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Permesso di Costruire e similari sono annullabili in autotutela oltre i termini per carenze di presupposti specifici

Esiste un termine assai conosciuto nell’ambito delle pratiche edilizie, ovvero il termine generale dei dodici mesi per provvedere all’annullamento del titolo abilitativo edilizio o di dichiarazione inefficacia SCIA, contenuto nell’articolo 21-nonies L. 241/1990. Si rammenta che tale termine è stato ridotto a dodici mesi dopo la modifica operata dal D.L. 76/2020 (L. 120/2020), e c’è stato anche il tentativo di ridurlo ulteriormente a sei mesi.

Esso non va affatto inteso come termine ultimo assoluto, decorso il quale la pratica edilizia diventa in qualche modo “blindata” verso qualunque azione di verifica da parte della Pubblica Amministrazione. Partiamo dai principi a cui la giurisprudenza amministrativa sta dando continuità in caso di superamento del rigido termine di dodici/diciotto mesi, previsto dall’articolo 21-novies comma 1 L. 241/90:

a) sia nel caso in cui la falsa attestazione, inerenti i presupposti per il rilascio del provvedimento ampliativo, abbia costituito il frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante (indipendentemente dal fatto che siano state all’uopo rese dichiarazioni sostitutive): nel qual caso sarà necessario l’accertamento definitivo in sede penale (Cons. di Stato n. 3899/2024, n. 2043/2024;

b) sia nel caso in cui l'(acclarata) erroneità dei ridetti presupposti risulti comunque non imputabile (neanche a titolo di colpa concorrente) all’Amministrazione, ed imputabile, per contro, esclusivamente al dolo (equiparabile, per solito, alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) della parte: nel qual caso – non essendo parimenti ragionevole pretendere dalla incolpevole Amministrazione il rispetto di una stringente tempistica nella gestione della iniziativa di rimozione – si dovrà esclusivamente far capo al canone di ragionevolezza per apprezzare e gestire la confliggente correlazione tra gli opposti interessi in gioco (tra le tante Cons. di Stato n. 3899/2024, n. 1188/2024, n. 3224/2023, n. 9962/2023, n. 2329/2021, n. 323/2020, n. 3940/2018).

La questione ricorda anche lo stesso dilemma di avvenuta formazione del titolo abilitativo per silenzio assenso, anche qualora formatosi in mancanza o carenza dei necessari presupposti, su cui la giurisprudenza amministrativa sta ampliamento i margini a favore di casi simili.

Negli ultimi anni il regime dell’annullabilità e revisione assai postuma delle pratiche edilizie, anche rilasciate per condono edilizio, è salito alla ribalta soprattutto quando riguardavano interventi e costruzioni effettuati in contrasto a norme o previsioni di Piano Regolatore Generale comunale.

In materia di annullabilità dei permessi la giurisprudenza amministrativa ha attribuito importanza anche alle dichiarazioni non false, ma fuorvianti che abbiano assunto efficacia causale del mancato immediato rilievo del vizio. Ciò vale anche quando l’interessato abbia ottenuto un titolo edilizio in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale: la giurisprudenza aveva già ritenuto consentito alla P.A. esercitare il proprio potere di autotutela, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse (cfr. Cons. di Stato n. 9143/2023, n. 5262/2016 n. 39/2013).

Per quanto possa sembrare diversa la casistica rispetto ad altre, siamo sempre nell’ambito della stabilizzazione degli effetti giuridici dei titoli abilitativi e permessi edilizi rilasciati dal Comune, in particolare quando si consolida un legittimo affidamento nel privato o

Come già detto in precedente post, anche il notevole decorso del tempo non viene in soccorso di quei titoli abilitativi e permessi rilasciati sulla base di rappresentazioni non veritiere o false: in tali casi al Comune resta impregiudicato il potere di annullarlo anche oltre i fatidici dodici mesi, praticamente senza un termine. Volendo trovare una somiglianza normativa, esiste la possibilità di annullare la Concessione edilizia ottenuta in sanatoria per Condono, quando siano rilevanti le omissioni o inesattezze riscontrate, configurandosi dolosamente infedele.

Omissione di dati o rappresentazione cosa configura?

La nozione di “falsa rappresentazione” può configurarsi anche con l’omessa indicazione, da parte del privato, di un elemento essenziale per l’istruttoria che l’amministrazione deve svolgere. Tuttavia, deve trattarsi di una rappresentazione di fatti divergente dalla realtà (quindi falsa, o anche solo parziale) di cui l’amministrazione non possa avvedersi nel corso di un’ordinaria istruttoria e che disveli, pertanto, un intento fraudolento o malizioso del richiedente, come tale insuscettibile di ingenerare un affidamento meritevole di tutela. Il provvedimento, difatti, deve essere stato adottato “sulla base” della falsa rappresentazione dei fatti operata dal privato e, pertanto, occorre che tala falsità abbia un’incidenza determinante nell’adozione del provvedimento.

Tale aspetto non viene rilevato invece nella fattispecie trattata al Consiglio di Stato con sentenza n. 2856/2024, in cui nell’istanza di condono il soggetto richiedente non ha operato una falsa rappresentazione della realtà, dal momento che la circostanza relativa alla distanza inferiore a 10 metri tra i due edifici era chiaramente evincibile dalla documentazione fotografica allegata.

Il Consiglio di Stato nella sentenza ha affermato che: A fronte di tale produzione documentale, sarebbe stato onere del comune svolgere un’istruttoria completa al fine di accertare la sussistenza dei presupposti per rilasciare il provvedimento di condono, non potendosi, di contro, addebitare l’eventuale illegittimità dello stesso ad una falsa rappresentazione dei fatti del privato. Di conseguenza, date le peculiarità del caso di specie, non sussistono i presupposti per adottare il provvedimento di annullamento d’ufficio oltre il termine di diciotto mesi fissato dall’art. 21 novies cit. nella versione ratione temporis vigente. (approfondimento). Pertanto è da considerare interessante questa particolare sfumatura distintiva tra falsa rappresentazione e omessa rappresentazione della realtà.

Conclusioni e consigli

Nelle verifiche di Stato Legittimo dell’immobile diviene necessario valutare anche la correttezza, validità ed efficacia dei titoli abilitativi o pratiche edilizie acquisite dall’accesso agli atti: qualcuno sostiene che praticamente occorre rifare l’istruttoria o riesame di quanto rilasciato dal Comune, e questo qualcuno mica ha proprio torto.

In ultimo, faccio sempre notare che l‘abuso edilizio rimane perseguibile a prescindere dal permesso annullato, in quanto la permanenza dell’illecito edilizio non è tollerata neppure con titolo edilizio non più annullabile.

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