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Limiti di pignoramento della pensione quando il creditore agisce direttamente in capo all’Inps.

A partire dal 1° gennaio 2019, la parte di pensione impignorabile aumenta. L’Inps ha infatti aggiornato al rialzo l’importo dell’assegno sociale che, secondo quanto previsto dal codice di procedura civile, costituisce la base di calcolo per fissare i limiti di pignoramento del conto corrente bancario e delle pensioni. In considerazione di ciò, aumenta anche il minimo vitale pensione 2019. Ai pensionati con debiti viene quindi garantita l’intangibilità di una somma superiore rispetto all’anno passato. Ma procediamo con ordine e vediamo a quanto ammonta la quota di pensione che non può mai essere pignorata.

La quota della pensione impignorabile

La normativa sui pignoramenti delle pensioni è stata di recente riformata al fine di garantire, agli anziani indebitati e sottoposti ad esecuzione forzata, un minimo vitale al di sotto del quale, in caso di pignoramento direttamente in capo all’Inps o ad altro ente di previdenza, la pensione non può mai scendere. Tale garanzia vale per qualsiasi tipo di pensione, a prescindere dall’importo erogato dall’ente di previdenza. Si è voluto, in questo modo, impedire che l’eventuale situazione debitoria accumulata dal titolare della pensione possa costituire un rischio per la sua stessa sopravvivenza.

È vero che il codice di procedura civile stabilisce che il pignoramento della pensione non possa mai essere superiore a un quinto (o, in presenza di più cause di credito, a metà), ma è chiaro che, su una pensione già risicata, anche una piccola trattenuta può costituire un grosso problema. Ecco perché si è individuata una somma al di sotto della quale la pensione non può mai scendere. Questo importo intoccabile viene chiamato «

minimo vitale».

Se anche in passato la giurisprudenza aveva spesso richiamato il concetto di «minimo vitale» – ossia quella quota di pensione assolutamente impignorabile – nessuna norma ne aveva mai precisato l’importo. Di recente, però, il legislatore ha colmato la lacuna. Oggi il codice di procedura civile [1] stabilisce quanto segue:

«Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti» dalla legge, ossia fino a massimo un quinto.

Come si calcola il minimo vitale?

Per calcolare il minimo vitale è quindi necessario far riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale, per come definito dall’Inps, e moltiplicarlo per una volta e mezzo ossia per 1,5.

Il risultato darà un numero che corrisponde alla pensione minima impignorabile. Solo l’eventuale surplus può essere pignorato e, comunque, non tutto ma solo nella misura di un quinto. A breve faremo un esempio per comprendere meglio come fare il calcolo. Ma prima vediamo a quanto ammonta l’assegno sociale per il nuovo anno e quindi

a quanto ammonta il minimo vitale 2019.

Minimo vitale pensione 2019

L’assegno sociale per il 2019 ammonta ad euro 457,99 euro mensili, a fronte dei 453,00 euro del 2018. Un incremento di cinque euro. Aumenta quindi il minimo vitale della pensione impignorabile per il 2019 che sarà pari a euro 686,98.

Facciamo un esempio e prendiamo una pensione di 1.000,00 euro. Detratto il minimo vitale, la quota pignorabile è di 313,02. Su quest’ultima va calcolato un quinto che è pari a 62,04 euro. Dunque un pensionato con una pensione di mille euro subirà una trattenuta mensile di massimo 62,04 euro mensili che possono arrivare al doppio in presenza di due cause diverse di pignoramento (ad esempio debiti con il fisco e con soggetti privati).

Minimo vitale pensione 2019 e cartelle di pagamento

Per i debiti con il fisco, il pignoramento è ancora più risicato. Infatti, sulla quota eccedente il minimo vitale della pensione, la parte pignorabile è solo di:

  • un decimo se la pensione non supera 2.500 euro;
  • un settimo se la pensione supera 2.500 euro ma non 5.000 euro;
  • un quinto se la pensione supera 5.000 euro.

Ammettendo dunque una pensione di 2.000 euro, il pensionato subisce il pignoramento di un decimo di 1.313,02 (ossia la differenza tra 2.000 e 685,98). La trattenuta mensile è quindi pari a 131 euro.

Quando vale il limite del minimo vitale della pensione?

Vi sono due modi per effettuare il pignoramento della pensione: in capo all’Inps o ad altro ente di previdenza (ad esempio l’Inps), prima dell’accredito in favore del pensionato, oppure una volta che l’importo viene bonificato in banca.

La regola appena indicata del minimo vitale vale solo se il creditore notifica il pignoramento in capo all’ente di previdenza. Solo in tale ipotesi, il pensionato può rivendicare l’impignorabilità di una somma pari a una volta e mezzo l’assegno sociale.

Se invece il pignoramento della pensione viene effettuato sul conto corrente le regole cambiano.

A riguardo bisogna distinguere due ipotesi.

Nel caso in cui il conto corrente sia destinato solo all’accredito della pensione, il pignoramento può avvenire nei seguenti termini:

  • per le somme che erano già depositate sul conto al momento della notifica dell’atto pignoramento, vi è il divieto di pignoramento per un importo pari al triplo dell’assegno sociale ossia fino a 1.373,97. L’eccedenza può essere pignorata per intero. Ad esempio su un conto con 2mila euro depositati, il creditore può trattenere solo 626,03 (2.000 – 1.373.97);
  • per le somme che verranno depositate a titolo di mensilità della pensioni dopo la notifica del pignoramento, la trattenuta segue le regole ordinarie ossia un quinto nella gran parte dei casi (invece un decimo, un settimo o un quinto per le cartelle esattoriali).

Infine, nel caso in cui, sul conto corrente, oltre alla pensione affluiscono redditi di varia natura (ad esempio, dividendi per azioni, investimenti, interessi per titoli e obbligazioni, vendite, secondo lavoro autonomo), allora il pignoramento può avvenire nella misura del 100% della giacenza sul conto senza alcun limite.

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