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Tribunale di Taranto

Sezione II Civile

Sentenza 13 gennaio 2016, n. 127

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO – II SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, dott. Claudio Casarano

Ha pronunziato, in grado d’appello, la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6673 R.G. anno 2012 Affari Civili Contenziosi promossa da:

K. W. – rappresentato e difeso dall’avv. Franco De Laurentiis;

CONTRO

Assicurazioni X. & C. S.A.S. – in persona del legale rappresentante pro tempore – rappresentata e difesa dall’Avv. Cataldo Picardi;

OGGETTO: “Assicurazione contro i danni”.

Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti riportate e qui da intendersi richiamate;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fondamento della domanda monitoria

L’Assicurazioni di X. & C. s.a.s., con ricorso monitorio del 18-08-2010, affermava che per il proprio tramite il signor K. W. stipulava con la MILANO Assicurazioni S.p.A., numerose polizze assicurative,.

La ricorrente aggiungeva che il predetto assicurato effettuava il pagamento delle rate di premio delle polizze con assegno bancario tratto sulla Banca Popolare di Puglia e Basilicata contraddistinto con numero 0011455125-06, per la somma di € 4.316,00, protestato in data 28-06-2006.

La società Assicurazioni di X. & c. sas provvedeva alla normale contabilizzazione delle quietanze di polizza consegnate al signor W. nonché alla successiva rimessione alla compagnia Milano Assicurazioni s.p.a. dell’importo delle quietanze in questione, come si evince dal Foglio Giornale agli atti.

Seguiva precetto in data 23-08-2006 e pignoramento negativo nel settembre del 2006. Invano veniva richiesto il pagamento con lettera racc. a.r. del 17.06.2010 a firma dell’Avv. Cataldo Picardi.

Da qui la richiesta di ingiunzione al Giudice di Pace di Taranto.

Seguiva quindi l’emissione del decreto ingiuntivo n. 1747/10 per la ripetizione di quanto la società era stata costretta a pagare alla Milano Assicurazioni in luogo dell’assicurato, oltre le spese sopportate.

I motivi di opposizione e la sentenza del giudice di pace

Il sig. K. W. con l’opposizione a decreto ingiuntivo, dopo aver eccepito la prescrizione ex art. 2952 c.c., negava di aver mai avuto rapporti con la ricorrente e disconosceva ex art. 214 c.p.c. ogni documento che recasse la propria firma.

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, peraltro già provvisoriamente esecutivo.

Così motivava sul punto “…contestava punto per punto le eccezioni sollevate, allegando diligentemente la documentazione richiamata, e nel merito l’opposizione in quanto palesemente infondata è peregrina sia in fatto che in diritto…nel merito l’atto di opposizione proposto è palesemente infondato e deve pertanto essere respinto con tutte le conseguenze di legge….dall’esame della documentazione allegata è emerso che l’attore (W. K.) ha sottoscritto con la Milano Assicurazioni, per il tramite dell’agenzia Assicurazioni di X. & c. sas, alcune polizze assicurative (cfr.doc. in atti allegati); è emerso anche che l’assegno emesso dal sig. W. odierno

opponente, che non ha onorato il suo debito,così come si evince dalla lettera di

costituzione in mora del 10.7.06 e mai contestata. Così come destituita di fondamento e

pretestuosa è l’eccezione di disconoscimento di ogni rapporto con l’agenzia assicurativa, poiché non provata. Così come non provata è l’eccezione di disconoscimento delle firme apposte, ritenute apocrife del sig. W., attore sostanziale del presente giudizio di opposizione.”.

I motivi di appello ed il processo

Il sig. K. W. incentrava l’appello proposto nell’errore di diritto in cui era incorso il giudice di pace, per aver ritenuto che in caso di disconoscimento diveniva onere dell’opponente dimostrare l’autenticità della firma della scrittura.

L’appellata insisteva nelle sue difese e ricordava come l’assegno avrebbe dovuto essere disconosciuto ex art. 215, n. 2 dopo la notifica del precetto.

