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Chi

Dal 1° gennaio 2024, ai sensi della disciplina ordinaria dettata dall’art. 2, commi 475 e ss. della legge n. 244/2007 e s.m.i e dal D.M. n. 132/2010 e s.m.i, possono richiedere la sospensione del mutuo i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni, occorse nei 3 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa), con attualità dello stato di disoccupazione;

b) cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409, n. 3, c.p.c.), con attualità dello stato di disoccupazione;

c) sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi;

d) riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;

e) morte del mutuatario (in tal caso, gli eredi possono richiedere la sospensione dell’ammortamento purché ricorrano, in capo ai medesimi mutuatari, tutti i requisiti e le condizioni previsti per l’accesso al Fondo);

f) riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

In caso di mutuo cointestato, gli eventi possono riferirsi anche a uno solo dei mutuatari.

Con il ritorno del regime ordinario, dal 1° gennaio 2024, per l’accesso al Fondo è obbligatoria la presentazione di un ISEE non superiore a 30.000 euro.

Cosa

L’intervento del Fondo può essere richiesto per mutui ipotecari:

– relativi a un immobile adibito ad abitazione principale non di lusso;

– che non superano l’importo di 250.000 euro;

– che non fruiscono della garanzia del Fondo Prima Casa;

– che non abbiano ritardi nei pagamenti delle rate superiori a 90 giorni, il richiedente può presentare richiesta anche in presenza di rate scadute e non pagate entro il novantesimo giorno (le rate impagate saranno incluse nel periodo di sospensione).

La sospensione non è consentita per i mutui:

– contratti per seconde case, per lavori di ristrutturazione o per la costruzione e/o liquidità;

– non intestati a persone fisiche;

– in ammortamento da meno di 1 anno;

– che presentano rate scadute e non pagate per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi alla data della richiesta di sospensione;

– per i quali sia stata stipulata un’assicurazione sul rischio che si verifichino gli eventi per i quali è possibile richiedere la sospensione, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso;

– per i quali sia stata avviata da parte di terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato. In caso di avvio di azioni esecutive da parte di terzi a sospensione già concessa, la sospensione stessa sarà revocata.

Come

L’accesso al Fondo Gasparrini consente la sospensione del pagamento dell’intera rata per un periodo massimo di 18 mesi e il rimborso del 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

Per i soli casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, la sospensione può essere richiesta per una durata massima complessiva non superiore a:

6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;

12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni;

18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni.

Nel computo dei 18 mesi totali di sospensione fruibili, rientrano le sospensioni già concesse autonomamente dalla banca che concorrono nel calcolo del periodo massimo di sospensione.

I 18 mesi di sospensione sono fruibili in non più di 2 periodi, ad eccezione delle ipotesi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro che sono fruibili anche in più periodi.

La sospensione del pagamento delle rate non comporta l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria né sono necessarie garanzie aggiuntive.

Gli interessi che maturano durante il periodo di sospensione (coperti per una quota pari al 50% dal Fondo, mentre il restante 50% resterà a carico del mutuatario) si calcolano solo sulla parte capitale residua del mutuo e si aggiungono al totale complessivo da pagare, senza produzione di interessi su altri interessi.

Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

A seguito della sospensione si verifica l’allungamento della durata del periodo di ammortamento.

Ad esempio

La sospensione di 8 mesi comporterà l’allungamento della durata del mutuo di 8 mesi.

Quando

Per accedere ai benefici del Fondo è necessario presentare la domanda di sospensione alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo (il modulo è pubblicato sul sito di Consap).

Calcola il risparmio

Risparmio %

Si ipotizzi che Tizio abbia contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa:

– di importo pari a 180.000 euro;

– durata di 20 anni,

– tasso fisso annuo nominale: 3%.

– periodicità delle rate: mensili con scadenza fine mese;

– ammortamento: francese

– tipologia di tasso: variabile (Euribor 3 mesi).

Si supponga che, rispettando le condizioni per l’accesso al Fondo Gasparrini, richieda la sospensione del pagamento di 4 rate del mutuo (importo capitale residuo al momento della sospensione pari a 120.000 euro).

In tal caso, sospendendo il pagamento delle rate per 4 mesi, il totale della quota interessi che matura nel periodo di sospensione (calcolati mensilmente sul capitale residuo, di ammontare pari a 120.000 euro, al tasso contrattuale del 3%) è pari a 1.200 euro, di cui:

– il 50%, pari a 600 euro, saranno a carico del Fondo Consap,

– il restante 50% a carico del mutuatario.

Di conseguenza, Tizio dovrà restituire ulteriori 600 euro a partire dalla rata successiva al termine della sospensione per tutta la durata residua del finanziamento e il piano di ammortamento si allungherà terminando pertanto 4 mesi dopo la scadenza originariamente prevista.

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