.

La controversia

Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 15-6-2016, ha sollevato regolamento di competenza di ufficio in relazione ad una opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo fondato su crediti relativi a contravvenzioni del codice della strada per l’importo complessivo di Euro 1.589,76 proposta da M.C. nei confronti di Equitalia Sud e di Roma Capitale.

La controversia è stata riassunta davanti al Tribunale a seguito di rilievo della propria incompetenza da parte del Giudice di Pace di Roma, per essere competente per materia il locale Tribunale.

Il Tribunale ha chiarito che a seguito della sentenza delle sezioni unite n. 15354 del 2015 il fermo amministrativo non poteva più essere considerato come atto esecutivo prodromico all’esecuzione, bensì misura puramente afflittiva volta indurre il debitore all’adempimento, con la conseguenza che lo stesso era impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia il valore; il Tribunale ha qualificato l’azione come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata e di conseguenza spettante alla competenza per materia del Giudice di Pace. Con ordinanza interlocutoria n. 4176/17, la Terza Sezione della S.C. ha rimesso gli atti al Primo Presidente per la trattazione alle sezioni unite della questione di massima particolare importanza in ordine alla natura giuridica della competenza del Giudice di Pace in relazione alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative inflitte per violazioni del codice della strada.

La questione giuridica

La Sezione Terza ha evidenziato le incertezze che si sono registrate in sede di legittimità relativamente  all’esatta qualificazione della competenza attribuita al Giudice di Pace nella materia indicata, intervenendo a definire: quale sia la natura giuridica da attribuire alla competenza del Giudice di Pace relativamente alle controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada; se debba distinguersi tra opposizione all’ordinanza ingiunzione (di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 150/2011) e l’opposizione al verbale di accertamento (ex art. 7, D.Lgs.cit.); nonché  se gli stessi criteri di competenza vadano applicati anche con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo nei termini delineati da Cass. Sez. Un. n. 15354/2015. Specificamente, dalla qualificazione del fermo e del preavviso di fermo come atti che partecipano del giudizio di esecuzione o come atti non esecutivi, né prodromici alla esecuzione, ma di natura cautelare e/o coercitiva, dipende l’individuazione del tipo di opposizione da proporre e della relativa competenza. In particolare, le summenzionate Sezioni Unite del 2015 hanno affermato che la configurazione dell’istituto del fermo come atto esecutivo o prodromico alla esecuzione risulta poco compatibile con l’art. 491 c.p.c., per il quale l’espropriazione forzata inizia con il pignoramento, e con il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, che abilita il concessionario a procedere ad esecuzione forzata quando è decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

Sul punto deve, inoltre, Deve darsi conto anche del successivo arresto di cui a S.U. 22080/2017 che ha affermato che nel sistema delineato dal codice della strada (ed, oggi, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7) il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell’opposizione a questo verbale, senza alcuna distinzione tra diversi vizi di forma.

In particolare, la violazione delle regole di formazione del titolo stragiudiziale deve essere fatta valere col rimedio tipico, sia che si tratti di violazioni che abbiano impedito del tutto la conoscenza della contestazione sia che si tratti di violazioni che questa conoscenza abbiano consentito, ma abbiano comunque viziato il titolo, irregolarmente formato.

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La pronuncia

La S.C., in primo luogo, prospetta il riepilogo della normativa di riferimento in materia di opposizione a verbale di accertamento, che è costituita dal d.Lgs.30 aprile 1992, n. 285, artt. 201, 203, 204 bis (C.d.S) e succ.mod.; e dal d.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7. Sia nel sistema delineato dal D.Lgs.n. 285 del 1992, che in quello che risultante dall’intervento di semplificazione del d.Lgs. n. 150 del 2011, l’interessato può fare ricorso al prefetto avverso la contestazione, ai sensi dell’art. 203 C.d.S., ed il prefetto, nell’ipotesi di non accoglimento dell’opposizione, emette l’ordinanza-ingiunzione ai sensi del successivo art. 204; contro l’ordinanza ingiunzione può essere proposto ricorso al giudice e, dopo l’entrata in vigore del d.Lgs. n. 150 del 2011, si applica l’art. 6, che disciplina l’opposizione alle ordinanze-ingiunzione emesse anche ai sensi della L. n. 689 del 1981 (analogamente a quanto accadeva nel vigore dell’art. 205 C.d.S., il cui terzo comma rinviava per il giudizio di opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione del prefetto della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23). Inoltre l’interessato si può avvalere del ricorso al Giudice di Pace ai sensi del d.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, impugnando direttamente il verbale di accertamento della violazione del codice della strada, così come previsto dal d.Lgs.n.150 del 2011, art. 34, che ha diversamente disciplinato l’analogo rimedio comunque già contemplato dal testo previgente dell’art. 204 bis. Se il destinatario della contestazione non si avvale né del ricorso al prefetto né del ricorso al giudice di pace, il verbale di accertamento diviene definitivo.

L’art. 6, d.lgs. cit, prevede dopo la norma che sistematicamente prevede come generale la competenza del Giudice di Pace in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, al comma 4 che l’opposizione si propone davanti al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in alcune specifiche materie. Al comma 5 è previsto che l’opposizione si propone altresì davanti al Tribunale: a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 Euro; b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 Euro; c)quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (disposizioni sull’assegno bancario e circolare), dalla L. 15 dicembre 1990, n. 386 (nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) e dal d.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

L’art. 7 regolamenta la materia dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, di cui del d.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 bis, per prevedere anche per tali procedimenti l’applicazione del rito del lavoro e attribuire la competenza al giudice di pace de luogo in cui è stata commessa la violazione. Infatti l’art. 7, al n. 2 prevede che l’opposizione si propone davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, ed al n. 4 che l’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie. In tale caso si è  in presenza di una competenza per materia ancorata all’oggetto del giudizio, opposizione a verbale di accertamento per violazione del codice della strada, senza alcun rilievo del valore. In base al d.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, può qualificarsi competenza per materia quella del Giudice di Pace per tutte le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada.

Deve quindi affermarsi che la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace del d.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, ex art. 6, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada è competenza per materia ed in alcune ipotesi con limite di valore.

(Altalex, 10 maggio 2018. Nota di Tiziana Di Mauro)

 

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