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Nel caso di vincolo apposto dopo l’abuso edilizio, occorre comunque richiedere il nulla osta, ma senza il versamento della sanzione. Lo chiarisce il Tar Sicilia

Una norma regionale può mettere in luce quanto non chiarito in ambito normativo più ampio a livello nazionale. È proprio ciò che si è verificato nel contesto decisionale proposto dalla sentenza n. 1345/2024 del Tar Sicilia, in merito all’interpretazione e l’applicazione dell’art. 167 “Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria” del Codice dei beni culturali e relativamente alla tutela delle aree paesaggistiche, quando il vincolo sia sopraggiunto dopo il compimento dell’abuso edilizio.

Le domande che si pongono in caso di abuso edilizio in area dove solo in un secondo momento sia sopraggiunto il vincolo paesaggistico sono le seguenti:

  • per beneficiare del condono edilizio occorre richiedere comunque l’autorizzazione paesaggistica?
  • va applicata la sanzione prevista dall’art. 167, D.Lgs. 42/2004?

In ogni caso sarà bene richiedere a tempo debito e preventivamente l’autorizzazione paesaggistica a scanso di spiacevoli implicazioni ed oggi puoi farlo con l’aiuto del software per la relazione paesaggistica che ti consentirà di ottenere, in pochi minuti ed in maniera guidata, la documentazione per:

  • l’autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 (norma nazionale) e quella per le regioni Lazio, Friuli, Lombardia, Piemonte ed Umbria;
  • l’autorizzazione paesaggistica semplificata per gli interventi ricadenti nell’allegato B di cui al D.P.R. 31/2017.

Quando il vincolo paesaggistico arriva dopo l’abuso edilizio: il caso della Valle dei Templi

La vicenda ha origine ad Agrigento, la più bella città dei mortali come la descrisse Pindaro nell’antichità classica, dove i protagonisti avevano ereditato un immobile realizzato abusivamente nel 1983 nella zona B (area non di inedificabilità assoluta ma solamente “relativa”) della Valle dei Templi.

I medesimi intendevano beneficiare del condono edilizio, all’esito della cui istanza era stato adottato dall’amministrazione regionale il provvedimento di irrogazione dell’indennità di cui all’art. 167, D.Lgs. n. 42/2004. Ma gli stessi indirizzatari della sanzione pecuniaria ne contestavano l’inapplicabilità in ragione del fatto che il vincolo paesaggistico era stato apposto successivamente alla realizzazione dell’immobile.

A supporto delle loro ragioni entrava in gioco, oltretutto, la legge regionale n. 17/1994, art. 5 comma 3, che dispone che:

…[i]l nulla-osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell’autore dell’abuso edilizio

La questione arrivava, così, all’attenzione del Tar Sicilia.

Per il Tar Sicilia la legge regionale può servire a dirimere la questione anche in ambito della norma nazionale dato che quest’ultima non disciplina chiaramente il caso

Per i giudici la chiave della decisione risiede nell’applicazione dell’articolo 5, comma 3, della legge regionale siciliana n. 17/1994, che esclude l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie quando il vincolo paesaggistico sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva.

Secondo il Tribunale, al momento della costruzione dell’immobile, l’area non era ancora soggetta a vincolo paesaggistico, essendo questo sopravvenuto in un secondo momento. Di conseguenza, non può essere applicata l’indennità prevista dall’articolo 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto manca il requisito dell’antigiuridicità della condotta (in altre parole, manca la violazione del vincolo, non esistente nel momento dell’attuazione dell’abuso).

La Corte Costituzionale in merito alla legge della Regione Sicilia n. 17/1994

La sentenza richiama anche la recente pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all’articolo 5, comma 3, della legge regionale siciliana. La Consulta ha infatti ritenuto che tale norma non si ponga in contrasto con la disciplina nazionale, in quanto la legge statale non disciplina espressamente il caso in cui il vincolo paesaggistico sia successivo all’abuso edilizio.

Inoltre, il Collegio ha sottolineato che l’Amministrazione resistente non ha chiarito se l’immobile ricada effettivamente all’interno della zona vincolata, né ha contestato la data di ultimazione dei lavori indicata dai ricorrenti.

Secondo il Tar, l’Amministrazione avrebbe dovuto esplicitare nel provvedimento impugnato “il momento, le modalità e le ragioni di assoggettamento dell’area al vincolo”.

In conclusione, il TAR Sicilia ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati, in quanto l’indennità non può essere applicata quando il vincolo paesaggistico è successivo alla realizzazione dell’abuso edilizio.

Conclusioni

Sulla base della legge regionale siciliana e delle decisioni dei giudici in merito all’applicazione dell’indennità pecuniaria in caso di vincolo paesaggistico successivo all’abuso edilizio, si può argomentare che tali decisioni potrebbero avere implicazioni a livello nazionale. Pertanto, la normativa regionale siciliana potrebbe essere considerata in linea con i principi nazionali, e le interpretazioni e decisioni dei giudici potrebbero avere un impatto più ampio, suggerendo che tali principi potrebbero essere applicati a livello nazionale.

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