All’udienza del 23-09-2015 la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali ex art. 190 c.p.c.-

Il disconoscimento doveva avvenire proponendo opposizione a precetto

Deve ritenersi che l’avvenuta notifica del precetto con l’unito assegno, senza contare il successivo pignoramento, pur se negativo – imponesse al suo destinatario debitore di disconoscere la sua autenticità con l’opposizione a precetto.

L’art. 56 del R.D. 21-12-1933 n. 1736 prevede infatti in una siffatta eventualità il potere del debitore cartolare di proporre opposizione a precetto e di ottenere, anche quando disconosca la propria firma, la sospensione degli atti esecutivi( analogamente in materia cambiaria negli stessi termini dispone l’art. 64 della legge cambiaria; più in generale il debitore può ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo che fonda il precetto ai sensi dell’art. 615, I co. c.p.c.). 

E’ vero che a prima vista questa ipotesi non rientrerebbe nei casi tassativi in cui si dà il tacito riconoscimento ex art. 215 c.p.c..

E’ pur vero tuttavia che l’inerzia del caso in esame è del tutto equiparabile a quella implicata nella contumacia di cui al n. 1 dell’art. 215 c.p.c.-

Anzi in un certo senso la prima forma di inerzia è più grave di quella prevista da quest’ultima disposizione codicistica; infatti in caso di notifica del precetto ci si trova di fronte ad un titolo già esecutivo, che prelude già all’esecuzione forzata; nella contumacia invece la formazione del titolo esecutivo dipenderà dall’esito del giudizio.

Nel primo caso quindi la notifica del precetto ed unito assegno avrebbe dovuto destare maggiore allarme in capo al debitore, presupponendosi la sua falsità, rispetto a quanto sarebbe avvenuto in caso di contumacia in un giudizio a cognizione piena. 

Si opta qui allora per una forma di interpretazione razionale della norma che consente di superare il divieto, applicabile all’art. 215 c.p.c., di interpretazione analogica ex art. 14 delle Preleggi.

Senza contare che l’interpretazione preferita non appare in contrasto con il principio del giusto processo( art. 111, I co.), dal momento che la parte debitrice avrebbe potuto operare il disconoscimento proponendo per tempo opposizione a precetto; non solo ma essa appare anche conforme al principio di ragionevole durata del processo ex art. 111, II co., Cost., posto che si finisce per acquisire un risultato probatorio, il tacito riconoscimento, che prelude ad una più rapida definizione del giudizio.

Il merito

Se allora l’assegno va ritenuto già tacitamente riconosciuto, il disconoscimento operato con la opposizione a decreto ingiuntivo finiva con il risultare inefficace.

L’assegno quando è proposta azione causale – come avveniva nel caso in esame con la proposizione dell’azione monitoria – comporta la c.d. astrazione processuale: il documento che lo incorpora vale come semplice ricognizione di debito, che ex art. 1988 c.c. comportava l’inversione dell’onere della prova, nel senso che avrebbe dovuto essere l’opponente – debitore a dimostrare l’assenza del rapporto fondamentale.

Allo scopo l’appellante ribadiva la richiesta di ammissione dell’interrogatorio formale della controparte, formulata in citazione vanamente; solo che non può essere ammesso, dal momento che non veniva articolato per capitoli specifici e separati ( vedi la lett. B della citazione alla quale si faceva rinvio ed il suo evidente contenuto valutativo – giuridico). 

L’appello va dunque rigettato e confermata la sentenza di I grado. 

Non risultando precedenti in materia, è giusto compensare le spese del II grado di giudizio, mentre la compensazione delle spese del giudizio di I grado è preclusa dall’effetto devolutivo dell’appello: l’appellante infatti – nell’appello – non formulava una subordinata tesa ad ottenere una riforma del capo della sentenza di I grado relativo alla condanna alle spese in luogo della compensazione. 

P.T.M.

Pronunziando sull’appello proposto dal sig. K. W. nei confronti della Assicurazioni di X. & C., S.A.S. ed avverso la sentenza del Giudice di Pace di Taranto, emessa in data 07-05-2012 e contraddistinta dal n. 1480/12, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

Rigetta l’appello e conferma totalmente la sentenza impugnata;

Compensa le spese del II grado del giudizio;

TARANTO 13-01-2016

Il giudice dott. Claudio Casarano

 

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