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Soffiano venti gelidi sul conto corrente. Nonostante l’approssimarsi della stagione estiva, il conto corrente invece rischia di essere congelato. Nel vero senso della parola! Bloccato. Accade quando l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invia una comunicazione di pignoramento dei soldi sul conto corrente. Non pagare una cartella esattoriale, dal 1 luglio, espone il titolare del conto corrente al pignoramento dello stipendio o della pensione accreditata sul conto corrente. Oppure se si non si paga l’affitto, il creditore, mediante un decreto ingiuntivo, può far congelare le somme presenti sul conto corrente finchè il debito non venga estinto.

Dal 1° luglio invece alcuni correntisti non potranno più prelevare dai bacomat della propria banca. 

Insomma, una batosta che si aggiunge alla già difficile situazione economica.

Conto corrente: anche all’estero soldi pignorati

Portare i soldi all’estero. Quante volte negli anni passati si sentiva ai notiziari o si leggevano notizie di fughe di capitali per poter sfuggire ai creditori, come il Fisco. Oggi non è più possibile. Le norme europee di armonizzazione bancaria volute dall’EBA hanno portato anche la norma ad hoc sul pignoramento del conto corrente aperto in un qualsiasi paese dell’Unione Europea ma il cui titolare risulta debitore verso soggetti terzi residenti in altri paesi dell’UE. Pensare di “proteggere” il proprio denaro dal pignoramento, trasferendolo all’estero non sarà più possibile.  Il sequestro conservativo dei rapporti con le banche ed a garanzia dei crediti transfrontalieri sarà operativo anche in Italia. L’obiettivo è proteggere il creditore ed i suoi interessi consentendo il recupero delle somme spettanti anche se il suo debitore per far sparire i soldi, apre un conto corrente in un altro paese dell’UE e lì trasferisce i soldi. La norma però vale solo per i debiti civili e commerciali. Il conto corrente aperto in Francia, potrà essere oggetto di pignoramento da parte di un creditore italiano. 

Pignoramento conto corrente: riparte dal 1 luglio

Il decreto Sostegni (Dl n. 41/2021) conteneva il differimento della sospensione dei pignoramenti presso terzi eseguiti su conto corrente, sullo stipendio e così via sino alla data del 30 aprile, poi prorogata in una nota del Mef. Il decreto sostegni bis ha ulteriormente prorogato questo termine fino al 30 giugno

Le somme che rimangono quindi ancora nella disponibilità del titolare del conto corrente sono quelle relative allo stipendio, o altre relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione o assegni di quiescenza. Ma a partire dal 1 luglio questo somme non sono più sottoposte al vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore. L’Agenzia delle Entrate- Riscossione quindi potrà tornare a pignorare i soldi sul conto corrente. Così come potranno chiedere il blocco dei soldi sul conto corrente del debitore, coloro che vantano un credito. In questo caso il blocco potrà avvenire mediante un decreto ingiuntivo emesso dal un giudice.

L’omesso pagamento di una cartella esattoriale consente all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di attivare la procedura esecutiva attraverso il pignoramento che può riferirsi a beni mobili, immobili e somme di denaro. La procedura deve però seguire un iter ben preciso. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve inviare la notifica dell’atto di pagamento. Il contribuente ha 5 giorni di tempo per pagare la somma riportata nell’atto.

Soldi pignorati sul conto corrente: come contestare l’Agenzia Entrate

La procedura di pignoramento dei soldi sul conto corrente è chiara. Ci deve essere un atto notificato da un ufficiale giudiziario. In pratica, il creditore attraverso un avvocato richiede al giudice di emettere un atto di pignoramento delle somme. Questa procedura non è seguita dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Quando si muove il Fisco lo fa con l’emissione di una cartella esattoriale iscrivendo il debito a ruolo. Questo è equiparato a titolo esecutivo con cui l’Agenzia delle Entrate richiede il blocco delle somme sul conto corrente. Ma siamo sicuri che la procedura è corretta?

In base alle modalità con cui si muove l’Agenzia delle Entrate, al mancato pagamento del debito entro 60 giorni dall’atto di notifica, il denaro del debitore confluisce sul conto corrente disposto dal Fisco. Ma questa operazione è annullabile. Infatti prima di arrivare al pignoramento del conto corrente, il debitore deve essere convocato in udienza davanti il Tribunale, unico che può predisporre il congelamento delle somme sul conto corrente.

Lo sancisce anche la Corte di Cassazione che pone un punto fermo: il pignoramento deve passare dal Tribunale e non da un ente terzo pubblico come l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Inoltre l’atto di pignoramento deve essere circostanziato, riportando il motivo per cui il denaro è requisito sul conto corrente. Non è sufficiente indicare il debito non pagato, ma ad esempio che dopo i tentativi giudiziari ed extra-giudiziari, il debitore non ha saldato la cartella esattoriale. In assenza del motivo il pignoramento viene ritenuto illegittimo.

Conto corrente: quali sono i limiti al pignoramento

Le somme presenti sul conto corrente non sono tutte pignorabile. Infatti ci sono delle regole o limiti al pignoramento del conto corrente. Per i titlari di stipendio o pensione che accreditano il loro emolumento sul conto corrente ci sono più tutele.  Il conto corrente di un lavoratore dipendente o di un pensionato non può essere pignorato direttamente, sempre che il debito rimanga al di sotto di una certa soglia. Nel caso in cui sul conto corrente venga accreditato unicamente lo stipendio o la pensione, la legge prevede dei limiti alle somme da pignorare. Per le somme depositato prima della data di pignoramento, il limite di indisponibilità è tre volte l’assegno sociale, ossia 1.380,84 euro al mese. Sullo stipendio e sulla pensione, per tutte le cifre versate sul conto corrente dopo la data del pignoramento si applica il limite del quinto.

Nel caso di conto cointestato, la sentenza della Corte di Appello di Roma (n. 6123 del 20216) i cointestatari assumono la posizione di debitori solidali solo qualora i debiti siano nei confronti della banca in cui è aperto il conto. Dunque gli altri creditori possono solo aggredire la quota di conto spettante al debitore e non pignorare l’intera somma (se corrispondente al debito). La moglie estranea ai fatti illleciti del marito potrà contare sulla disponibilità di metà delle somme presenti sul conto corrente. Mentre per l’altra metà la banca renderà indisponibile la somma al netto della parte non pignorabile.

Conto Corrente: chi non può prelevare dal 1 luglio

La notizia è stata comunicata a tutti gli interessati. Dal 1° luglio non si potrà più prelevare dagli sportelli bancomat della banca. Ma niente panico! Solo per gli interessati. Questi sono i correntisti della banca olandese arancione. ING Banca infatti ha deciso di chiudere dal 1 luglio i suoi sportelli bancomat. I titolari di un conto ING e quindi di un bancomat per prelevare, non avranno più possibilità di usare gli sportelli automatici delle filiali sparse per l’Italia. Il 30 giugno 2021 sarà l’ultimo giorno in cui le filiali di ING funzioneranno secondo l’attuale operatività. In pratica i punti ING non saranno più filiali in cui effettuare operazioni su conto corrente, come il prelievo con bancomat, ma saranno dei veri punti si servizio a valore aggiunto. Il correntista ING potrà comunque continuare a prelevare presso altri sportelli ATM alle condizioni economiche previste dal proprio contratto. Sperando che nel frattempo le altre banche non decidano di applicare commissioni più alte per sostenere i costi connessi alle operazioni di prelievo.

Continuerà invece ad essere possibile usare il bancomat nei negozi per le spese quotidiane.

 

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