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Nel caso di sgravio parziale, la cartella precedentemente in parte annullata va notificata di nuovo per rendere legittimo il pignoramento e l’ipoteca?

Che succede in caso di annullamento parziale della cartella esattoriale? Si pensi al caso di un contribuente che, dopo aver ricevuto una cartella per una serie di imposte non versate, la impugni dinanzi al giudice e ne ottenga un parziale sgravio essendo alcune di queste cadute in prescrizione ed altre invece non correttamente notificate.

Il problema può porsi nel caso in cui, sulla scorta di tale cartella in parte illegittima, l’Agente per la riscossione abbia già iscritto ipoteca o avviato un pignoramento. Ci si chiede se l’ipoteca debba essere cancellata o se il pignoramento decada in automatico necessitando della notifica di una nuova cartella, questa volta con l’importo corretto.

La questione è stata affrontata da una recente sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio [1]. Cerchiamo di fare il punto della situazione distinguendo le due ipotesi.

Annullamento parziale della cartella: che fine fa il pignoramento?

Secondo la Ctr, lo sgravio parziale di una cartella esattoriale non comporta una nuova iscrizione a ruolo: per cui è legittimo il successivo atto di pignoramento finalizzato alla riscossione coattiva del credito residuo.

L’Agente per la Riscossione esattoriale (che, per i tributi erariali è Agenzia Entrate Riscossione) non deve quindi procedere alla formazione di un nuovo ruolo ed alla notifica di una nuova cartella esattoriale di importo ridotto. Come già ha chiarito in passato la Cassazione [2], un parziale annullamento dell’importo iscritto a ruolo non ha alcun effetto novativo-sostitutivo dell’originaria pretesa fiscale, che prosegue per la parte non annullata. Sempre la Suprema Corte ha detto

[3] che resta efficace la cartella di pagamento interessata dal provvedimento di sgravio parziale, sia pure limitatamente al minor importo risultante da tale provvedimento, se vi è stata una mera riduzione quantitativa della pretesa e non già un nuovo esercizio della potestà impositiva mediante l’allegazione di presupposti impositivi non precedentemente contestati.

Naturalmente, tale impostazione è corretta e non presta il fianco a critiche solo se l’importo del tributo oggetto di pignoramento coincide esattamente con il residuo credito dovuto all’Esattore a seguito dello sgravio della cartella.

Annullamento parziale della cartella: che fine fa l’ipoteca?

Per quanto riguarda l’ipoteca sulla casa del contribuente, il discorso di fondo è il medesimo, ma con alcune precisazioni. Come sostenuto nel 2015 [4] dalla Cassazione, qualora un credito iscritto a ruolo sia stato ridotto con sentenza definitiva, l’iscrizione dell’ipoteca non deve essere preceduta né da una nuova iscrizione a ruolo, né dalla notifica di una nuova cartella di pagamento

con importo rettificato, essendo sufficienti a giustificare la pretesa la notifica della prima cartella e la successiva comunicazione dello sgravio parziale.

Qui, però, può sorgere una questione ulteriore. Come noto, l’ipoteca immobiliare per cartelle esattoriali è legittima solo se il debito complessivo è superiore a 20mila euro. Pertanto, nel caso in cui il debito residuo, a seguito di annullamento parziale della cartella, dovesse scendere al di sotto di tale asticella, potrebbe venir meno il presupposto dell’ipoteca stessa e questa andrebbe definitivamente cancellata.

Si pensi a un contribuente che, a seguito di ricorso contro una cartella da 40mila euro, ne ottenga uno sgravio parziale per 30mila euro. L’ipoteca precedentemente iscritta andrebbe ridotta a 10mila euro, ma diverrebbe a questo punto illegittima perché di importo inferiore al minimo di 20mila euro. Sicché, la stessa andrebbe definitivamente cancellata, non essendovi più i presupposti di legge.

Anche nel caso in cui il residuo importo della cartella esattoriale resti superiore a 20mila euro, vi sarebbero quantomeno i presupposti per una riduzione dell’ipoteca (pur non essendovi necessità di notificare una nuova cartella). Il provvedimento potrebbe avere un’indubbia utilità nel caso in cui l’ipoteca sia stata iscritta su più di un immobile, nel qual caso verrebbe cancellata da uno di questi.

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