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Il DPR 753/1980 impone distanza minima di 30 metri dalla rotaia più vicina, con possibile deroga

La fascia di rispetto ferroviario persegue diversi scopi, in particolare la tutela della conservazione dell’infrastruttura ferroviaria, nonché la reciproca sicurezza tra infrastruttura e zone adiacenti.

La fascia di rispetto ferroviario oggi è disciplinata dal DPR 753/1980, una normativa che ha sostituito quella previgente (in particolare l’art. 4 L. 1202/1968, modificante l’art. 235 L. 2248/1865 Allegato F e art. 67 R.D. n. 1447/1912).

Pertanto non si può ritenere che l’entrata in vigore del DPR 753/80 possa essere considerato come “anno zero” dell’istituzione della fascia di rispetto ferroviario.

Finalità, regola e riduzione distanza minima vincolo ferroviario

Tornando ai giorni nostri, l’art. 49 del DPR 753/80 dispone per i tracciati ferroviari una fascia di rispetto di 30 metri gravata da vincolo di inedificabilità ferroviaria, all’interno della quale è vietato, per qualsiasi tipologia di edificio o manufatto:

  • Costruirne nuovi
  • Ricostruire quelli esistenti
  • Ampliare quelli esistenti;

La distanza minima di 30 metri si misura in proiezione orizzontale (al suolo, su cartografia), e non inclinata o in pendenza; la norma dispone che la distanza ha origine <<dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia>>.

La definizione non va a indicare altri elementi come recinzioni, confini catastali o simili, piuttosto individua il perimetro esterno delimitante la zona occupata dai binari, cioè partendo dalla rotaia più vicina.

Tale vincolo di inedificabilità è di tipo relativo e non assoluto, in quanto l’articolo 60 del DPR 753/80 prevede la possibilità di derogare tale distanza minima, tramite autorizzazione espressa rilasciata dai competenti uffici ferroviari (vedasi Consiglio di Stato n. 4217/2014).

Ad esempio la natura di vincolo inedificabile relativo della fascia di rispetto ferroviaria, permette di essere inquadrata nelle previsioni dell’articolo 32 L. 47/85, e non nell’articolo 33; in altre parole, la fascia di rispetto ferroviario non qualifica automaticamente gli abusi edilizi realizzati al suo interno tra le opere escluse dalla sanatoria.

Allo stesso modo si dovrà ragionare in sede di sanatoria edilizia per articoli 36 e 37 DPR 380/01.

Rapporto con piani regolatori e norme locali

Faccio presente che gli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi locali possono introdurre sempre ulteriori previsioni più restrittive della distanza minima anzidetta, chiaramente ai fini di pianificazione e governo del territorio.

Facendo un esempio su un comune analizzato di recente, esso ha introdotto ulteriore estensione e maggiorazione della distanza minima da manufatti o impianti collocati all’interno del recinto ferroviario ed esternamente dall’ultimo binario.

Come derogare la distanza minima di 30 metri

Va pure detto che non è proprio facile ottenere l’autorizzazione al mantenimento dei manufatti abusivi costruiti a distanza inferiore di quelle minime previste dagli articoli 49 e 56.

La possibilità di derogare la distanza minima di 30 metri va espressamente autorizzata: essa richiede valutazione discrezionale tecnica da effettuare sempre caso per caso, perché influenzabile da molti fattori (quantità, tipologia e velocità del traffico ferroviario).

Inutile dire che principalmente sarà una valutazione basata su ragioni di sicurezza, di interesse pubblico comparato a quello privato, conformazione del contesto e dell’edificato (terrapieni, rilevati, trincee), eccetera.

In sintesi, l’autorizzazione a mantenere una distanza minore da quella minima può essere:

  • Rilasciata alle condizioni previste dall’art. 60 DPR 753/80, cioè soltanto “quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni o particolari circostanze lo consentano”.
  • Negata, in quanto non sussistono le condizioni di cui all’art. 60 medesimo decreto.

In entrambi i casi, è necessario che sia adeguatamente (e doverosamente) motivato da parte dell’ufficio competente.

Piccola nota aggiuntiva sul cambio di destinazione d’uso senza opere di edifici situato all’interno della fascia ferroviaria.

Tecnicamente non sembra rientrare tra le ipotesi di esclusione dall’art. 49 DPR 753/80; per cui viene da ipotizzare che il cambio d’uso non debba ricadere nel raggio delle opere escluse all’interno di queste fasce di rispetto, facendo attenzione anche agli aspetti di valutazione di clima e impatto acustico (segnalo in questo senso TAR Lazio n. 9035/2022).

Estratto da DPR 753/80:

Art. 49Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell’art. 1.

Art. 60Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.
I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.
Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.

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carlo pagliai

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