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A
4 anni dall’entrata in vigore del Decreto
Rilancio
, è chiaro che il sipario sia ormai calato in
maniera definitiva sul meccanismo delle opzioni
alternative
alle detrazioni dirette previsto dall’art. 121
del D.L. n. 34/2020.

Stop cessione del credito e sconto in fattura: tutte le novità
della legge di conversione del Decreto Superbonus

4 anni in cui si sono succedute tantissime modifiche e adesso,
con la legge
del 23 maggio 2024, n. 67
, di conversione del Decreto Legge del 29
marzo 2024, n. 39
  – il trentottesimo
provvedimento normativo in materia – si chiude un importante
capitolo di quella che ha rappresentato una piccola
rivoluzione nel sistema di incentivi fiscali in un
momento particolare per il settore delle costruzioni e per
l’economia in generale, messa duramente alla prova dalla crisi
pandemica. Una rivoluzione che nel corso del tempo è stata
sedata e spenta (lasciando contribuenti, imprese e professionisti
con il classico cerino in mano), fino all’atto finale consumato in
questi giorni.

Già con il D.L. n. 39/2024 si era stabilito che, fatta
eccezione per gli interventi nel cratere sismico (nel limite di 400
milioni di euro richiedibili per l’anno 2024,di cui 70 milioni per
gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009), a partire dal 30
marzo 2024 non è più possibile utilizzare sconto in fattura e
cessione del credito anche per i nuovi interventi con CILA
presentata entro il 16 febbraio 2023 se non risultano, al 30
marzo 2024, spese sostenute e documentate con fattura, per lavori
già effettuati.

Un’importante modifca alle previsioni del Decreto Legge
16 febbraio 2023, n. 11
(c.d. Decreto Cessioni),
che aveva continuato a consentire l’uso delle opzioni alternative
per interventi Superbonus anche solo in presenza di CILA
presentata entro la data di entrata in vigore del
provvedimento.

Stop alle opzioni anche per le rate residue non fruite per
tutti i bonus

E adesso con la legge di conversione, lo stop arriva anche sulla
fruizione delle rate residue: il comma 7 dell’art.
4-bis, dispone che “A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, non è in
ogni caso consentito l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo
121, comma 1, lettera b) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni
derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del
medesimo articolo 121”.

Il riferimento è praticamente a tutti i bonus edilizi,
riguardando gli interventi di:

  • a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis,
    comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui
    redditi, di cui al d.P.R. n. 917/1986 (Bonus
    Ristrutturazioni);
  • b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del
    decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2
    dell’articolo 119  del D.L. n. 34/2020 (Ecobonus e
    SuperEcobonus);
  • c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16,
    commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e
    di cui al comma 4 dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (Sismabonus
    e SuperSismabonus);
  • d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,
    ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui
    all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n.
    160 (Bonus Facciate)
  • e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo
    16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui
    redditi di cui al dd.P.R. n. 917/1986, ivi compresi gli interventi
    di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020;
  • f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
    elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno
    2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
    2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del D.L. n.
    34/2020;
  • f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche
    di cui all’articolo 119- ter del D.L. n. 34/2020.

Cessione del credito e detrazioni dirette: le nuove regole

Rimangono quindi aperte solo pochissime strade:

  • le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2024 che
    rientrano nel superbonus, nel bonus barriere architettoniche 75% e
    nel sismabonus  dovranno essere ripartite e detratte in dieci
    quote annuali di pari importo; tale ripartizione non si applicherà
    agli acquirenti dei crediti edilizi (comma 4 dell’art. 4-bis);
  • i crediti di imposta relativi a spese sostenute nel 2024 (per
    interventi già in corso e documentabili al 30 marzo 2024) saranno
    così ripartiti:

    • quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui
      all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus);
    • cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui
      all’articolo 119 -ter dello stesso D.L. n. 34/2020 (Bonus Barriere
      Architettoniche 75%) e di cui all’articolo 16, commi da 1 -bis a 1
      -septies, del D.L. n. 63/2013 (Sismabonus).

Infine si conferma lo stop alla remissione in
bonis
per la comunicazione dell’esercizio delle opzioni
alternative al Fisco,incluse quelle per le cessioni delle rate
residue non fruite relative a detrazioni per spese sostenute negli
anni precedenti. 



 

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