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La regolarizzazione a sfavore del 730 con il modello Redditi PF

Nel caso in cui, dalla correzione della dichiarazione, emerga un maggior debito ovvero un minor credito – ad esempio nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di detrazioni non spettanti o abbia omesso un reddito – può essere presentato, per la correzione del 730 ordinario, esclusivamente un modello Redditi PF 2023.

Il 730 sanato tramite modello Redditi

  • entro il 30 novembre 2023 (correttiva nei termini);
  • dal 1° dicembre 2023 e fino al termine di presentazione del modello Redditi relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
  • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa ultrannuale).

In linea generale, quindi, si avrà tempo sino al 31 dicembre 2028 per la presentazione dell’integrativa del modello Redditi 2023 presentato in via telematica entro il 30 novembre 2023.

Atteso che l’integrativa presuppone comunque la valida presentazione di una precedente dichiarazione, non è applicabile il termine del 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di dichiarazione omessa o nulla.

Modello redditi PF correttivo nei termini

Il modello Redditi correttivo nei termini va presentato entro il 30 novembre 2023. In questo caso il contribuente compila un modello comprensivo di tutti i redditi già esposti nel 730 ordinario, effettuando le debite correzioni, e ricalcolando quindi integralmente le imposte. Bisogna prestare attenzione a riportare quanto già versato o rimborsato dal sostituto d’imposta nel 730:

  • nel quadro RN per quanto riguarda l’IRPEF:

  • nel quadro RV per le addizionali regionali e comunali:

Se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto a mezzo modello F24, gli interessi calcolati al tasso legale (5% dal 1° gennaio 2023) con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs n. 472/1997 (ravvedimento operoso).

Formula per il calcolo degli interessi legali:

IRPEF dovuta x tasso legale annuo x numero di giorni/365

N.B.: In base all’interpretazione ufficiale fornita con la C.M. 13 maggio 1998, n. 125 sembra necessario effettuare, per codice tributo, un versamento minimo di 1,03 euro

Si noti che la presentazione di una dichiarazione integrativa non fa venir meno le procedure avviate in seguito alla consegna del modello 730/2023 originario: vale a dire che per il datore di lavoro o l’ente pensionistico permane, in ogni caso, l’obbligo di trattenere le somme o effettuare i rimborsi risultanti dal modello originario.

Le sanzioni da versare

Come anticipato, se l’integrazione evidenzia un importo a debito, da versare tramite F24, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni ravvedibili ed individuate a seconda della violazione venutasi a configurare.

In caso di 730 infedele è possibile regolarizzare la propria posizione con il Fisco presentando un modello correttivo nei termini entro il prossimo 30 novembre, versando la maggiore imposta eventualmente dovuta e gli interessi nonché scontando solo la sanzione per l’eventuale omesso versamento dell’imposta.

Al contrario, coordinando le indicazioni operative contenute nella circolare 42/E/2016, laddove il modello Redditi a correzione del 730 infedele sia invece presentato oltre il termine ordinario di presentazione della dichiarazione annuale (ossia dal 1° dicembre 2023), valgono le indicazioni afferenti all’integrazione della dichiarazione, modello Redditi irregolare, eseguita entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero oltre detto termine.

Detto in altri termini, il modello 730 già presentato deve essere assimilato alla dichiarazione modello Redditi irregolare presentata nei termini.

Di seguito la tabella riprodotta dall’Agenzia delle Entrate (circolare 42/E/2016) per la correzione entro 90 giorni della dichiarazione annuale.

Dichiarazione integrativa

Dichiarazione tardiva

Sanzioni

Sanzioni

Errori non rilevabili mediante controlli automatizzati e formali

euro 250 (art. 8, comma 1*), ridotta a 1/9, ai sensi della lett. a-bis) = euro 27,78

+

sanzione per omesso versamento, se dovuta, ridotta secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.

* Salvo che ricorra una diversa e più specifica irregolarità dichiarativa disciplinata dall’art. 8.

Errori rilevabili mediante controlli automatizzati e formali

 

sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.

euro 250* (art. 1, comma 1), ridotta a 1/10, ai sensi della lett. c) = euro 25

+

sanzione per omesso versamento, se dovuto, ridotta secondo le misure dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, a seconda di quando interviene il ravvedimento.

Operativamente ne deriva che:
• se si presenta una correttiva nei termini nessuna sanzione è dovuta per l’infedeltà dichiarativa del 730 e sono dovuti solo la maggiore imposta gli interessi e la sanzione per l’omesso/carente versamento;
•se il modello Redditi integrativo è invece presentato nei 90 gg. successivi al 30 novembre ossia entro il 28 febbraio 2024, il contribuente oltre alla maggiore imposta, agli interessi e alla sanzione per l’eventuale omesso versamento della maggiore imposta sarà tenuto a versare la sanzione prevista per le violazioni relative al contenuto della dichiarazione, art. 8, D.Lgs. n. 471/1997, sanzioni entrambe ravvedibili;
superati i 90 giorni dopo il termine ordinario di presentazione del modello Redditi, si configura la violazione di infedele dichiarazione, per la quale, è prevista, una sanzione compresa tra il 90 e il 180% della maggiore imposta dovuta della differenza del credito utilizzato. Il contribuente in tale caso verserà, la maggiore imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ravvedibile per infedele dichiarazione.

Riferimenti normativi:

 

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