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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 hanno finalmente risolto il contrasto giurisprudenziale sulla individuazione del soggetto onerato ad attivare la procedura di mediazione nella opposizione a D.I.

Martedi 22 Settembre 2020

Il caso: D.D. e A.A proponevano opposizione, davanti al Tribunale di Treviso, avverso il decreto ingiuntivo col quale era stato ingiunto il pagamento, in favore del di un Istituto bancario, della somma di euro 52.500 a carico di entrambi e della somma di euro 36.251,46 a carico del solo D. e contestualmente, proponevano anche domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente ad una parte dell’importo ed assegnato il termine per la presentazione della domanda di mediazione, questa non veniva presentata;il Tribunale pertanto dichiarava l’improcedibilità sia dell’opposizione che delle domande riconvenzionali, affermando che a seguito di tale pronuncia si erano prodotti gli effetti di cui all’art. 647 cod. proc. civ., e cioè il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

A tale conclusione il Tribunale perveniva richiamando la sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629, di questa Corte, secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione doveva vertere sulla parte opponente.

La Corte d’Appello dichiarava inammissibile l’impugnazione; D.D. e A.A. ricorrono quindi in Cassazione, lamentando, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, per avere identificato nell’opponente la parte tenuta ad introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria.

Sul punto, si sono formati due orientamenti opposti:

a) la tesi seguita dalla sentenza n. 24629 del 2015 trova il proprio fondamento nell’affermazione secondo cui, poiché è l’opponente il soggetto interessato alla proposizione del giudizio di cognizione, è su di lui che deve gravare l’onere di avviare la procedura di mediazione;

b) l’altra tesi parte dal presupposto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il convenuto opposto ad essere l’attore in senso sostanziale; pertanto con la proposizione dell’opposizione il giudizio torna ad essere un normale giudizio di cognizione.

Investite della questione, le Sezioni Unite, con una ampia e articolata decisione, enunciano il seguente principio di diritto: “ Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

Le Sezioni Unite, tra le varie argomentazioni, rilevano che:

  • nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l’opposto ad avere la qualità di creditore in senso sostanziale; la legge ha voluto che nel giudizio monitorio l’onere di attivazione della procedura di mediazione obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria esecuzione; a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche dirsi che la causa si è incanalata lungo un percorso ordinario.

  • instaurata l’opposizione e sciolto il nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito; e dunque appare più conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano ciascuna la propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l’iniziativa di promuovere la mediazione;

  • la contraria soluzione è dissonante rispetto alla ricostruzione sistematica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; giudizio che – sia detto per inciso – è stato ormai da tempo definito da questa Corte, con l’avallo di autorevole dottrina, come suddiviso in due fasi, la prima a cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena;

  • l’opposizione a decreto ingiuntivo non è l’impugnazione del decreto, ma «ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice dell’opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d’ingiunzione»; tanto che il giudice può anche revocare il decreto e condannare l’opponente al pagamento di una somma minore.

 

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